Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 306150/2014
Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello
Riferimento normativo
Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 116/E
Roma, 28 marzo 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di
interpello
QUESITO
È stata di recente posta all’attenzione di questa Direzione Centrale la
questione relativa alla corretta individuazione dell’ufficio dell’Agenzia delle
entrate competente a trattare le istanze di interpello presentate ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente)
da parte di enti non commerciali.
In particolare, il dubbio di natura interpretativa riguarda la
determinazione, con riferimento agli enti non commerciali, dell’ammontare dei
ricavi rilevanti ai fini della applicazione della disposizione che attribuisce alla
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la competenza a trattare l’istanza,
in luogo della Direzione regionale di domicilio fiscale del contribuente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto ministeriale 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente
la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio
dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione
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finanziaria – emanato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000,
all’art. 2 stabilisce:
“1. L’istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia
delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno
conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore
a 500 miliari di lire (258.228.449,54 euro) presentano l’istanza di interpello alla
Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate”.
Nella normativa tributaria, ai sensi dell’art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito
TUIR), sono considerati “ricavi … i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa …”.
La nozione di impresa, nella suddetta normativa, è collegata all’esercizio
delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile (cfr. art. 55 del
TUIR).
Per quanto concerne l’attività svolta da codesta Azienda ospedaliera,
l’art. 74 del TUIR stabilisce, tra l’altro, che “non costituiscono esercizio
dell’attività commerciale:
a) Omissis
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali”.
Sulla base delle considerazioni svolte, si precisa che:
• i “ricavi” conseguiti da un ente non commerciale, rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 209 del 2001, sono solo
quelli che derivano dalle attività commerciali svolte dall’ente e concorrono a
formare il reddito di impresa ai sensi del citato articolo 85 del TUIR.
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• i “proventi” derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, non
commerciale, invece, non possono essere considerati “ricavi” ai fini che qui
interessano.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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