Quale imposta di registro si applica al decreto di omologazione del concordato preventivo e come è cambiato il regime fiscale dopo la riforma del diritto fallimentare del 2005-2006?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306208/2014 chiarisce il regime fiscale applicabile al decreto di omologazione del concordato preventivo, un provvedimento giudiziale che ha sostituito la precedente sentenza di omologazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il decreto di omologazione non è un semplice atto di controllo formale, ma un provvedimento giurisdizionale che conclude una complessa procedura concorsuale e produce effetti costitutivi, creando una nuova situazione soggettiva patrimoniale. Per questa ragione, il decreto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, secondo l'articolo 8, lettera b) della Tariffa del TUR, e non in misura fissa come precedentemente ritenuto. L'Agenzia sottolinea che il presupposto per l'applicazione dell'imposta proporzionale risiede nella natura giuridica dell'atto, che produce modificazioni ai diritti delle parti attraverso la "falcidia concordataria" (riduzione dei crediti) e l'obbligatorietà del concordato. Tuttavia, rimane salvo il principio di alternatività IVA/Registro: per le disposizioni concernenti pagamenti di corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito IVA, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
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Riferimento normativo
Istanza di Interpello - Decreto di omologazione Concordato Preventivo - Regime fiscale
Testo normativo
Risoluzione n. 28/E
Roma, 31 gennaio 2008
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: Istanza di Interpello – Decreto di omologazione Concordato
Preventivo – Regime fiscale
Con istanza di interpello , presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, l’istante ha formulato il seguente
QUESITO
La società istante, ALFA, chiede chiarimenti in merito alla tassazione
del decreto di omologa di concordato preventivo, ex articolo 180 del R.D.
16.03.1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare), emesso dal Tribunale di …., II sez.
civile, in data 9 febbraio 2007. Nell'interpello presentato, la società istante ha
ricostruito la vicenda che l'ha condotta ad avvalersi della procedura concorsuale
del concordato preventivo, precisando quanto segue:
a) la ALFA, opera nel settore della lavorazione delle carni con produzione di
salumi e relativo commercio. Nel corso del biennio 1998 - 2000 ha
realizzato numerosi investimenti che l’hanno esposta ad una situazione
debitoria non immediatamente risanata dal fatturato prodotto;
b) il verificarsi di eventi straordinari ha concorso a radicare una situazione -
poi rilevatasi transitoria - di crisi che, nel febbraio 2006, ha determinato la
società istante ad affittare l'azienda, con successivo avvio di una fase di
liquidazione e cessione a terzi dell'intero pacchetto azionario;
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c) in data 10 agosto 2006, la ALFA, in stato di liquidazione, ha presentato al
Tribunale di …. istanza di ammissione alla procedura di concordato
preventivo “con garanzia”;
d) il Tribunale, con decreto depositato il 23 settembre 2006, ha ammesso la
ALFA alla procedura di concordato preventivo;
e) con decreto, depositato in data 10 febbraio 2007, il Tribunale di …… ha
omologato il concordato preventivo;
f) in data 20 aprile 2007, l'assemblea straordinaria della ALFA deliberava il
ritorno in bonis, revocando lo stato di liquidazione della società.
La riforma del diritto fallimentare (ad opera delle modifiche introdotte con
il DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e con il DLgs 9 gennaio 2006, n. 5 e con il DLgs 12 settembre 2007,
n. 169) e la mutata natura del provvedimento giudiziale di omologa del
concordato preventivo (da sentenza a decreto) pongono problemi in ordine alla
corretta applicazione del regime tributario di tassazione ed all'applicazione
dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).
In relazione a quanto sopra esposto, l’istante manifesta dubbi interpretativi in
ordine alla liquidazione dell’imposta di registro, attesa la mutata natura del
provvedimento giudiziale di omologa del concordato preventivo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L'istante, richiama integralmente la sentenza della Corte di Cassazione,
Sez. Trib., del 7 maggio 2007, n. 10352, in base alla quale il decreto di
omologazione del concordato preventivo deve essere registrato, applicando
l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. g),
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Tariffa, parte prima, del TUR, e non, come ritenuto in precedenza, l’imposta in
misura proporzionale.
RISPOSTA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
La questione prospettata dall'interpello in disamina richiede un preventivo
esame della recente riforma del diritto fallimentare, con particolare riferimento
alla natura del decreto di omologazione del concordato preventivo, al fine di
valutare i riflessi che questa ha comportato in ordine al regime tributario cui
assoggettare il relativo provvedimento.
E’ il caso di precisare che, con l’entrata in vigore del DLgs 9 gennaio
2006, n. 5, è stata completata la riforma del diritto fallimentare, iniziata ad opera
delle modifiche introdotte con il DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il predetto decreto legge n. 35 del
2005 (c.d. decreto competitività), entrato in vigore il 17 marzo 2005, ha trovato
applicazione per tutti i procedimenti pendenti e non ancora omologati a tale data.
La prima importante novità (articolo 160 LF) introdotta in tema di
concordato preventivo è rappresentata dal fatto che il nuovo concordato prende
avvio quando l’imprenditore versi in uno “stato di crisi”, anziché di insolvenza,
come era invece previsto dalla disciplina previgente. Il Tribunale deve verificare
l’ammissibilità alla procedura di concordato preventivo, valutando determinati
requisiti quali la natura di imprenditore del soggetto che intende avvalersi della
procedura in esame; che lo stesso versi in “stato di crisi”; che egli abbia difficoltà
finanziarie e patrimoniali non così gravi da dichiararne il fallimento.
Invero, la domanda di concordato preventivo può anche essere dichiarata
inammissibile e il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, all’esito del procedimento di verifica può dichiarare il fallimento del
debitore, qualora, ovviamente, ricorrano i presupposti di legge.
Atteso ciò, deve ritenersi che la procedura di ammissione al concordato
preventivo da parte del Tribunale, dettata dai novellati articoli 161 e seg. LF, non
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può intendersi come limitata ad un mero controllo di regolarità formale, in
quanto, anche a seguito delle modifiche apportate alla legge fallimentare nel caso
de quo il Tribunale è comunque chiamato ad effettuare un controllo di merito
sull’idoneità della proposta di accordo intervenuta tra il soggetto in stato di crisi e
i suoi creditori (ex plurimis, Trib. Bari 7/11/2005; Tri. Monza 16/10/2005; Trib.
Treviso 15/07/2005).
Infatti, nel giudizio di omologazione, il Tribunale deve controllare:
• le condizioni di ammissibilità del concordato;
• la regolarità della procedura;
• il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge.
A tal fine, si ricorda che, tra l’altro, l’Autorità giudiziaria è chiamata
anche a verificare che “Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si
verifica inoltre nel maggiore numero di classi …” (articolo 177 LF).
In ragione di ciò, il giudizio di omologazione – che si svolge in camera di
consiglio – è un giudizio a cognizione piena, con la necessaria presenza in
contraddittorio delle parti.
Il Tribunale, in definitiva, è chiamato ad effettuare una valutazione nel
merito degli elementi condizionanti l’ammissione alla procedura concorsuale.
Infatti, da una lettura coordinata dell’articolo 180 con le norme dettate in
materia di concordato preventivo, non abrogate dalle riforme del 2005 e del
2006, si evince che il Tribunale effettua l’analisi della situazione economico-
finanziaria dell’impresa, al fine di accertare la realizzabilità del concordato.
In definitiva, il concordato preventivo è un processo concorsuale avente
natura complessa: volontario, come iniziativa della domanda; di cognizione,
quando si accerta l’esistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura e la
volontà dei creditori. A conclusione del processo concorsuale viene emanato un
decreto di omologa (che ha sostituito la sentenza di omologazione), avente
effetto costitutivo.
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Atteso ciò, devono ritenersi tuttora confermati i chiarimenti forniti dal
Ministero delle finanze con la Circolare del 05/07/1991 n. 35, con la quale venne
precisato che l’omologazione non è “…un mero momento di controllo rispetto
all'autonomia espressa nel patto concordatario’, ma un atto giurisdizionale
autoritativo, che concludendo una complessa procedura, realizza per forza
propria l'effetto generale dell'obbligatorieta' del concordato, in quanto
trasforma in obbligo giuridico, vincolante per l'imprenditore e tutti i creditori -
anche quelli dissenzienti - la proposta originaria.
(…) Conclusivamente, il presupposto per l'assoggettamento dell'atto de
quo a imposta proporzionale di registro va ricercato non tanto in relazione
all'effetto economico del medesimo, quanto a quello giuridico, avendo, cioè,
riguardo alla sua natura quale titolo idoneo a produrre delle modificazioni ai
diritti delle parti cui l'atto stesso e' destinato…”.
Parimenti deve ritenersi attuale l’orientamento che individua nel
provvedimento giudiziario di omologazione del concordato l'atto conclusivo di
un procedimento giurisdizionale di per sé produttivo di effetti obbligatori a
contenuto economico (ex pluribus, Cassazione del 4 febbraio 1986, n. 681;
Cassazione, sez. I, 13 giugno 1990, n. 5769; Cassazione, sez. V 16 settembre
2005, n. 18435).
Infatti, nel decreto di omologazione, come nella precedente sentenza di
omologazione si costituisce "un peculiare diritto al pagamento, nella struttura
sostanziale non diverso dal diritto originariamente spettante al creditore, ma
tuttavia costitutivamente contrassegnato, in senso negativo, dalla riduzione che
esso autoritativamente subisce in termini di quantita' (falcidia concordataria) e,
in senso positivo, dal fatto che il suo soddisfacimento si svolge sotto la
sorveglianza degli organi della procedura (artt. 136 e 185 Legge fallimentare) e
con il corredo di una sanzione (la risoluzione del concordato: artt. 137 e 186
stessa legge) che, per la sua officialita', si rileva posta a presidio non tanto degli
originari diritti sostanziali di credito quanto piuttosto di una "situazione
soggettiva attiva di massa", creata dal procedimento concordatario e dalla
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sentenza che, chiudendolo, determina la obbligatorita' dei suoi effetti"
(Cassazione del 4 febbraio 1986, n. 681).
In conclusione, in base alle precisazioni di cui sopra, deve ritenersi che,
nel procedimento di concordato preventivo, il decreto di omologa (e non i
precedenti rapporti obbligatori tra l’imprenditore ed i creditori) dà luogo una
nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale, che comporta
l'applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi
dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b) del TUR.
Naturalmente, in ossequio principio di alternatività IVA/Registro, di cui
all’articolo 40 del TUR, si renderà dovuta l’imposta di registro nella misura fissa
relativamente alle disposizioni del provvedimento concernenti il pagamento di
corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di
applicazione IVA.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello
presentata dalla società istante alla Direzione Regionale .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 306208/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il decreto di omologazione del concordato preventivo è soggetto a imposta di registro proporzionale secondo il TUR (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in quanto provvedimento giurisdizionale che produce effetti costitutivi e crea nuove situazioni patrimoniali. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la natura giuridica dell'atto, la falcidia concordataria, l'obbligatorietà del concordato e l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
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