Quali sono i requisiti che un imprenditore agricolo professionale deve possedere per accedere alle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 350/E del 2007 chiarisce che l'imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotto dal D.Lgs. 99/2004, può beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate ai coltivatori diretti, ma non automaticamente. Oltre all'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale propria degli IAP, è necessario che sussistano anche le condizioni previste dall'articolo 2 della legge 604/1954 sulla piccola proprietà contadina, compatibili con la qualifica di IAP. Ciò significa, ad esempio, il mancato trasferimento di fondi rustici superiori a un ettaro nei due anni precedenti e il mancato trasferimento nei cinque anni successivi all'acquisto. La norma esclude invece i requisiti soggettivi tipici del coltivatore diretto (come la qualifica personale) e l'idoneità del fondo alla formazione della piccola proprietà contadina, ritenuti incompatibili con la qualifica di IAP. Infine, la perdita dei requisiti di IAP entro cinque anni dall'applicazione delle agevolazioni comporta la decadenza automatica dal beneficio fiscale.
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Riferimento normativo
Imprenditore agricolo professionale - Requisiti per l'applicazione dei benefici previsti in favore dei coltivatori diretti
Testo normativo
RISOLUZIONE N.350/E
Roma, 29 novembre 2007
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: Imprenditore agricolo professionale - Requisiti per l’applicazione
dei benefici previsti in favore dei coltivatori diretti
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola
proprietà contadina è stato chiesto di sapere se i requisiti necessari per godere di
dette agevolazioni differiscono a seconda che il richiedente rivesta la qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero di coltivatore diretto.
Al riguardo, si fa presente che la figura dello IAP è stata introdotta dal
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale, all’articolo 1, comma 1,
dispone che è IAP “…colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle
attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da
lavoro…”.
Il successivo comma 4 della medesima disposizione normativa,
stabilisce, altresì, che “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se
iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite
dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica
di coltivatore diretto”.
L’articolo 2, del D.Lgs. n. 99 del 2004, al comma 4, prevede che “Alle
società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli
professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
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imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle
persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. …”.
Lo stesso articolo 2, al comma 4-bis, recita che “Le agevolazioni di cui al
comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un
socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un
amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno
un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalle
società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o
amministratore. …”.
In definitiva, condizione richiesta per l’applicazione dei benefici in
parola è che la persona fisica, in possesso della qualifica IAP, sia iscritta nella
gestione previdenziale e assistenziale e, per le società, che almeno uno dei soci –
per le società di persone – ovvero un amministratore – per le società di capitali o
cooperative – siano in possesso della qualifica di IAP e siano iscritti nella
gestione previdenziale.
Atteso ciò, si chiede di sapere se si possa pervenire alla conclusione che
al fine dell’accesso alle agevolazioni di cui in parola sia sufficiente essere iscritti
alla sola gestione previdenziale e assistenziale degli IAP, così come stabilito
dalle disposizioni del D.Lgs. n. 99 del 2004 sopra citate, ovvero se unitamente a
tale requisito sia richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni, soggettive ed
oggettive, di cui all’articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che prevede
agevolazioni, anche di carattere fiscale, per i coltivatori diretti.
Ciò premesso, al fine di riconoscere allo IAP le agevolazioni fiscali in
materia di imposte indirette, le stesse previste a favore delle persone fisiche
coltivatori diretti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (c.d. agevolazioni piccola
proprietà contadina), occorre, in aggiunta all’iscrizione nella gestione
previdenziale ed assistenziale propria degli IAP, anche la sussistenza delle
condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che risultino
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compatibili con tale qualifica, come, ad esempio, la mancata alienazione nel
biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro e la mancata coltivazione
o alienazione nel quinquennio successivo all'acquisto.
Si precisa che sono incompatibili, invece, con la qualifica di IAP, i
requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l’idoneità del fondo acquistato
alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dallo
stesso articolo 2 della legge n. 604 del 1954.
Le conclusioni a cui si è pervenuti derivano da una interpretazione
logico-sistematica della norma che, nell’estendere allo IAP l’agevolazione
riconosciuta al coltivatore diretto, deve ritenersi ne abbia richiamato anche i
relativi presupposti, la cui ricorrenza dà giustificazione e senso logico alla
equiparazione delle due figure di operatori agricoli.
Non sarebbe giustificabile, invero, una diversità di trattamento tra il
coltivatore diretto e lo IAP in relazione alla medesima agevolazione.
Occorre, infine, evidenziare che, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “...la perdita dei
requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...”,
ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica
(ed ulteriore) causa di decadenza dall’agevolazione in esame. Si tratta,
evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1
del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l’iscrizione nella gestione
previdenziale della categoria di appartenenza.
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La Risoluzione 350/E è il riferimento principale per commercialisti e consulenti che assistono imprenditori agricoli professionali nella richiesta di agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e crediti d'imposta. La norma coordina il D.Lgs. 99/2004 con la legge 604/1954 sulla piccola proprietà contadina, chiarendo i presupposti per l'equiparazione tra IAP e coltivatore diretto ai fini delle deroghe fiscali e della gestione previdenziale agricola.
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