Istanza di interpello – Ambito soggettivo di applicazione della norma di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization rule)- Articolo 98, comma 5, del TUIR
Quali sono le condizioni per escludere i finanziamenti dalla thin capitalization rule quando il debitore è una società finanziaria?
Spiegato da FiscoAI
La thin capitalization rule (articolo 98 del TUIR) limita la deducibilità degli interessi passivi quando il rapporto tra finanziamenti da soci qualificati e patrimonio netto supera 4 a 1. Tuttavia, il comma 5 dell'articolo 98 prevede un'eccezione importante: i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria non sono rilevanti per il calcolo di questo rapporto. La norma si applica specificamente ai soggetti iscritti nel Titolo V del Testo Unico Bancario, come le banche, le società di gestione, le società finanziarie e i soggetti che operano nel settore finanziario sia verso il pubblico che prevalentemente non verso il pubblico. L'eccezione non si applica alle holding bancarie e industriali che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni. Nel caso concreto della risoluzione, una società finanziaria iscritta presso il Ministero dell'Economia e Finanze che concede finanziamenti nell'esercizio della propria attività caratteristica (come il leasing finanziario) è esclusa dalla thin capitalization rule, anche se il finanziamento proviene da un socio qualificato.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello – Ambito soggettivo di applicazione della norma di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization rule)- Articolo 98, comma 5, del TUIR
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 266/E
Roma, 27 settembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto: Istanza di interpello – Ambito soggettivo di applicazione della norma
di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin
capitalization rule)- Articolo 98, comma 5, del TUIR
Con istanza d’interpello, concernente l’interpretazione dell’art. 98, del
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato proposto il seguente
Quesito
La società istante svolge attività finanziaria consistente nella locazione
finanziaria di veicoli non nei confronti del pubblico, bensì esclusivamente verso
il cliente Alfa Italia SpA, appartenente al gruppo Alfa, leader europeo nel settore
del noleggio di autovetture. Il principale asset del gruppo, vale a dire la flotta
delle autovetture da noleggiare, è infatti di proprietà di società diverse da quelle
che svolgono l’attività d’impresa propria del gruppo Alfa ed in effetti, sin dal
2002, a tale scopo è stato creato un gruppo “parallelo” al gruppo Alfa,
denominato appunto Gamma, che vede al suo apice la Gamma Holding SAS,
società francese che detiene le partecipazioni di controllo nelle varie società
Gamma presenti nei paesi in cui opera il gruppo Alfa.
Pertanto, gli istituti finanziatori forniscono la provvista per l’acquisto dei
veicoli della flotta alle società del gruppo Gamma e queste ultime concedono in
leasing detti veicoli alle società del gruppo Alfa operanti nel medesimo paese. Il
procedimento sopra descritto consente agli istituti finanziatori di minimizzare il
proprio rischio di credito.
La citata forma di finanziamento è stata utilizzata anche in Italia. In
particolare, dal 2002, la Gamma Srl, società che è proprietaria della flotta degli
autoveicoli in Italia, loca i suddetti autoveicoli alla Alfa Italia S.p.A., società
operativa esercitante l’attività di autonoleggio.
La Gamma Srl è registrata presso l’Ufficio Italiano Cambi nell’apposito
elenco delle società operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e, precisamente, fra i soggetti
che svolgono attività finanziarie in base all’articolo 113 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ad oggi, la Gamma Srl è detenuta:
- per il 69 per cento dalla capogruppo francese Gamma SAS;
- per il 6 per cento da Alfa Italia S.p.A.;
- per il 25 per cento da una società irlandese non facente parte del
gruppo Alfa.
Ciò posto, la nuova proprietà del gruppo Alfa intende procedere al
rifinanziamento delle proprie attività europee. In particolare, il rifinanziamento è
così strutturato:
- le banche rifinanziano l’acquisto della flotta con apposita
erogazione a favore della Gamma Srl;
- la Gamma Srl concede in leasing le autovetture alla Alfa Italia
S.p.A.;
- le banche cedono i propri crediti nei confronti della società al suo
azionista irlandese.
In base alle modalità di rifinanziamento sopra descritte, la società
irlandese vanta un credito nei confronti della propria controllata Gamma Srl. Al
riguardo, il contribuente chiede se gli interessi passivi che maturano sul debito,
corrisposti dalla Gamma Srl alla società irlandese, siano soggetti alle limitazioni
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previste dall’articolo 98 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
disciplinante la cosiddetta thin capitalization rule.
Soluzione prospettata
La società interpellante ritiene di non dover essere assoggettata alla
disciplina della thin capitalization rule, con riguardo a quanto disposto dal
comma 5 dell’articolo 98 del TUIR, il quale stabilisce l’irrilevanza, ai fini
dell’istituto in esame, dei finanziamenti assunti, fra l’altro, nell’esercizio
dell’attività svolta dai soggetti richiamati dall’articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L'articolo 98 del TUIR dispone l'indeducibilità degli interessi passivi
qualora il rapporto fra la consistenza media dei finanziamenti rilevanti, vale a
dire quelli erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate, e la
quota di patrimonio netto di pertinenza dei medesimi soggetti oltrepassi il limite
di 4 a 1.
In primo luogo, si sottolinea che nel caso di specie la società istante
riceve il finanziamento da un socio qualificato. In base al disposto dell'articolo
98, comma 3, lettera c), del TUIR, ai fini dell'applicazione della thin
capitalization rule, il socio è qualificato quando:
(cid:190) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile il soggetto debitore;
(cid:190) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una
percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione
della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti
correlate.
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A seguito dell'acquisto del credito erogato dalle banche finanziatrici,
infatti, la società irlandese possiede il 25 per cento del capitale sociale della
Gamma Srl e, di conseguenza, assume la veste di socio qualificato ai sensi del
citato articolo 98, comma 3, lettera c), del TUIR.
Il successivo comma 4 dell'articolo 98 del TUIR individua fra i
finanziamenti rilevanti ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule
quelli “erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate
intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni
altro rapporto di natura finanziaria”. Tuttavia, il successivo comma 5 stabilisce
che sono irrilevanti, ai fini della determinazione del rapporto fra consistenza
media dei finanziamenti e patrimonio netto, “i finanziamenti assunti
nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”.
I soggetti richiamati nel citato articolo 1 sono i seguenti:
(cid:190) le banche;
(cid:190) le società di gestione;
(cid:190) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti
nell'albo;
(cid:190) le società previste dalla legge 2 gennaio 1992, n. 1;
(cid:190) i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
142, vale a dire i soggetti che operano nel settore finanziario nei
confronti del pubblico (articolo 106) o prevalentemente non nei
confronti del pubblico (articolo 113);
(cid:190) le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), del medesimo Testo Unico (le c.d.
“società finanziarie”).
La società interpellante ha fatto presente di essere iscritta, ai sensi
dell'articolo 113 del Testo Unico Bancario, nell'apposito elenco generale istituito
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presso il Ministero dell'Economia e Finanze, esercitando l'attività finanziaria non
nei confronti del pubblico. Conseguentemente, in considerazione dell'attività
svolta, il contribuente è incluso fra i soggetti richiamati dall'articolo 1 del decreto
legislativo n. 87 del 1992.
Come affermato nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005, la
disposizione del comma 5 dell'articolo 98 del TUIR ha la finalità di evitare
restrizioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti la cui attività
caratteristica consiste nella raccolta di fondi destinati alla gestione di patrimoni e
all'esercizio del credito.
Stante la generica formulazione del comma 5 dell'articolo 98 del TUIR,
si ritiene che detta disposizione è riferita a tutte le società rientranti nel titolo V
del Testo Unico Bancario che pertanto sono escluse dall'applicazione della thin
capitalization rule, con l'eccezione di quelle che, come specificato dall'ultimo
periodo dello stesso comma 5 dell'articolo 98 del TUIR, “esercitano in via
esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni”. Ciò implica che
la disciplina fiscale di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese è in ogni
caso applicabile alle holding bancarie ed industriali.
Pertanto, considerata la natura dell'attività svolta in via istituzionale dalla
società istante, ossia l'attività finanziaria esclusivamente nei confronti del gruppo,
e che la stessa rientra nei soggetti indicati nel titolo V del citato TUB, si ritiene
che i finanziamenti assunti nell'esercizio di tale attività non siano rilevanti ai fini
della thin capitalization rule.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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La thin capitalization rule e l'articolo 98 del TUIR rappresentano il principale strumento di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, disciplinando la deducibilità degli interessi passivi e il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra società finanziarie iscritte nel Titolo V del Testo Unico Bancario (escluse dalla norma) e holding industriali (soggette alla limitazione), considerando anche il concetto di socio qualificato e parti correlate per una corretta pianificazione fiscale.
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