Una società estera può ottenere il rimborso IVA sui servizi resi da una società italiana quando questi servizi includono costi indetraibili per la società italiana?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306379/2014 affronta il caso di una società danese (ALFA) che riceve servizi da una società italiana (ALFA ITALIA) e chiede il rimborso dell'IVA versata, anche se i costi sottostanti (alberghi, ristoranti, auto) sono indetraibili per la società italiana. L'Agenzia delle Entrate accoglie la richiesta di rimborso applicando il principio di neutralità dell'IVA: poiché il servizio reso è una prestazione unica e unitaria, l'indetraibilità dei costi deve gravare solo su chi effettivamente li utilizza e sostiene (la società italiana), non su chi riceve il servizio finale. La società estera, in qualità di acquirente del servizio completo, ha diritto al rimborso dell'IVA versata, indipendentemente dalla composizione dei costi di produzione del servizio stesso. Questo principio garantisce il medesimo trattamento fiscale tra società nazionali e comunitarie, evitando una doppia imposizione e rispettando la neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di interpello - ALFA - Articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633. Costi indetraibili per servizi
Testo normativo
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 24/08/2007 n. 238
Oggetto:
Istanza di interpello - ALFA - Articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. Costi indetraibili per servizi
Testo:
Con istanza di interpello, presentata il 26 aprile 2007, concernente
l'esatta applicazione degli articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, la ALFA ha posto il seguente
QUESITO
La ALFA e' una societa', con sede in ...., che distribuisce, in ambito
europeo, le apparecchiature medicali prodotte e vendute dal Gruppo
multinazionale ALFA GROUP INCORPORATED di cui fa parte.
Nello svolgimento della sua attivita', la societa' istante si avvale
delle societa' locali del Gruppo e, in particolare, in Italia di ALFA
ITALIA s.r.l.
La societa' italiana svolge, secondo quanto rappresentato dalla
societa' istante, una prestazione complessa unitaria ed inscindibile
attraverso l'utilizzo di risorse proprie, materiali ed immateriali,
organizzate secondo le proprie competenze.
Per i servizi resi alla distributrice europea, la ALFA ITALIA s.r.l.
percepisce un corrispettivo costituito dai costi specifici sostenuti
maggiorati di un 5%.
Le prestazioni rese dalla societa' nazionale sono rilevanti in Italia e,
pertanto, sui relativi corrispettivi viene applicata l'IVA del 20%.
In particolare, i costi specifici sono costituiti prevalentemente da:
. Costo del personale utilizzato, inclusi bonus, contributi
previdenziali e oneri connessi;
. Spese telefoniche, di telecomunicazioni e generali;
. Spese di mobilita' connesse: costi viaggi costi auto, hotel e
ristorazione.
La ALFA ITALIA s.r.l., per i costi di mobilita', non effettua, ai sensi
dell'articolo 19-bis1, lettere a,b,c,d,e,f, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, alcuna detrazione Iva in quanto si tratta di costi non inerenti
l'attivita' caratteristica che svolge.
Tanto premesso, la ALFA chiede se possa ottenere il rimborso, ai sensi
dell'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, dell'IVA riaddebitata sui
costi complessivamente sostenuti (compresi quelli per alberghi, ristoranti e
per l'uso dell'auto indetraibili per la societa' italiana) e ricalcolati da
ALFA ITALIA s.r.l. nella fattura relativa alla prestazione generica da
quest'ultima resa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
La ALFA ritiene corretto chiedere il rimborso del 100% dell'IVA pagata sui
servizi resi dalla societa' italiana in quanto, a suo parere, ricorrerebbero
le condizioni di cui all'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo la societa' danese, il fatto che i costi formanti il
corrispettivo del servizio complesso reso da ALFA ITALIA s.r.l.,
integralmente assoggettato ad IVA del 20%, comprendano quelli per servizi
indetraibili, ai fini IVA, per la societa' italiana, non pregiudica la
detraibilita' (per il soggetto italiano, il rappresentante fiscale o il
soggetto direttamente identificato) o il diritto al rimborso dell'intera
imposta per il soggetto che riceve il servizio.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 1
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Risoluzione del 24/08/2007 n. 238
Da quanto rappresentato si ricava che il servizio reso alla societa'
istante realizza una prestazione unica, in quanto effettuato in esecuzione
di un contratto che ha per oggetto un risultato economico unitario, che non
e' suscettibile di essere scomposto artificiosamente.
Nell'ambito di tale contratto le diverse componenti di costo per
servizi utilizzati, ancorche' richiamati in fattura ai fini della
determinazione dei corrispettivi, non assumono rilevanza, in quanto relativi
a costi di produzione di beni e servizi consumati esclusivamente dalla
societa' nazionale nell'espletamento della propria attivita'.
Infatti, alla luce del principio di neutralita' del tributo, il
regime di indetraibilita' va posto a carico unicamente di colui che acquista
e utilizza i servizi oggettivamente indetraibili che, nel caso di specie, e'
la ALFA Italia s.r.l.
Per quanto sopra esposto e in ossequio al principio che impone, ai
fini IVA, il medesimo trattamento fiscale alle societa' nazionali ed a
quelle comunitarie, la scrivente ritiene che l'istanza di rimborso della
ALFA, da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter del citato D.P.R. n. 633
del 1972, possa essere accolta ove ricorrano tutte le condizioni di legge
prescritte dal medesimo articolo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla scrivente Direzione Centrale, viene resa ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Pagina 2
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 306379/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda l'applicazione degli articoli 19-bis1 e 38-ter del DPR 633/1972 in materia di IVA indetraibile, rimborso IVA a soggetti comunitari e principio di neutralità dell'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la distinzione tra costi indetraibili del fornitore e diritti del committente, nonché le implicazioni della prestazione unitaria e della documentazione fiscale nelle operazioni transfrontaliere.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.