Qual è il trattamento tributario della vendita all'incanto di immobili non ultimati effettuata dal curatore fallimentare, e chi è responsabile dell'emissione della fattura e del versamento dell'IVA?
Spiegato da FiscoAI
Quando un curatore fallimentare vende all'incanto immobili che sono stati oggetto di azione revocatoria, la responsabilità tributaria rimane in capo al terzo che ha subito la revoca (il proprietario formale), ma gli adempimenti concreti di fatturazione e versamento dell'IVA sono accentrati presso l'amministrazione del fallimento. Il curatore deve quindi emettere fattura in nome e per conto del proprietario formale e versare l'IVA incassata, consegnando copia della fattura al liquidatore o ai soci del soggetto proprietario. Per quanto riguarda il regime IVA, gli immobili non ultimati (ancora nel circuito produttivo) sono assoggettati a IVA ordinaria e non possono beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati ultimati, anche se classificati catastalmente come abitativi. Tuttavia, se ricorrono i requisiti della "prima casa", rimane applicabile l'aliquota agevolata prevista dalla normativa, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello, ALFA S.A.S.
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 30/03/2007 n. 68
Oggetto:
Istanza di interpello, ALFA S.A.S.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione della
legge n. 248 del 2006, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante premette che:
a) la "ALFA SAS" con sede legale in ... e' stata dichiarata fallita dal
tribunale di... in data 1998 con sentenza n. ... R.F.;
b) la suddetta societa', avente ad oggetto la costruzione e vendita di
immobili, aveva venduto in data..1997 alla societa' "BETA" la proprieta' di
un terreno con entrostante fabbricato in corso di costruzione ubicato in ...;
c) a seguito del fallimento, la curatela provvedeva a promuovere azione
revocatoria ex art. 67 L.F. in relazione alla vendita dell'immobile, stante
la sproporzione fra valore di mercato e prezzo concordato dalle parti;
d) con sentenza n. ....2005, passata in giudicato, il Tribunale di ...
revocava la vendita;
e) la curatela deve procedere alla vendita all'incanto ex art. 108 L.F. di
due appartamenti di civile abitazione, facenti parte del fabbricato su
indicato, non abitabili per interruzione dei lavori, ma iscritti in catasto
con attribuzione di rendita.
L'istante chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario della
vendita all'incanto degli immobili ed, in particolare, l'assoggettabilita'
dell'operazione ad IVA o ad imposta di registro, oltre all'individuazione
del soggetto tenuto all'eventuale emissione della fattura, posto che la
societa' acquirente "BETA SAS "risulta cancellata dal Registro delle Imprese
in data ...(non si ha notizia se abbia anche estinto la partita IVA),
nonostante vi fosse ancora in corso la causa di revocatoria e senza che
sussista alcun atto di vendita od assegnazione degli appartamenti
sopradescritti a soci o a terzi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la proprieta' dei due appartamenti sia della
societa' "BETA SAS ", tra l'altro cancellata dal Registro delle Imprese in
data ....2004 e di cui non si ha notizia se abbia anche estinto la partita
Iva. Cio' in quanto l'azione revocatoria rende inefficace l'atto di vendita,
ma solo come garanzia della massa dei creditori (e non come effettivo
ritrasferimento del bene in capo al venditore, poi fallito) che possono,
attraverso la vendita forzata, realizzare il loro credito. Da cio' consegue
che:
a) considerato l'oggetto sociale della societa' "BETA SAS "titolare del
diritto di proprieta' degli appartamenti, con l'aggiudicazione degli stessi
a seguito di vendita all'incanto, l'operazione risultera' assoggettata ad
IVA, alla luce del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla
legge n. 248 del 4 agosto 2006, e non potra' essere esente ex art. 10 punto
8-bis) del D.P.R. n. 633/72, per cui risultera' applicabile l'imposta di
registro in misura fissa. L'aliquota IVA applicabile dovra' essere
determinata all'atto dell'aggiudicazione, tenendo conto delle agevolazioni
prima casa che eventualmente spettano all'aggiudicatario;
b) il soggetto tenuto all'emissione della fattura deve essere individuato
nella societa' "BETA SAS " quale proprietaria dell'immobile: nel caso di
partita IVA attiva, la fattura potrebbe essere emessa dalla curatela in nome
e per conto della societa' e trasmessa al legale rappresentante, insieme
alla somma versata dall'aggiudicatario a titolo di IVA, oppure al versamento
di tale somma potrebbe provvedere il curatore istante con F24 intestato alla
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Risoluzione del 30/03/2007 n. 68
predetta societa'. Nel caso di partita IVA inattiva, l'istante non sa
prospettare nessuna soluzione interpretativa, salvo considerare l'azione
revocatoria quale ritrasferimento della proprieta' dell'immobile nella massa
fallimentare con conseguenti obblighi tributari in capo alla curatela.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva preliminarmente che l'azione revocatoria fallimentare e' rivolta
a recuperare il bene oggetto dell'atto revocato alla garanzia patrimoniale
dei creditori. Infatti, essa determina l'assoggettamento del bene all'azione
esecutiva concorsuale, senza alcuna incidenza sulla validita' della
convenzione negoziale revocata, e senza nessuna riacquisizione della
proprieta' del bene al patrimonio del fallito (Cass. Civ. sez. I, n. 11564,
del 20 novembre 1997).
Il soggetto che, per effetto della revoca, ha restituito quanto aveva
ricevuto ha diritto, a sua volta, alla restituzione di quanto pagato al
fallito a titolo di corrispettivo, ed e' ammesso al passivo fallimentare per
il suo corrispondente credito, che e' considerato concorsuale e non di massa.
In base alle informazioni fornite dall'istante, risulta che la societa'
acquirente, la "BETA s.a.s. " (proprietaria dell'immobile), ha cessato la
propria attivita', con la cancellazione dal Registro delle Imprese,
nonostante fosse ancora in corso l'azione revocatoria e senza che sussista
alcun atto di vendita o assegnazione degli appartamenti sopradescritti a
soci o a terzi.
Orbene, la cancellazione della societa' dal suddetto registro non ne
determina l'estinzione, finche' non sia compiuta l'effettiva liquidazione di
tutti i rapporti giuridici pendenti. Tale assunto e' confortato da una
costante giurisprudenza; fra le altre si richiama la sentenza della
Cassazione civile, sezione lavoro, del 1 luglio 2000, n. 8842, secondo cui
"l'atto formale di cancellazione di una societa' dal registro delle imprese
ha funzione di pubblicita', e non ne determina l'estinzione, ove non siano
ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societa' stessa
(...)". Pertanto, se la societa' "BETA s.a.s." risulta intestataria di uno o
piu' immobili essa va considerata esistente.
Tutto cio' premesso, si rileva che con circolare 17 gennaio 1974, n. 6, sono
stati indicati i principali adempimenti per le cessioni di beni compresi in
procedure fallimentari. E' stato chiarito che il curatore fallimentare il
quale, nell'adempimento degli obblighi ad esso derivanti dalle proprie
funzioni, effettua cessioni di beni il cui possesso e' stato trasferito
all'ufficio fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento viene,
in sostanza, a sostituirsi a tutti gli effetti al soggetto d'imposta ed e'
tenuto all'osservanza degli obblighi sanciti dal d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, per le cessioni di cui trattasi, il curatore deve emettere
fattura ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto.
Inoltre, con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 62, la scrivente ha fornito
indicazioni in merito agli obblighi di fatturazione e versamento IVA del
professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi
dell'articolo 591-bis c.p.c., nell'ambito della procedura di espropriazione
immobiliare di cui agli articoli 555 e seguenti c.p.c.. Non diversa sembra
essere la posizione del curatore fallimentare nei confronti del terzo che ha
subito l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare. Anche in questo
caso, in occasione della vendita all'incanto del cespite oggetto dell'atto
revocato, da effettuarsi secondo le modalita' descritte dall'art. 108 della
legge fallimentare, la soggettivita' passiva d'imposta fa capo al terzo che
ha subito l'azione revocatoria, ma deve ritenersi limitata sotto il profilo
degli adempimenti che discendono, con particolare riguardo agli obblighi di
fatturazione e versamento del tributo, accentrati nell'ambito
dell'amministrazione del fallimento.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il curatore fallimentare e'
obbligato ad emettere fattura in nome e per conto della "BETA s.a.s." e a
versare l'IVA incassata all'Amministrazione finanziaria. Il curatore
provvedera', poi, a consegnare o spedire un esemplare della fattura medesima
al liquidatore della "BETA s.a.s." o, in mancanza, ai suoi soci, dandone,
altresi', comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne il trattamento tributario della vendita all'incanto
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Risoluzione del 30/03/2007 n. 68
degli immobili e, in particolare, in merito all'assoggettabilita'
dell'operazione all'IVA o all'imposta di registro in misura proporzionale,
si osserva quanto segue.
Com'e' noto, l'articolo 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ha introdotto una nuova disciplina della imposizione indiretta
gravante sul settore immobiliare, prevedendo un generalizzato regime di
esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di tutte le
tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione. Un'eccezione
riguarda i fabbricati ad uso abitativo ceduti dall'impresa costruttrice o
dall'impresa che ha eseguito sul fabbricato, anche tramite imprese
appaltatrici, interventi di ristrutturazione, a condizione che la cessione
avvenga entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento di ristrutturazione. Nell'istanza di interpello viene
specificato che sugli immobili in questione la societa' "BETA s.a.s." ha
iniziato lavori di costruzione - rectius: ha continuato quelli iniziati dal
primo cedente - ma che tali lavori non sono stati mai ultimati, con la
conseguenza che gli immobili non sono abitabili. Essi, tuttavia, tenuto
conto della loro classificazione catastale (i due appartamenti per i quali
si vuol procedere alla vendita all'incanto sono definiti di civile
abitazione), sono da inquadrarsi fra i fabbricati ad uso abitativo. Come
precisato con la circolare 1 marzo 2007, n. 12, con riguardo al trattamento
fiscale da applicare alla cessione di un fabbricato non ultimato, occorre
tener conto che l'articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter), del DPR n. 633 del 1972,
nell'individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non
tratta specificamente anche dei fabbricati "non ultimati", diversamente da
quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi (come, ad esempio,
il n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e il n.
127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR). Da cio'
discende che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo
d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo e'
esclusa dall'ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter)
dell'articolo 10 del DPR n. 633del 1972, trattandosi di un bene ancora nel
circuito produttivo la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso
assoggettata ad IVA.
Con la richiamata circolare e' stato, altresi', precisato che
nell'eventualita' in cui la cessione abbia ad oggetto un fabbricato "non
ultimato" per il quale sussistano i requisiti "prima casa" rimane ferma
l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al n. 21) della Tabella A, parte
II, allegata al DPR n. 633 del 1972, ovvero l'applicazione dell'aliquota
agevolata di cui al n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al
medesimo DPR, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge.
Nel caso di specie, poiche' dall'istanza di interpello risulta che la
societa' "BETA s.a.s." ha compiuto sui fabbricati oggetto di cessione lavori
di costruzione interrotti e mai ultimati, la scrivente e' dell'avviso che
l'operazione sia esclusa dall'ambito applicativo del richiamato articolo 10,
nn. 8-bis) e 8-ter), del DPR n. 633 del 1972 e debba, dunque, essere
assoggettata ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro
in misura fissa, ferma restando l'applicazione delle predette agevolazioni
al ricorrere dei requisiti di legge.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai
sensi dell'articolo 4, comma1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n.
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FiscoAI analizza Risoluzione AdE 306524/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione AdE 306524/2014 chiarisce il trattamento dell'IVA su cessioni immobiliari in procedure fallimentari, l'azione revocatoria fallimentare, i fabbricati non ultimati e l'esenzione IVA secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972. È fondamentale per commercialisti che gestiscono fallimenti, liquidazioni di società e operazioni immobiliari, in particolare per comprendere quando applicare l'aliquota ordinaria versus agevolata e gli obblighi di fatturazione del curatore.
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