Quando le prestazioni spettacolistiche gratuite sono soggette a IVA e quando invece ne sono esenti?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306553/2014 chiarisce il regime IVA applicabile agli spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o tratti del percorso. Il principio generale è che le prestazioni di servizi sono soggette a IVA solo se rese "verso corrispettivo", cioè a pagamento. Tuttavia, la norma prevede un'eccezione: le prestazioni spettacolistiche gratuite sono escluse da IVA solo quando rese ai possessori di titoli di accesso gratuiti rilasciati dall'organizzatore, nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza ufficialmente riconosciuta.
Questa disciplina si applica esclusivamente negli spazi delimitati e controllati dall'organizzatore (come tribune, stadi, velodromi), dove è possibile verificare e limitare l'accesso. In questi casi, gli spettatori che usufruiscono gratuitamente della manifestazione devono ricevere un titolo di accesso omaggio che certifichi l'ingresso gratuito. Le prestazioni gratuite oltre il limite del 5% rimangono invece soggette a IVA.
Diversamente, quando la manifestazione si svolge in spazi aperti e non delimitati (strade, piazze pubbliche), dove chiunque può assistere liberamente senza controllo dell'organizzatore, non si instaura un rapporto tributario rilevante tra organizzatore e spettatore. In questi casi non deve essere rilasciato alcun titolo di accesso e non sorge alcun obbligo IVA, poiché non esiste una prestazione di servizio imponibile.
Per gli organizzatori di spettacoli, la conseguenza pratica è che devono distinguere tra aree controllate (dove applicare la disciplina del 5% con titoli omaggio) e aree libere (dove nessun titolo è necessario). Questa distinzione è fondamentale per la corretta applicazione dell'IVA e per la documentazione fiscale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o tratti del percorso. Regime applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 28/02/2007 n. 28
Oggetto:
Spettacoli con ingresso libero in alcuni settori o tratti del percorso.
Regime applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Testo:
QUESITO
La SIAE chiede di conoscere quale sia la disciplina ai fini IVA delle
prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente nelle seguenti ipotesi:
1. spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l'ingresso alle tribune
e' a pagamento, mentre quello nelle curve e' libero;
2. manifestazioni ciclistiche o di atletica (maratona, marcia) che si
svolgono in parte su strada (senza pagamento di corrispettivo), mentre la
partenza e/o l'arrivo sono previsti in un velodromo o stadio (ingresso a
pagamento);
3. sfilate di carri carnevaleschi, rievocazioni storiche e iniziative
similari che si svolgono in luoghi pubblici, dove i posti in tribuna
numerata sono a pagamento mentre chi vuole assistere dalla strada o dalla
piazza non e' tenuto ad alcun corrispettivo.
In particolare la SIAE chiede di conoscere se, ai soggetti che
usufruiscono senza pagamento di alcun corrispettivo delle manifestazioni
spettacolistiche sopra elencate, debba essere consegnato un titolo omaggio.
SOLUZIONE PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA
L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggetta ad IVA le prestazioni di servizi "verso
corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non
fare e di permettere quale ne sia la fonte".
Ai sensi di tale norma, rientrano nel campo di applicazione del
tributo le prestazioni di servizi rese in esecuzione di un'obbligazione
oggetto di uno specifico rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto
che eroga la prestazione ed il fruitore della stessa.
Detto rapporto, sulla base della anzidetta disposizione, deve avere
carattere oneroso e, pertanto, a fronte dell'adempimento dell'obbligo
assunto dal prestatore vi deve essere, in capo al fruitore della
prestazione, l'obbligo di pagare un corrispettivo.
Il principio dell'onerosita' della prestazione di servizio recato dal
citato primo comma dell'art. 3 del DPR n. 633 del 1972 e' derogato dalle
disposizioni dei successivi commi terzo e quinto dello stesso art. 3.
In particolare, l'art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 prevede che
"Non costituiscono (...) prestazioni di servizi le prestazioni relative agli
spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al
presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per
l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto
delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di
esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale".
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Risoluzione del 28/02/2007 n. 28
La norma in esame contiene una previsione di carattere sostanziale in
quanto esclude dall'imposizione ai fini IVA le prestazioni spettacolistiche
gratuite solo quando ricorrano le condizioni da essa stabilite.
In particolare la lettera a) del quinto comma dell'art. 3 in commento,
sottrae ad imposizione le prestazioni spettacolistiche e le altre attivita'
elencate nella Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 quando siano rese
ai possessori di titoli di accesso rilasciati gratuitamente dagli
organizzatori di spettacoli nel limite del 5 per cento dei posti del
settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo
ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita'.
L'applicazione del regime delle prestazioni spettacolistiche rese
gratuitamente, recato dall'art. 3, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972,
presuppone necessariamente che le stesse siano fruite dallo spettatore
nell'ambito di una manifestazione svolta all'interno di uno spazio o un'area
specificamente delimitati, l'accesso ai quali e' suscettibile di controllo
da parte dell'organizzatore.
In sostanza, nell'ambito di spazi delimitati l'organizzatore puo'
consentire di assistere alla manifestazione spettacolistica senza
corrispettivo e determinare il numero di spettatori ammessi a fruire
gratuitamente delle prestazioni spettacolistiche, mentre la norma fiscale
stabilisce, in rapporto alla capienza della struttura, il numero di
prestazioni gratuite non soggette ad IVA per settore.
Le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, oltre l'anzidetto
limite definito dall'art. 3, quinto comma, lett. a) in argomento, sono
assoggettate ad imposizione.
Le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, ancorche' non
soggette ad IVA in applicazione della richiamata disposizione, sono
certificate con un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi
misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, contenente, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. g) del decreto del Ministero delle Finanze 13
luglio 2000, l'indicazione dell'ingresso gratuito.
La disciplina delle prestazioni gratuite sopra richiamata non trova
applicazione nelle ipotesi in cui l'evento si svolga lungo un percorso, in
aree o spazi non delimitati o circoscritti, l'accesso ai quali non e'
controllato, limitato o consentito dall'organizzatore, e la manifestazione
spettacolistica puo' essere fruita liberamente da chiunque si posizioni
lungo il percorso.
In tal caso, infatti, non si instaura un rapporto rilevante agli
effetti tributari fra organizzatore e singolo fruitore dell'evento e,
conseguentemente, l'organizzatore non e' tenuto a rilasciare alcun titolo
d'accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione
spettaocolistica in spazi aperti.
Quanto sopra rappresentato, relativamente al quesito sub 1,
riguardante lo svolgimento di uno spettacolo sportivo in uno stadio, nel
quale l'ingresso in taluni settori (tribune) e' a pagamento mentre quello in
altri (curve) e' gratuito, si ritiene che le prestazioni spettacolistiche
rese a coloro che beneficiano dell'ingresso gratuito in specifici settori
sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 3, quinto comma,
lettera a) del DPR n. 633 del 1972.
Dette prestazioni, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione
dell'IVA nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo
la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle
competenti autorita', e sono certificate con i titoli di accesso gratuiti.
Riguardo ai quesiti sub 2 e 3 si rileva che essi si riferiscono ad
ipotesi in cui l'autonoma fruizione della manifestazione in spazi liberi
(strada o piazza), cioe' non soggetti a delimitazione e controllo da parte
dell'organizzatore, il quale non ha alcuna possibilita' di intercludere
l'accesso ai predetti luoghi, non assume rilevanza agli effetti fiscali.
Pertanto, agli spettatori che assistono all'evento spettacolistico
posizionandosi negli spazi liberi non deve essere rilasciato alcun titolo di
accesso.
Diversamente, le prestazioni rese agli spettatori che assistono alla
partenza e all'arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune
appositamente allestiti, l'accesso ai quali e' circoscritto e controllato
dall'organizzatore, sono soggette ad IVA e, se effettuate gratuitamente,
rientrano nella disciplina di cui al quinto comma del citato art. 3 del DPR
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Risoluzione del 28/02/2007 n. 28
n. 633 del 1972 e sono certificate con apposito titolo di accesso con
l'indicazione dell'ingresso gratuito.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente
nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18
maggio 2000.
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La Risoluzione riguarda il regime IVA delle prestazioni spettacolistiche, disciplinato dall'art. 3, comma 5, del DPR 633/1972, e si applica a organizzatori di spettacoli, società sportive e promotori di manifestazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere la distinzione tra spazi delimitati e controllati (dove vale il limite del 5% di ingressi gratuiti non imponibili) e spazi pubblici aperti (dove non sorge obbligo IVA). Termini chiave: prestazioni spettacolistiche, corrispettivo, titoli di accesso omaggio, capienza del settore, campo di applicazione IVA.
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