Consulenza giuridica- Associazione Alfa - Articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir, detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, documentazione da esibire ai Caf
Consulenza giuridica- Associazione Alfa - Articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir, detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, documentazione da esibire ai Caf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 22/12/2006 n. 147
Oggetto:
Consulenza giuridica- Associazione Alfa - Articolo 15, comma 1, lettera b)
del Tuir, detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per
l'acquisto dell'abitazione principale, documentazione da esibire ai Caf
Testo:
Con la nota in riferimento, codesta Associazione ha manifestato alcune
perplessita' in merito ad una interpretazione resa dall'Agenzia delle
entrate nella circolare n. 15 del 20 aprile 2005.
La questione riguarda la documentazione che i contribuenti che si
avvalgono dell'assistenza dei Caf per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi, devono presentare per ottenere il riconoscimento della
detrazione degli interessi passivi sui mutui, prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera b) del Tuir.
In particolare, l'Agenzia, rispondendo ad alcune domande formulate dal
coordinamento nazionale dei Caf, ha ritenuto che poiche' l'agevolazione in
commento e' riconosciuta unicamente in relazione a mutui stipulati per
l'acquisto dell'abitazione principale "tale motivazione puo' risultare dal
contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile, da altra
documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del
contribuente. In assenza della documentazione comprovante che il mutuo e'
stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione, non puo' essere rilasciato
il visto di conformita'...".
In relazione alla richiamata istruzione, la richiedente Associazione
rappresenta che non sempre le banche mutuanti si trovano nella condizione di
poter fornire la documentazione necessaria ad attestare che il mutuo sia
destinato all'acquisto dell'abitazione principale dei propri clienti.
Infatti, tale elemento, qualora non risulti direttamente dal contratto di
mutuo o dal contratto d' acquisto dell'immobile (per effetto di una espressa
dichiarazione resa dalla parte mutuataria), non e' attestabile dall'ente
mutuante, che non e' in grado di verificare un fatto riconducibile alla
sfera personale del soggetto mutuatario. Per di piu', la destinazione
dell'immobile ad abitazione principale del cliente non incide, nella maggior
parte dei casi, sulle condizioni contrattuali del mutuo.
Pertanto, a parere dell'istante, sarebbe illogico richiedere, in
mancanza di specifica dichiarazione contenuta nel contratto di mutuo o nel
contratto di acquisto dell'immobile, che la dichiarazione sulla destinazione
delle somme prese a mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale risulti
da "altra documentazione rilasciata dalla banca".
Al riguardo, la scrivente ritiene non del tutto condivisibili le
osservazioni formulate dall'Associazione istante.
In particolare, questa Direzione fa presente che, se e' vero che
l'acquisizione della documentazione proveniente dalla banca e' condizione
necessaria per la persona fisica che intende fruire della detrazione (in
mancanza delle motivazioni nel contratto di mutuo o di acquisto
dell'immobile) altrettanto vero e' che l'istituto bancario puo' accedere
alla richiesta del contribuente solo nell'ipotesi in cui, sulla base della
documentazione in proprio possesso, abbia diretta conoscenza della
circostanza che il mutuo e' stato contratto per l'acquisto dell'abitazione
principale. Cio' puo' accadere, ad esempio, nell'ipotesi in cui per tale
particolare finalizzazione, il mutuo sconti un tasso di interesse agevolato
rispetto a quello ordinario.
Se la banca non e' a conoscenza della motivazione sottesa
all'accensione del mutuo, logicamente non puo' in alcun modo accedere alla
richiesta della persona fisica.
Peraltro, le argomentazioni svolte da codesta Associazione
suggeriscono di approfondire l'analisi della problematica concernente le
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Risoluzione del 22/12/2006 n. 147
modalita' attraverso le quali il contribuente deve dimostrare il
collegamento tra l'acquisto dell'abitazione principale e l'accensione del
mutuo ipotecario.
Infatti, considerato che non sempre le banche mutuanti sono in grado
di attestare le motivazioni del mutuo riconducibili alla sfera personale del
contribuente e tenendo di mira l'obiettivo di scongiurare possibili
comportamenti evasivi da parte degli stessi contribuenti che potrebbero
dichiarare artificiosamente fatti non corrispondenti al vero al solo fine di
usufruire della detrazioni d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lettera
b) del Tuir, si reputa opportuno stabilire una sorta di gerarchia tra i
documenti che il contribuente deve presentare ai Caf per vedersi riconoscere
l'agevolazione fiscale in argomento.
In primo luogo il contribuente puo' dimostrare che l'agevolazione gli
spetta attraverso la manifestazione della volonta' di destinare la somma
presa a mutuo all'acquisto dell'abitazione principale nel contratto di
compravendita ovvero nel contratto di mutuo. Qualora cio' non sia avvenuto,
per cause imputabili o meno al contribuente, si conferma la possibilita'
per lo stesso (gia' esplicitata nella circolare n. 15 del 2005) di
richiedere alla banca mutuante una espressa dichiarazione in cui sia
attestata tale circostanza. La banca potra' rendere tale attestazione solo
qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel
corso dell' istruttoria della pratica di finanziamento o in altra
circostanza.
Infine, qualora la banca non sia in grado di attestare tale
destinazione, il contribuente potra' ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' effettuata ai sensi dell' art. 47 del
D.p.r. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarando che
il mutuo e' stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale,
assumendosi la responsabilita' penale e civile delle dichiarazioni rese.
Il Caf potra' riconoscere la detrazione in questione, sulla base
dell'autodichiarazione.
Questa ultima precisazione deve ritenersi integrativa delle istruzioni
contenute nella richiamata circolare n. 15 del 20 aprile 2005.
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