Quando un'azienda può dedurre fiscalmente i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio secondo i principi contabili?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306782/2014 affronta il problema del disallineamento tra il trattamento civilistico e quello fiscale dei costi di ricerca e sviluppo. Secondo i principi contabili, questi costi possono essere capitalizzati nello stato patrimoniale e ammortizzati a partire dal momento in cui il bene o il processo risultante dalla ricerca diventa disponibile per l'utilizzo economico, per un periodo massimo di cinque anni. Tuttavia, l'articolo 108 del TUIR prevede che le spese di ricerca e sviluppo siano deducibili nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nei successivi, ma non oltre il quarto anno.
La norma chiarisce che la deducibilità fiscale rimane sempre subordinata alla regola della preventiva imputazione al conto economico secondo l'articolo 109, comma 4, del TUIR. Ciò significa che, anche se i costi sono capitalizzati in bilancio, la deduzione fiscale può avvenire solo quando effettivamente imputati a conto economico attraverso le quote di ammortamento. Non è possibile utilizzare il quadro EC del modello Unico per dedurre extracontabilmente questi costi, come confermato dalla circolare AdE 27/E del 2005.
Nel caso di ricerca ancora in corso e non ancora disponibile per l'utilizzo economico, i costi capitalizzati non possono essere dedotti fiscalmente fino al completamento della ricerca. Quando il risultato della ricerca diventa economicamente utilizzabile, si applica l'articolo 103 del TUIR, che consente la deducibilità delle quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione di brevetti e processi in misura non superiore al 50% del costo. Se la ricerca non produce risultati economicamente apprezzabili, la perdita può essere dedotta integralmente nell'esercizio in cui si verifica, secondo l'articolo 101, comma 4, del TUIR.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello - Spese di ricerca e sviluppo - articolo 108, comma 2 del TUIR.
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 25/07/2006 n. 95
Oggetto:
Istanza di interpello - Spese di ricerca e sviluppo - articolo 108, comma 2
del TUIR.
Testo:
Con istanza di interpello concernente la deducibilita' delle spese di
ricerca e sviluppo la Alfa S.p.A. ha proposto il seguente
Quesito
La Alfa SpA esercita l'attivita' di produzione, acquisto, vendita,
lavorazione per conto terzi di preparati farmaceutici e prodotti chimici per
l'industria farmaceutica.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di prodotti, la societa' ne
supporta la produzione ed il trattamento attraverso una costante attivita'
di ricerca, consistente in studi, indagini e prove di laboratorio,
finalizzata allo "sviluppo di specifici prodotti, o, piu' spesso, di
processi produttivi".
I costi di ricerca cosi' descritti, strettamente inerenti al prodotto
o al processo produttivo in corso di studio, sono stati iscritti a bilancio,
con il consenso del collegio sindacale e in conformita' al Principio
Contabile n. 24, tra gli oneri di utilita' pluriennale.
Specificamente, una parte di questi e' stata allocata nella voce
"Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'" e parte alla voce
"Immobilizzazioni in corso e acconti".
Tale distinzione si e' resa necessaria poiche' alcuni dei progetti
oggetto di investimento sono stati completati gia' nel 2005, mentre per
altri la fase di sperimentazione e di studio non si e' ancora conclusa.
Sotto il profilo civilistico, in armonia con le disposizioni contenute
nel citato Principio Contabile n. 24 e nell'articolo 2426, primo comma, n.
5), del codice civile, l'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo
dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui il bene o il processo
risultante dall'attivita' di ricerca risultera' disponibile per
l'utilizzazione economica, per concludersi nell'arco temporale massimo di
cinque anni.
Di conseguenza, la societa' istante ha iniziato a imputare a Conto
economico soltanto le quote di ammortamento della quota parte di spese
sostenute a fronte di progetti i cui risultati si sono resi disponibili per
l'utilizzazione economica nel corso dell'anno 2005 (i.e. commercializzazione
dei prodotti ottenuti dai processi messi a punto grazie alla ricerca che ha
permesso l'iscrizione di ricavi di vendita e, dunque, l'inizio della fase di
recupero delle risorse impiegate). Quanto agli altri investimenti, l'avvio
del piano di ammortamento e' stato rinviato in attesa che il processo
produttivo oggetto di studio, conclusa la fase di ricerca, possa essere
economicamente sfruttato.
Tanto premesso, la societa' desidera conoscere il corretto
trattamento, ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, delle spese di
ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso del 2005, non ancora
disponibili per l'utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
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Risoluzione del 25/07/2006 n. 95
Tali costi sono stati capitalizzati e iscritti nell'attivo di Stato
Patrimoniale ma, non sussistendo ancora i requisiti per essere ammortizzati,
non sono stati imputati a Conto Economico nell'esercizio 2005.
In particolare, la societa' istante chiede, alla luce del disposto di
cui all'articolo 108, primo comma del TUIR, "se e' in ogni caso tenuta a
portare le spese per studi e ricerche in diminuzione del reddito imponibile
totalmente o pro quota a partire dall'anno di sostenimento delle stesse e,
in caso affermativo, le modalita' con cui operare tale variazione in
diminuzione", oppure se deve attendere, per iniziare il processo di
ammortamento, che i citati processi produttivi e/o beni risultanti dalle
ricerche divengano disponibili per l'utilizzazione economica, anche se tale
esercizio e' successivo a quello in cui i relativi costi sono stati
sostenuti e anche se il piano di ammortamento, adottato in base all'utilita'
futura degli stessi venga a compimento oltre il quarto anno successivo a
quello di sostenimento.
La questione per l'istante e' di particolare rilievo, in quanto
essendo controllata da una societa' quotata in un mercato regolamentato di
un altro paese della Comunita' europea, potrebbe valutare in futuro
l'ipotesi di utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio i principi
contabili internazionali, secondo i quali la capitalizzazione delle spese a
carattere pluriennale, al ricorrere di predeterminate condizioni, e' un
obbligo e non una facolta'.
Soluzione prospettata
La societa' interpellante rende noto che i costi di sviluppo e ricerca
sono sempre stati iscritti a bilancio con riferimento all'anno di
sostenimento.
Questa prassi, in deroga ai criteri civilistici di redazione dello
stesso, era consentita dall'articolo 2426, secondo comma, del codice civile
che permetteva rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in
applicazione di norme tributarie.
Venendo meno tale facolta', a seguito della riforma del diritto
societario attuata con il D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, l'istante riteneva di
giungere al medesimo risultato attraverso la compilazione del quadro EC del
modello Unico, appositamente istituito per disinquinare il bilancio civile
da influenze di natura fiscale. Invero tale possibilita' e' stata esclusa
dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 31 maggio 2005, n. 27/E, la
quale ha chiarito che i costi per ricerca e sviluppo non rientrano
nell'ambito di applicazione della disciplina delle deduzioni cd.
extracontabili prevista dall'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR.
Cio' premesso, l'istante ritiene che "le soluzioni ipotizzabili al
fine di conciliare il corretto trattamento civilistico e contabile dei costi
per investimenti in ricerca e sviluppo con il regime fiscale" previsto
dall'articolo 108 del TUIR siano le seguenti:
A. far concorrere le spese in parola alla determinazione del reddito
imponibile - nell'esercizio in cui sono state sostenute, oppure, a
partire da tale esercizio e nei successivi non oltre il quarto -
indipendentemente dal trattamento contabile adottato nella
predisposizione del bilancio d'esercizio (quindi sia nell'ipotesi in
cui dette spese siano totalmente imputate a Conto economico nell'anno
di sostenimento, sia nel caso in cui esse vengano iscritte nello Stato
patrimoniale e ammortizzate secondo i criteri previsti nel principio
contabile n. 24 citato).
B. operare una deduzione delle spese in oggetto in concomitanza con la
loro effettiva imputazione a Conto economico e, dunque (laddove si sia
proceduto alla capitalizzazione), in ogni esercizio in cui sono
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Risoluzione del 25/07/2006 n. 95
iscritte a conto economico le quote di ammortamento, a partire
dall'esercizio in cui i risultati dei progetti di ricerca sono
disponibili per l'utilizzazione economica (sempre, naturalmente, nel
rispetto nel limite massimo quinquennale previsto dall'articolo 2426
del codice civile).
Sotto il profilo operativo, data l'affermata impossibilita' di compilare
il quadro EC, la via che la societa' istante intende percorrere per
applicare la norma fiscale (vale a dire "per procedere alla deduzione delle
spese di ricerca capitalizzate anticipatamente rispetto alla
contabilizzazione a Conto economico della quota di ammortamento") e' quella
di operando un'"ordinaria" ripresa in diminuzione nel quadro RF del modello
Unico.
L'istante tra le due soluzioni prospettate intenderebbe, quindi,
adottare quella descritta alla precedente lettera A., supportando, tra
l'altro, tale scelta sulla base del principio generale contenuto nello
stesso articolo 109, comma 4, lettera b), primo periodo, il quale dispone
che sono comunque deducibili le spese e gli altri componenti negativi che,
pur non essendo imputati a Conto Economico, sono deducibili per disposizione
di legge.
Parere
In relazione alla fattispecie oggetto del presente interpello, va
preliminarmente sottolineato che il reddito d'impresa si determina - in base
al principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto
economico enunciato dall'articolo 83 del TUIR vigente - apportando all'utile
o alla perdita risultante dal conto economico, aumentato o diminuito dei
componenti che conformemente agli IAS/IFRS sono imputati direttamente a
patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione delle disposizioni fiscali contenute nella sezione I del
capo II del titolo II del medesimo testo unico.
In base a corretti principi contabili i costi di ricerca e sviluppo
capitalizzati vengono ammortizzati in quote costanti sulla base di un piano
di ammortamento rivisto annualmente per accertarne la congruita'. Il
processo di ammortamento deve iniziare nel momento in cui il bene (o
processo) risultante da detti costi e' disponibile per l'utilizzazione
economica e deve esaurirsi in un periodo massimo di cinque anni.
L'articolo 108, comma 1, del TUIR, prevede che le spese in commento
vengano dedotte "nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto".
Nel caso di specie il disallineamento tra la disciplina civilistica e
quella fiscale (dato dal fatto che il riferimento dell'articolo 108 citato
al "sostenimento" dei costi di ricerca e sviluppo parrebbe consentirne la
deducibilita' fiscale in un momento antecedente rispetto a quello
civilistico) non puo' essere superato attraverso l'utilizzo del quadro EC
del modello Unico (nel quale far emergere taluni specifici componenti
negativi in assenza di imputazione a conto economico, ai sensi dell'articolo
109, comma 4, lettera b) del TUIR), come affermato con risoluzione del 20
ottobre 2005, n. 152, che sul punto richiama la circolare del 31 maggio
2005, n. 27/E che ha espressamente escluso tale possibilita'.
Al riguardo si evidenzia che la recente modifica normativa, contenuta
nell'articolo 37, comma 47, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, in
corso di conversione, che ha inserito espressamente le "spese relative a
studi e ricerche di sviluppo" nel comma 4, lettera b) dell'articolo 109
citato si rende applicabile solo alle spese relative a studi e ricerche di
sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
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Risoluzione del 25/07/2006 n. 95
Considerato il disallineamento temporale tra le due discipline sopra
descritte, nella fattispecie in esame deve ritenersi che:
i) la deducibilita' del costo e' sempre subordinata alla regola
della preventiva imputazione al conto economico dell'esercizio di competenza
a norma dell'articolo 109, comma 4, del citato TUIR;
ii) per tale tipo di spesa non e', come anticipato, attivabile la
deduzione extracontabile prevista alla lettera b) del comma 4 stesso.
Cio' premesso, in considerazione della scelta civilistica di
capitalizzare le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2005, rinviando
l'inizio dell'ammortamento all'esercizio in cui il bene o processo
risultera' disponibile per l'utilizzazione economica, occorre valutare i
riflessi fiscali di tale impostazione contabile.
Si ritiene, al riguardo, che in presenza di spese di ricerca e
sviluppo legittimamente capitalizzate in base ai principi contabili, la
deduzione fiscale delle stesse sara' possibile solo alla conclusione della
ricerca.
Si osserva altresi' che, a differenza di quanto si afferma
nell'articolo 2426, n. 5), del codice civile, lo IAS 38 detta dei requisiti
ben precisi affinche' possa essere rilevata in bilancio un'attivita'
immateriale, in presenza dei quali l'impresa non ha piu' la facolta', bensi'
l'obbligo di capitalizzare.
Ne deriva che, se e quando l'attivita' di ricerca dara' luogo ad un
bene o processo disponibile per l'utilizzazione economica, potra' farsi
applicazione dell'articolo 103 del testo unico (come modificato
dall'articolo 37, comma 45, del d.l. n. 223 del 2006 citato), che consente
la deducibilita' delle "quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico" in misura non superiore al 50 per
cento del costo e in misura non superiore ad un diciottesimo per quelle
relative al costo dei marchi d'impresa. Le quote di ammortamento del costo
dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono, invece, deducibili in misura corrispondente alla durata di
utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
In caso contrario, la perdita derivante dal mancato raggiungimento di
un risultato economicamente apprezzabile potra' essere dedotta per intero
nell'esercizio in cui si verifichera', ai sensi dell'articolo 101, comma 4,
del TUIR, trattandosi di un costo di natura certa, deducibile secondo i
principi generali della competenza, dell'inerenza, della correlazione e
della preventiva imputazione dei componenti negativi del reddito d'impresa,
contenuti nel citato articolo 109.
Si segnala, al riguardo, che la modifica dell'articolo 103 in esame,
contenuta nell'articolo 37, comma 45, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in
corso di conversione, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore dello stesso anche per le quote di
ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta
precedenti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001,
n.209.
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La Risoluzione riguarda la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo secondo l'articolo 108 del TUIR, affrontando il conflitto tra principi contabili civilistici e disciplina fiscale. Commercialisti e aziende farmaceutiche devono considerare l'imputazione a conto economico, l'ammortamento dei beni immateriali, i brevetti industriali e i processi produttivi, nonché l'applicazione dell'articolo 103 TUIR per le quote di ammortamento e dell'articolo 109 TUIR per la preventiva imputazione dei componenti negativi del reddito d'impresa.
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