Come viene tassata la cessione di quote latte e diritti di reimpianto vigneti per gli agricoltori che determinano il reddito su base catastale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306869/2014 chiarisce il trattamento fiscale della cessione di quote latte e diritti di reimpianto vigneti per i produttori agricoli. Questi diritti, regolamentati a livello comunitario rispettivamente dal Regolamento CE 3950/92 e dal Regolamento CE 1493/99, rappresentano un diritto a produrre in settori sottoposti a contingentamento produttivo. La normativa qualifica tali diritti come beni immateriali strumentali all'azienda agricola, necessariamente connessi allo svolgimento legittimo dell'attività agricola.
Per gli agricoltori che determinano il reddito catastalmente, i proventi derivanti dalla cessione di questi diritti non costituiscono plusvalenze autonomamente tassabili, ma rientrano nella determinazione del reddito agrario forfetario. Ciò significa che gli introiti dalla vendita sono assorbiti dal criterio catastale e non generano componenti reddituali separate. Analogamente, i costi sostenuti per l'acquisizione di quote latte o diritti di reimpianto restano assorbiti nella determinazione forfetaria del reddito agrario, indipendentemente dal fatto che i diritti siano acquisiti a titolo oneroso o gratuito.
Ai fini IVA, invece, la cessione di questi diritti deve essere assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria, poiché costituisce un'operazione nell'esercizio di impresa e non rientra nelle operazioni agevolate previste dalla tabella A del DPR 633/1972. Questa distinzione tra IRPEF e IVA è fondamentale: mentre per il reddito agrario catastale non emerge alcuna plusvalenza, per l'IVA l'operazione rimane imponibile a titolo ordinario.
La soluzione amministrativa riconosce il carattere strumentale di questi diritti rispetto all'attività agricola, allineandosi alla giurisprudenza di merito e alla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate, garantendo coerenza nel trattamento fiscale delle operazioni agricole contingentate.
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Riferimento normativo
Disciplina fiscale applicabile ai fini IRPEF ed IVA alla cessione di quote latte e diritti di reimpianto vigneti
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 04/04/2006 n. 51
Oggetto:
disciplina fiscale applicabile ai fini IRPEF ed IVA alla cessione di quote
latte e diritti di reimpianto vigneti
Testo:
I rappresentanti della associazioni di categoria degli agricoltori hanno
chiesto un parere, da rendere nell'ambito dell'attivita' di ordinaria
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 2000, in merito alla
tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di quote latte e alla
cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, poste in essere da
produttori agricoli che determinano il reddito su base catastale. Le due
fattispecie possono essere esaminate congiuntamente poiche' entrambe
implicano la necessita' di verificare se tali proventi rientrino nella
determinazione catastale del reddito o viceversa costituiscano una
operazione commerciale non riconducibile nell'ambito dell'attivita' agricola.
Le associazioni istanti affermano che tali proventi non costituiscono
componenti di reddito autonomamente tassabili in quanto sono compresi nella
determinazione catastale del reddito agrario.
Al riguardo richiamano, tra l'altro, la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Ravenna, n.138 dell'11 dicembre 2002, in cui si
afferma che i diritti di reimpianto di viti, trasferibili con normale
contratto di compravendita soggetta a registrazione obbligatoria e a
comunicazione ai competenti organi provinciali e regionali, costituiscono un
bene immateriale, strumentale dell'azienda agricola. Tale qualificazione
consente alla Commissione di concludere che, poiche' il costo di acquisto
del diritto e' compreso nella determinazione del reddito agrario, anche la
relativa cessione, se effettuata da un agricoltore che determina il reddito
catastalmente, non genera alcuna plusvalenza autonomamente tassabile ma
costituisce una componente di tale reddito catastale.
La Commissione tributaria aggiunge, inoltre, che il corrispettivo
percepito dalla vendita dei diritti "de quo" rappresenta un reddito
sostitutivo del reddito agrario derivante dalla coltivazione dei vigneti e
che, quindi, anche per tale aspetto, esso risulterebbe compreso nel reddito
catastalmente determinato posto che, ai sensi dell'art. 6 del Tuir, i
proventi realizzati in sostituzione di redditi costituiscono redditi della
medesima natura di quelli sostituiti o perduti.
Analoga decisione e' stata assunta dalla Commissione tributaria
provinciale di Cremona la quale, con sentenza n. 113 del 24 agosto 2001
pronunciata in merito alle quote latte, ha argomentato che il diritto ad
attuare una specifica produzione agricola, nel caso di specie la produzione
di latte, e' incorporato nella definizione e quantificazione del reddito
agrario e che pertanto il corrispettivo derivante dalla cessione delle quote
latte rientra nella specifica tassazione del reddito agrario.
La dottrina ha accolto la tesi della giurisprudenza di merito
inquadrando le fattispecie in esame nell'ambito delle cessioni di beni
immateriali strumentali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
Per quanto concerne la prassi amministrativa si richiamano due pronunce
dell'amministrazione finanziaria, la circolare n. 141 del 1998 e la
risoluzione n. 27 del 2003, con le quali e' stato riconosciuto, in sostanza,
il carattere strumentale che i diritti in questione rivestono rispetto alla
attivita' agricola. In particolare, la circolare n. 141 del 1998 ha
chiarito, ai fini IRAP, che la cessione di quote latte, al pari della
cessione di beni strumentali, costituisce una operazione riferibile alla
attivita' agricola, alla quale si applica la aliquota IRAP agevolata
prevista per tale attivita'. La risoluzione n. 27 del 2003, ai fini del
riconoscimento delle agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti (art. 4
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della legge n. 383 del 2001 il quale accorda un'agevolazione basata sulla
detassazione del reddito d'impresa in misura pari al 50 per cento
dell'incremento degli investimenti realizzati dalle imprese rispetto alla
media del quinquennio precedente), ha precisato che i costi sostenuti per
l'acquisizione di detti diritti di reimpianto, previsti nell'ambito del
regime autorizzatorio comunitario, stabilito dal regolamento del Consiglio
n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 e dal regolamento della Commissione n.
1227/2000 del 31 maggio 2000, rappresentano oneri direttamente imputabili
alla realizzazione dell'impianto del vigneto da parte dell'imprenditore
agricolo e, quindi, godono del beneficio.
Per un corretto inquadramento reddituale delle ipotesi in esame si
premette un breve accenno alla disciplina comunitaria di riferimento.
La cessione delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti
trovano la loro regolamentazione a livello comunitario, rispettivamente, nei
regolamento CE 3950/92 e nel regolamento CE n. 1493/99, e successive
modificazioni.
Per quanto concerne le quote latte, il regolamento citato prevede
l'imposizione di un prelievo (fissato nel 115% del prezzo indicativo del
latte) sul latte, raccolto o venduto direttamente, eccedente un determinato
quantitativo. Sono fissati quindi limiti di riferimento individuali per le
aziende (pari al quantitativo disponibile nell'anno 1993) il cui totale non
puo' eccedere il quantitativo globale assegnato a ciascuno Stato. Il
quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda viene trasferito con
l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione e la
parte eventualmente non trasferita viene acquisita dallo Stato e aggiunta
alla riserva di cui dispone. Gli stati possono accordare ai produttori che
si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera una indennita'; inoltre
possono assegnare, dietro pagamento, quantitativi di riferimento di cui
dispongono o, infine, possono autorizzare i trasferimenti tra produttori
dei quantitativi di riferimento individuali senza il corrispondente
trasferimento di terre.
In relazione al diritto di reimpianto dei vigneti, il regolamento CE n.
1493 del 1999 dispone che ogni nuovo impianto di viti per la produzione di
vino deve essere proibito (fino al 31 luglio 2010), salvo le contrarie
disposizioni del regolamento medesimo, il quale prevede, in sintesi, che
siano attribuiti diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una
superficie piantata a vite. I diritti devono essere esercitati nell'azienda
per la quale sono stati assegnati oppure, in deroga a tale criterio, possono
essere trasferiti a un'altra azienda all'interno dello stesso Stato (o
all'interno della stessa regione). E' richiesto che gli Stati istituiscano
rigorosi controlli ed impongano che gli impianti effettuati illegalmente,
contravvenendo alle restrizioni imposte dalla normativa comunitaria, vengano
estirpati.
I regolamenti comunitari richiamati attuano un sistema di
contingentamento produttivo in base al quale la possibilita' di operare nei
settori produttivi in esame e' riservata ai soli soggetti che in precedenti
periodi abbiano attuato la produzione (produzione storica dell'azienda) e
nei limiti della quota loro assegnata. Le quote latte e di diritti di
reimpianto rappresentano quindi un diritto a produrre.
Le aziende che non sono in possesso di requisiti richiesti, le quali
quindi non avrebbero il diritto alla produzione, possono subentrare nel
diritto di quegli imprenditori che pur disponendone non intendono
utilizzarlo, in via definitiva o temporanea, acquistando o affittando le
quote latte ed i diritti di reimpianto dei vigneti a titolo oneroso. I
relativi atti di disposizione devono essere effettuati mediante scrittura
privata, con firma autenticata e registrazione obbligatoria e
comunicate ai competenti organi regionali e provinciali di controllo per le
conseguenti annotazioni dei trasferimenti di proprieta' o di uso.
Il carattere di necessaria connessione che la titolarita' del diritto
(acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) riveste rispetto al
legittimo svolgimento delle attivita' agricole in questione consente di
inquadrare le quote latte o i diritti di reimpianto tra le componenti
dell'azienda ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari
delle licenze, concessioni, ecc. Ne consegue che il trasferimento
temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) di tali "diritti"
regolamentati ad altri soggetti si configura come la cessione di un "bene
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immateriale" dell'azienda agricola medesima.
La rilevanza o meno di tali cessioni quali componenti negative o positive di
reddito agrario va valutata alla luce dei criteri forfetari che presiedono
la determinazione di tale particolare tipologia reddituale. Il reddito
agrario e' determinato sulla base della rendita catastale, nel cui ambito
perde rilevanza la effettiva determinazione dei costi e dei ricavi. Tale
rendita, stimata nel reddito medio ordinario del terreno, e' stabilita
secondo la produzione agricola da esso ritraibile in base al genere di
produzione praticata. Rientrano nella determinazione di tale reddito,
pertanto, le attivita' che sono riconducibili all'esercizio "ordinario"
dell'agricoltura, ossia quelle attivita' collegate allo sfruttamento del
terreno. Anche le cessioni di beni, materiali o immateriali, in quanto
utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' agricola si deve ritenere che
siano in rapporto diretto col terreno. Secondo quanto interessa le ipotesi
in esame, il trasferimento a titolo oneroso, definitivo o temporaneo, di
situazioni giuridiche strettamente funzionali all'esercizio della attivita'
esercitata dall'impresa risulta compreso nel reddito agrario al pari delle
cessioni di beni strumentali. Ne consegue che i relativi introiti
costituiscono elementi reddituali assorbiti dal criterio catastale e non
generano plusvalenze autonomamente tassabili.
Per altro verso eventuali costi sostenuti per l'acquisto delle quote latte o
dei diritti di reimpianto vigneti restano in ogni caso assorbiti nella
determinazione forfetaria del reddito agrario derivante dalla produzione
lattiera o vinicola il quale e' determinato secondo i medesimi criteri
catastali che fanno riferimento alle potenzialita' produttive del terreno a
prescindere dalla circostanza che i relativi diritti di produzione siano
acquisiti a titolo oneroso o gratuito.
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto le cessione dei diritti in
esame devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria essendo
poste in essere nell'esercizio di impresa e non essendo comprese nelle
operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A
allegata al DPR n. 633 del 1972.
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La Risoluzione riguarda il trattamento fiscale di quote latte e diritti di reimpianto vigneti, qualificati come beni immateriali strumentali e assorbiti nel reddito agrario catastale per gli agricoltori in regime forfetario. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'assenza di plusvalenze autonomamente tassabili ai fini IRPEF, l'assoggettamento a IVA ordinaria, e la distinzione tra determinazione catastale del reddito e operazioni commerciali, con riferimento ai regolamenti comunitari di contingentamento produttivo e alle sentenze delle commissioni tributarie provinciali.
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