Quale aliquota IVA si applica alla cessione di origano essiccato e di miscele di erbe aromatiche secondo la Risoluzione AdE 306956/2014?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA di due categorie di prodotti agricoli. L'origano essiccato, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, viene classificato come "basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione" e pertanto assoggettato all'aliquota IVA ridotta del 4%, secondo la Tabella A parte II del DPR 633/1972. La miscela di erbe aromatiche denominata "Conditutto" (composta da salvia, rosmarino, alloro e timo) viene invece classificata come "spezie" e assoggettata all'aliquota IVA ridotta del 10%, secondo la Tabella A parte III dello stesso decreto. La classificazione si basa sul parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane, che utilizza i codici della nomenclatura combinata (NC) per determinare la natura merceologica dei prodotti. Nel caso specifico, l'azienda agricola aveva erroneamente applicato il 4% anche alla miscela di erbe, dovendo quindi effettuare una variazione dell'imposta secondo l'articolo 26 del DPR 633/1972.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di Interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e di erbe aromatiche miscelate - Azienda Agricola XX.
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 27/01/2006 n. 19
Oggetto:
Istanza di Interpello- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e
di erbe aromatiche miscelate - Azienda Agricola XX
Testo:
Quesito
Con istanza d'interpello, la societa' "Azienda Agricola XX", ha
chiesto di conoscere l'aliquota IVA applicabile alle cessioni:
- di origano, che viene immesso sul mercato, previa essiccazione, in
buste sigillate a rametti o sgranato;
- di una miscela di erbe aromatiche denominata "Conditutto", composta da
salvia, rosmarino, alloro e timo.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante fa presente che, in mancanza di precise informazioni,
applica ai suddetti prodotti l'aliquota IVA del 4 per cento.
Parere dell'Agenzia
Preliminarmente occorre osservare che l'art. 1, comma 2, del D.M. del
26 aprile 2001, n. 209, che regolamenta le modalita' di esercizio
dell'istituto dell'interpello, prevede che "l'istanza sia presentata prima
di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto
di interpello". Anche se il carattere preventivo della richiesta potrebbe,
nel caso di specie, essere ricercato nelle operazioni future non ancora
poste in essere, il concretizzate dal contribuente, di fatto, chiede il
parere di questa Agenzia in merito al trattamento tributario di operazioni
gia' effettuate.
Pertanto, l'istanza di interpello e' inammissibile. Cio' nondimeno,
si reputa opportuno esaminare nel merito la questione delineata,
rappresentando qui di seguito un parere che non e' produttivo degli effetti
tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212.
Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista
tecnico/merceologico i prodotti in esame, e' stato richiesto il parere
dell'Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 137 dell'11 gennaio 2006,
ha ritenuto che "relativamente al primo prodotto (origano in rametti o
sgranato) questo deve essere classificato alla voce NC 1211 9097, con
riferimento alle Note Esplicative Sistema Armonizzato al capitolo 9,
Considerazioni Generali, lettera D, con le quali si evidenzia l'esclusione
dell'origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati
come spezie. Il suddetto codice NC corrisponde alla sottovoce 12.07 D.III
della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987".
Alla luce di tale parere, si ritiene che l'origano, immesso sul
mercato previa essiccazione in buste sigillate a rametti o sgranato, possa
essere qualificato come "basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 12.07)" e assoggettato, pertanto, ad aliquota IVA
ridotta del 4% ai sensi del n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Relativamente alla miscela di erbe aromatiche denominata
"Conditutto", l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto di classificarla "alla voce
NC 0910 9190, con riferimento alla nota 1B al capitolo 9, NESA
Considerazioni Generali, quinto paragrafo, il cui codice NC corrisponde alla
sottovoce 09.10 F. II punto B della Tariffa doganale in vigore al
31.12.1987".
Alla luce di tale parere, si ritiene che la suddetta miscela di erbe
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Risoluzione del 27/01/2006 n. 19
aromatiche rientri tra le "spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)" e, pertanto,
assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10 % ai sensi, del n. 25) della
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente, avendo su tale prodotto applicato l'aliquota IVA del
4 per cento, dovra' effettuare una variazione dell'imposta ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza
di interpello presentata alla Direzione Regionale .... viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26
aprile 2001, n. 209.
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La Risoluzione riguarda l'applicazione dell'IVA su prodotti agricoli e la corretta classificazione merceologica secondo la nomenclatura combinata e i codici doganali. Commercialisti e aziende agricole devono consultarla per determinare l'aliquota corretta tra quella ridotta del 4% (erbe fresche) e del 10% (spezie), considerando anche gli obblighi di variazione dell'imposta e il regime tributario dei prodotti agroalimentari.
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