Istanza di interpello - artt. 268, 269, 270 e 377 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e art. 423 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) - registrazione del contratto di comodato enunciato nel processo verbale di nomina di armatore redatto dall'autorita' competente
Quando un contratto verbale di comodato gratuito su una barca da pesca deve essere registrato ai fini fiscali?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 327/2014 affronta la questione della registrazione dei contratti verbali di comodato gratuito relativi a unità da pesca inferiori a dieci tonnellate. In generale, i contratti verbali di comodato non sono soggetti a registrazione obbligatoria, indipendentemente dal fatto che riguardino beni immobili o mobili. Tuttavia, la situazione cambia quando il contratto verbale viene enunciato (cioè menzionato e trascritto) in un altro atto scritto, come il processo verbale di nomina dell'armatore redatto dall'autorità marittima competente. In questo caso specifico, poiché il proprietario della barca dichiara verbalmente davanti all'ufficiale dell'ufficio di iscrizione della nave di concedere il natante in comodato gratuito alla cooperativa, e questa dichiarazione viene trascritta nel processo verbale ufficiale, il contratto verbale diventa tassabile. L'Agenzia delle Entrate conclude che ogni singolo contratto di comodato enunciato nel processo verbale deve essere assoggettato a registrazione, applicando l'articolo 22 del Testo Unico sull'imposta di registro, che prevede la tassazione degli atti enunciati in documenti scritti.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello - artt. 268, 269, 270 e 377 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e art. 423 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) - registrazione del contratto di comodato enunciato nel processo verbale di nomina di armatore redatto dall'autorita' competente
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 25/05/2006 n. 71
Oggetto:
Istanza di interpello - artt. 268, 269, 270 e 377 del Codice della
Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e art. 423 del Regolamento di
esecuzione al Codice della Navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) -
registrazione del contratto di comodato enunciato nel processo verbale di
nomina di armatore redatto dall'autorita' competente
Testo:
Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi
interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale della
.....in sede di risposta all'interpello di seguito riportato.
QUESITO
Il sig. Alfa, nella qualita' di legale rappresentante della
Cooperativa XZ a.r.l., ha rappresentato che:
- i pescatori che praticano la pesca locale con unita' di loro proprieta'
inferiori a dieci tonnellate nominano armatore la cooperativa, della quale
sono soci, con dichiarazione verbale e a titolo gratuito ai sensi degli
artt. 268, 269, 270, 271 e 377 del Codice della navigazione e dell'art. 423
del Regolamento del Codice della Navigazione;
- la nomina di armatore avviene dinnanzi l'ufficiale dell'ufficio di
iscrizione della nave, il quale raccoglie la volonta' del proprietario di
concedere l'unita' da pesca in armamento e la volonta' del nuovo armatore
(nel caso di specie la Cooperativa) di assumere l'armamento e stila un
processo verbale di nomina di armatore nel quale, tra l'altro, indica il
titolo mediante il quale viene concessa in armamento la barca.
L'interpellante ha rappresentato, altresi', che nel caso di specie,
trattandosi di barche da pesca inferiori alle dieci tonnellate di stazza
lorda, non occorre provare per iscritto il titolo mediante il quale viene
concessa in armamento la barca ne' occorre depositarne copia.
Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se vi sia obbligo o
facolta' di registrare il contratto verbale di comodato gratuito, titolo
attraverso il quale il proprietario del bene mobile (barca) affida
l'armamento alla cooperativa.
In particolare, l'istante chiede di conoscere se la volonta' delle
parti di affidare l'armamento della barca a titolo di comodato gratuito
manifestata verbalmente dinnanzi all'autorita' marittima e trascritta sul
processo verbale di nomina dell'armatore nei seguenti termini: " Il sig.
PROPRIETARIO nato a LUOGO DI NASCITA il DATA dichiara di avere ceduto in uso
gratuito il proprio natante alla COOPERATIVA e di nominare armatore della
suddetta unita' di pesca la suddetta societa' rappresentata dal sig. COGNOME
E NOME, sopra meglio generalizzato, in virtu' di un contratto di comodato
gratuito stipulato verbalmente ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice
della Navigazione" integri il momento di deposito del contratto verbale di
comodato gratuito.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che il contratto di comodato gratuito in
questione riguarda un bene mobile, dunque, un accordo verbale paragonabile
ad una scrittura privata non autenticata di cui alla tariffa, parte 2, art.
3 del T.U. n. 131/1986.
Tale accordo riguarda unita' da pesca inferiori alle dieci tonnellate
non rientranti, quindi, ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice della
Navigazione, nei casi previsti dall'art. 6 del T.U. sopra citato, non
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Risoluzione del 25/05/2006 n. 71
essendo necessaria la prova scritta presso l'autorita' marittima che redige
il processo verbale di nomina di armatore.
Pertanto, lo stesso ribadisce che l'atto in questione non rientri nei
casi previsti dall'art. 6 del T.U. n. 131/1986 in quanto non deve essere
provato per iscritto, non deve essere depositato ne' allegato e non e'
previsto che sia acquisito agli atti dell'autorita' marittima.
L'interpellante, dunque, ritiene di non dove procedere, secondo
quanto previsto dalla Tariffa, parte 2, art. 3 del T.U. n. 131/1986, alla
registrazione del comodato gratuito reso verbalmente al momento della nomina
di armatore di unita' da pesca inferiori a dieci tonnellate di stazza lorda
ai sensi degli artt. 268, 269, 270, 271 e 377 del Codice della navigazione e
dell'art. 423 del Regolamento del Codice della Navigazione, in quanto si
ritiene che in quel momento non ricorrono i presupposti di cui all'art. 6
del T.U. n. 131/1986.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel merito del quesito posto si osserva che, come precisato nella
Risoluzione n. 14 del 6.2.2001, in riferimento al contratto verbale di
comodato, l'art. 3, comma 1, del T.U. dell'imposta di registro,
nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non
richiama il contratto di comodato.
Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano ad
oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della
registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.
Infatti, in virtu' del disposto di cui all'art. 3 comma 2, del citato
testo unico, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'art.
22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale stabilisce
che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o
contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti
intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica
anche alle disposizioni enunciate."
Con riferimento alla enunciazione di atti non registrati, la Corte di
Cassazione con sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991 ha affermato che "nel
sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto
scritto costituisce oggetto d'imposta".
A tale proposito si fa, altresi', presente che sulla problematica
legata all'applicazione del citato art. 22, la Corte Costituzionale, anche
se per diversa fattispecie, si e' espressa con la sentenza n. 7 del 18
gennaio 1999 riconoscendo la piena legittimita' della tassazione degli atti
enunciati in provvedimenti giurisdizionali.
In sintesi, i contratti verbali di comodato sono soggetti all'obbligo
della registrazione nell'ipotesi di enunciazione, come sopra affermato.
Ed invero, dagli elementi ritraibili dall'istanza di interpello,
sembra potersi desumere che il contratto verbale di comodato, con il quale
il proprietario del bene mobile (barca) affida l'armamento alla cooperativa,
viene enunciato nel processo verbale di nomina armatore stilato
dall'ufficiale dell'ufficio di iscrizione della nave.
Infatti, come affermato dall'istante in interpello, la volonta' delle
parti di affidare l'armamento della barca a titolo di comodato gratuito
manifestata verbalmente dinnanzi all'autorita' marittima viene trascritta
sul processo verbale di nomina dell'armatore nei seguenti termini: "Il
sig...... nato a...... il..... dichiara di avere ceduto in uso gratuito il
proprio natante alla coop...... e di nominare armatore della unita' di pesca
in questione la suddetta societa' rappresentata dal sig..... sopra meglio
generalizzato, in virtu' di un contratto di comodato gratuito stipulato
verbalmente ai sensi dell'art. 377, comma 2, del Codice della Navigazione".
Di conseguenza, poiche' nel processo verbale (redatto da un pubblico
ufficiale, che a norma dell'art 10, lett. b), del T.U. n. 131/1986 e'
obbligato a richiederne la registrazione) sono enunciate disposizioni
contenute nei contratti verbali di comodato gratuito posti in essere fra le
stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, i contratti
verbali sono tassabili in virtu' del citato art 22 del T.U. n. 131/1986.
In base a quanto sopra argomentato, si esprime pertanto l'avviso che
ogni singolo contratto di comodato posto in essere tra il proprietario della
barca e la cooperativa - ed enunciato nel processo verbale - sia da
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Risoluzione del 25/05/2006 n. 71
assoggettare a tassazione.
Per quanto sopra precisato, sulla base degli elementi contenuti in
interpello, a parere della Scrivente, l'interpretazione fornita dall'istante
non puo' ritenersi condivisibile.
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La registrazione dei contratti di comodato gratuito è disciplinata dall'articolo 22 del T.U. n. 131/1986 (Testo Unico sull'imposta di registro), che prevede l'obbligo di tassazione quando disposizioni contenute in contratti verbali non registrati vengono enunciate in atti scritti redatti da pubblici ufficiali. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione all'enunciazione di atti non registrati, all'imposta di registro, e alle disposizioni del Codice della Navigazione relative all'armamento di natanti, poiché la trascrizione di una dichiarazione verbale in un documento ufficiale comporta conseguenze fiscali significative.
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