Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato
Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 26 /E
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
Roma 15 aprile 2021
OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo
dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della
conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro
nazionale aiuti di Stato
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alle
modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro
nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA) dall’Agenzia delle entrate sulla base
dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di
Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.
I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il suddetto
prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in
diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto
spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza
iscritto come aiuto individuale in RNA.
In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la
deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva
essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo
relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del
prospetto Aiuti di Stato.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito
dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti
di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole
alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento).
In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue
gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e
9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o
di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la
cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono
differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto.
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semi-
automatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro
registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito
prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui
presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento
della dichiarazione.
L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle
entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della
dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Ciò premesso, ai fini dei chiarimenti richiesti si rappresenta che nelle
istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle
relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo
dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta
spettante nel periodo.
Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il
quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione
in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo
dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto
individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con
l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8-bis, dell’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del
contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente
correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA
dell’aiuto individuale.
Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia
applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1
dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla
quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
Firmato digitalmente
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