Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI
Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 41/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 4 giugno 2021
OGGETTO: Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei
redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da
parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG
e NASPI.
A decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con il
trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle
modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
Conseguentemente, nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno
d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici
spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di
Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i
quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due
semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo
semestre”).
Se il lavoratore nel corso del 2020 ha percepito sia redditi di lavoro
dipendente sia indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che
ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino
ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365.
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Ciò posto, sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti con
riferimento alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da
presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C
del Modello 730 2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021,
con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro
dipendente nel caso in cui l’Inps o altri Enti per l’anno d’imposta 2020 abbiano
erogato indennità o somme quali, ad esempio disoccupazione agricola, CIG,
NASPI. In particolare, è stato chiesto di chiarire quale sia il numero dei giorni da
indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità,
quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019,
considerato che:
l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a
181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) il totale
di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo
attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo
semestre;
il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13
(“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo
periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre.
Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevede a partire dal 1° luglio 2020,
l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due
nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
La prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui
imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero
di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e
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1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito
complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito
complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale
detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente
all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un
livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Coerentemente, il modello di certificazione CU 2021, prevede l’indicazione
distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le
detrazioni (punto 13 “Primo semestre” e punto 14 “Secondo semestre”).
Si segnala che, in merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza
delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura,
con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per “le
indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad
esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha
diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui
sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni
per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli
che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti,
purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se
l’anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la
suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il
contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere
obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il
contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di lavoro continuativo per il
quale ha usufruito delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente per l’intero
anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare
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sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in
quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in
misura superiore a quella annuale”.
Ciò considerato, si ritiene che il principio interpretativo recato con la citata
circolare n. 137 del 1997, possa essere mutuato anche per il calcolo dei giorni che
danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione in
caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri Enti per l’anno
d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali
giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio,
disoccupazione agricola, CIG, NASPI).
Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di
giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri,
consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.
Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente,
attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel
rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al
punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre
essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”),
deve riportare in dichiarazione:
- un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020)
non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno
solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore
all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a
considerare il giorno 29.02.2020);
- un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020)
non superiore a 184.
Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in
dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da
quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due
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periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro
dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero
di tutte le detrazioni spettanti.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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