Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 55/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 23 agosto 2021
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati
dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo
apparecchio televisivo – decreto interministeriale del 5 luglio 2021
L’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che “Allo
scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non
idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il
corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela
ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui
all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso
all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.”.
In proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 615, primo periodo, della citata legge n.
178 del 2020, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 ha approvato le modalità operative e le
procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal menzionato comma 614.
In particolare, l’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021
prevede:
- al comma 1, che “Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo
corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è
riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore
2
dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di
vendita, entro l’importo massimo di 100 euro.”;
- al comma 6, che, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica contenente le
informazioni indicate al medesimo comma 6, avvalendosi del servizio telematico messo
a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- al comma 8, che il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di
apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di
applicarlo.
Inoltre, l’articolo 3 del medesimo decreto interministeriale stabilisce:
- al comma 1, che il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un
credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo
successivo alla ricezione dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, dello stesso
decreto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione
di versamento;
- al comma 3, che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non
superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui
all'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in
argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il
recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di
nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”.
3
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di cui all’articolo 2,
comma 8, del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021, la vendita dell’apparato non
si concluda, ovvero l'apparato venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica
l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico di cui al comma 6 del
medesimo articolo 2. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in
compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del
relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6927”,
indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”,
con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato
praticato lo sconto.
per IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 3744563/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.