Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 3844139/2014
Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24
Riferimento normativo
Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 59/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 6 ottobre 2021
OGGETTO: Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80”
da indicare nel modello di versamento F24
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che
chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il
debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle
disposizioni normative vigenti.
I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 1 specificano che, per il pagamento, in ogni
caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante e che i versamenti
effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti
di legge.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021,
emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, disciplina,
tra l’altro, le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.
In particolare, al punto 2 del richiamato Provvedimento è previsto che:
chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento
mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della
delega di pagamento;
la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in
compensazione crediti dell’accollante;
in sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono
indicati:
2
o nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto
passivo del rapporto tributario e debitore originario;
o nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che
effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che
sarà individuato con successiva risoluzione.
Tanto premesso, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice
identificativo:
“80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.
Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione
“Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il
pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato,
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. In proposito, si precisa che:
il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli
F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia
delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega
di pagamento;
ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti,
pena lo scarto del modello F24;
il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale
dell’accollante;
nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato,
in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato,
quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei
quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti
compensati.
Le istruzioni di cui alla presente risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre
2021.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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