Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 398/2014
Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa
Riferimento normativo
Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 07/11/2006 n. 123
Oggetto:
Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel
periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione
sportiva dilettantistica Alfa
Testo:
QUESITO
L'associazione sportiva dilettantistica Alfa, che ha optato per il
regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e
successive modificazioni, chiede di conoscere quale sia il regime tributario
da applicarsi ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi nel caso in
cui essa superi, durante il periodo d'imposta, il limite di importo di
250.000 euro.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Relativamente all'IVA, l'associazione interpellante ritiene che
qualora il limite di importo di 250.000 euro venga superato in corso d'anno,
l'applicazione dell'imposta secondo il regime ordinario dovra' avvenire dal
mese successivo a quello in cui il predetto limite viene superato.
Ai fini delle imposte sui redditi, Alfa ritiene che in caso di
superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di 250.000 euro, il
regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991 deve, comunque, essere
applicato ai proventi annuali complessivamente realizzati.
In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere condiviso
l'orientamento interpretativo sopra rappresentato ai fini delle imposte sui
redditi, l'associazione istante ritiene di poter adottare due distinti
regimi tributari e contabili nell'ambito dello stesso periodo d'imposta:
- nella prima frazione dell'anno, fino al mese di superamento del
limite di 250.000 euro, potrebbe essere applicato il regime
agevolato di cui alla citata legge n. 398 del 1991;
- nella seconda frazione dell'anno, l'associazione potrebbe
tenere una contabilita' analitica con redazione di un
rendiconto a costi e ricavi, con applicazione delle regole
ordinarie di determinazione del reddito.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che
"le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per i
particolari regimi agevolativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui
redditi dai successivi articoli della stessa legge n. 398.
L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'estendere,
al comma 1, l'applicabilita' delle disposizioni della legge n. 398 del 1991
alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali
senza fine di lucro, ha, fra l'altro, elevato, al comma 2, a 250.000 euro il
limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1,
comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della
legge n. 133 del 1999.
I regimi agevolativi previsti dalla citata legge n. 398 in favore
delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti.
L'articolo 2, comma 3, stabilisce che "per i proventi di cui al
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comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad
applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
L'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 74, sesto
comma, del DPR n. 633 del 1972 ai soggetti che optano per l'applicazione
delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 e' stata confermata
dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544.
Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 2, comma 5, della
stessa legge n. 398 prevede che "in deroga alle disposizioni contenute nel
testo unico delle imposte sui redditi (...) il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei
proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente
di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali".
In sintesi, ai fini IVA, l'agevolazione in favore dei soggetti che
optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 consiste,
sostanzialmente, nell'applicabilita' del regime speciale di cui all'articolo
74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, mentre per le imposte sui redditi
e' prevista l'applicabilita' all'ammontare dei proventi conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali del coefficiente di redditivita'
pari al 3 per cento, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
A favore dei medesimi soggetti, l'articolo 9, comma 3, del DPR n.
544 citato prevede, altresi', adempimenti contabili semplificati che
sostituiscono quelli gia' stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge n.
398 del 1991.
Cio' premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge n.
398 del 1991 stabilisce che "nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno
superato il limite di lire 360 milioni (ora 250.000 euro), cessano di
applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese
successivo a quello in cui il limite e' superato".
L'anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione
dell'applicabilita' delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 in
capo ai soggetti che durante il periodo d'imposta abbiano conseguito
proventi per un importo superiore a 250.000 euro, con effetto dal mese
successivo a quello in cui detto limite e' superato, senza distinguere, a
tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi.
Con circolare n. 1 dell'11 febbraio 1992, parte 2, e' stato
precisato, in proposito, che qualora vengano meno i requisiti per fruire
delle disposizioni recate dalla medesima legge n. 398 "nel corso di uno
stesso periodo d'imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi
regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli adempimenti contabili ai
fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA cosi' come i criteri di
determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilita'
semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonche' gli adempimenti IVA
nei modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l'eventuale
opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l'effetto
dell'opzione medesima".
Da quanto sopra consegue che, con riguardo sia all'IVA sia alle
imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei
requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla
legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni determina, secondo i
chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1 del 1992, l'applicazione del
tributo con le modalita' ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono
cessati i menzionati requisiti.
Tutto cio' premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello,
si ritiene che qualora l'Associazione sportiva istante consegua nel periodo
d'imposta proventi per l'esercizio di attivita' commerciali superiori a
250.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui
redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui e'
avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito
imponibile sara' determinato, l'IVA sara' applicata e gli
adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime
agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive
modificazioni;
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2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto
limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applichera' il
regime tributario ordinario sia con riferimento alla
determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti
contabili.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile
2001, n. 209.
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