Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out. Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir
Come deve essere tassata la cessione di partecipazioni con clausola di earn-out quando il cedente ha rideterminato il valore della partecipazione?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione affronta il caso di una persona fisica che cede una partecipazione il cui valore è stato rideterminato (rivalutato) secondo le norme sulla rivalutazione dei beni non negoziati, e il corrispettivo della cessione è pagato in due tranche: una parte fissa immediata e una parte variabile (earn-out) differita negli anni successivi in base alle performance della società ceduta. Il principio fondamentale è evitare la doppia imposizione: il corrispettivo complessivamente percepito (parte fissa più earn-out) fino a concorrenza del valore rideterminato non deve essere assoggettato a tassazione. In pratica, se la parte fissa è inferiore al valore rideterminato, il "costo" da indicare nella dichiarazione è pari al corrispettivo effettivamente incassato in quell'anno; negli anni successivi, quando arrivano i pagamenti dell'earn-out, il cedente deve indicare come costo la differenza tra il valore rideterminato e quanto già utilizzato. La plusvalenza tassabile emerge solo quando il corrispettivo totale supera il valore rideterminato della partecipazione.
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Riferimento normativo
Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out. Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 74/E
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 20/12/2021
OGGETTO: Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di
clausole di earn-out Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante (persona fisica), che detiene una partecipazione del 13,59% del capitale
sociale della società XXX (di seguito Società), ha rideterminato il relativo valore, alla
data del 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34.
L'Istante rappresenta che, in data 12 novembre 2020, ha stipulato un contratto di
cessione (unitamente agli altri i soci, di seguito "Cedenti") e una società di diritto
francese (di seguito "Cessionario"), stabilendo che il corrispettivo è costituito da:
- un prezzo iniziale (base price) nella misura fissata nel contratto, versato dal
Cessionario ai Cedenti, tra i quali rientra l'Istante;
- un corrispettivo residuo che sarà versato sulla base di una clausola
contrattuale di earn-out, la quale prevede il versamento del prezzo rimanente mediante
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il pagamento differito negli anni 2021-2022-2023-2024 calcolato in ragione della
performance futura della Società.
Dal momento che il prezzo complessivo, non è noto e non risulta possibile
determinare l'eventuale reddito diverso derivante dalla cessione, ad oggi, l'Istante
chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare in sede di
dichiarazione al fine di rappresentare correttamente i redditi realizzati nel periodo
d'imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e quelli eventualmente
realizzati negli anni successivi per effetto della clausola di earn out, tenuto conto che il
valore della partecipazione ceduta è stata oggetto di rideterminazione ai sensi del citato
articolo 137 del decreto legge n. 34 del 2020.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che nella Sezione II del quadro RT del Modello Redditi PF
debba essere indicato l'importo totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione della
partecipazione (rigo RT21) e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa (rigo RT22).
Con particolare riferimento al rigo RT21 "Totale dei corrispettivi", l'Istante
ritiene di dover indicare il corrispettivo effettivamente incassato nell'anno 2020,
secondo il principio di cassa e al rigo RT22 "Totale dei costi o dei valori di acquisto"
la parte di costo pari al corrispettivo incassato.
Per gli anni successivi, quando si presenterà la necessità di indicare l'importo dei
corrispettivi incassati per effetto della clausola di earn out, l'Istante ritiene corretto
indicare al rigo RT21 "Totale dei corrispettivi", l'importo aggiuntivo incassato
nell'anno di riferimento e al rigo RT22 "Totale dei costi o dei valori di acquisto", un
importo residuo del costo rideterminato pari all'importo indicato al rigo RT21,
ovviamente fino a raggiungimento del totale del medesimo costo.
L'Istante ritiene, infine, che nel periodo d'imposta 2020, in cui si è avvalso della
possibilità di rideterminare il valore della partecipazione, debba compilare anche la
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Sezione VII del citato quadro RT.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le "plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate" e "non qualificate", da parte di
persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in
qualità di lavoratore dipendente.
Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione della
plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo
percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente
la produzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione
di partecipazioni, anche di natura "qualificata", sono soggette all'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, della legge 27
dicembre 2017, n. 205).
Ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, come
chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E (e, successivamente, nelle circolari 28
marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E), le plusvalenze si intendono realizzate
nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli
e diritti, piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il
corrispettivo della cessione.
L'affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di
"perfezionamento del trasferimento" del titolo da quello relativo "all'incasso del
corrispettivo".
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Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di
determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo
viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui
il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del
trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso
della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni
previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso
della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della
partecipazione.
L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002)
ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio
2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il
loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i
soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento
al valore rideterminato, secondo le modalità contenute nella predetta disposizione, in
luogo del costo o valore di acquisto di detti beni, posseduti al di fuori del regime
d'impresa, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c
) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il
contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore
risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni, la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta ed i termini
per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.
Nel periodo d'imposta 2020, era prevista la possibilità di rideterminare il costo o
il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2020,
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effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020 (cfr. articolo 137 del
decreto legge n. 34 del 2020).
Successivamente, nel periodo d'imposta 2021, è stata prevista la possibilità di
rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla
data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021
(articolo 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), termine
prorogato al 15 novembre 2021 dal comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 (cd. "decreto Sostegni bis").
Il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che l'assunzione
del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del Tuir, vale a dire in
compensazione di plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro
successivi.
Nel caso di specie, il contratto di cessione prevede una clausola di earn-out in
quanto il pagamento del corrispettivo è costituito da una parte fissa e da una eventuale
parte variabile corrisposta successivamente. Più precisamente, la parte fissa è
corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell'acquisizione mentre un
corrispettivo residuo è versato sulla base di una clausola contrattuale di earn-out,
mediante il pagamento differito negli anni 2021-2022-2023-2024, calcolato in ragione
della performance della società ceduta.
L'earn-out è un sistema che mira a ridurre il rischio derivante dall'acquisto di
partecipazioni societarie, basato su pagamenti in più tranche, che costituiscono
integrazione del prezzo di cessione delle partecipazioni, da assoggettare a tassazione in
base al principio di cassa nel periodo d'imposta in cui i pagamenti sono percepiti.
Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini
fenomeni di doppia imposizione, nel caso in cui nel contratto di cessione siano
previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di
acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente
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percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del
valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a
tassazione.
A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore
rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF,
nel quadro RT dovrà essere indicato come "costo" il medesimo valore del corrispettivo
percepito. Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile
del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto
dell'eccedenza di "costo" non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 "
totale dei costi o valori di acquisto" la differenza tra il valore rideterminato e quello in
precedenza indicato nel quadro RT.
Nel caso di specie, inoltre, avendo il contribuente rideterminato il valore della
partecipazione nel periodo d'imposta 2020, come correttamente rappresentato dall'
Istante, dovrà essere compilata anche la Sezione VII del medesimo quadro RT.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali
e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 4002796/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La cessione di partecipazioni non qualificate e qualificate è disciplinata dall'articolo 67 del TUIR e genera redditi diversi di natura finanziaria soggetti all'imposta sostitutiva del 26%. La rideterminazione del valore di acquisto secondo l'articolo 137 del decreto legge 34/2020 consente di utilizzare un valore aggiornato in luogo del costo storico, rilevante per il calcolo della plusvalenza. Le clausole di earn-out rappresentano pagamenti differiti che integrano il prezzo di cessione e devono essere tassate secondo il principio di cassa nel periodo di effettivo incasso.
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