Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 4495896/2014
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Riferimento normativo
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 30/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 23 giugno 2022
OGGETTO: Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei
crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti
Con risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 sono stati istituiti i codici tributo
“6903” e “6904” per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta previsti
dall’articolo 1, commi 1031 e 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione
all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, rispettivamente, di categoria M1 e di categoria da
L1e a L7e elettrici o ibridi.
Il codice tributo “6903” è stato in seguito ridenominato con la risoluzione n. 61/E del
27 ottobre 2021, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui all’articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, con rifermento
all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria N1 e M1 speciali.
Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022,
emanato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha stabilito incentivi per
l’acquisto di veicoli non inquinanti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nella misura e
alle condizioni ivi indicate.
In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato dPCM ha disciplinato incentivi per i
veicoli delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici.
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 2, il contributo è
corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del
contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in
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compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
Pertanto, con nota n. 177983 del 24 maggio 2022, la Direzione generale per la
politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico, al fine di consentire la compensazione tramite modello F24 anche dei crediti
d’imposta per l’acquisto di veicoli di categoria da L1e a L7e non elettrici, previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del dPCM 6 aprile 2022 e per l’acquisto di veicoli della
categoria N2 elettrici, di cui alla lettera f) dello stesso articolo 2, ha chiesto la
ridenominazione, rispettivamente, dei codici tributo “6904” e “6903”.
Tanto premesso, sono ridenominati i seguenti codici tributo:
“6903”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici –
Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1,
comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo
2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022”;
“6904”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non
elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta –
articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del
DPCM 6 aprile 2022”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento
del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è
indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del decreto del 20 marzo 2019, i
suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo
spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a
quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun
mese, i dati dei beneficiari dei crediti d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto
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confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta
utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al
“cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate.
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