Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
Quali sono i codici tributo istituiti per utilizzare in compensazione tramite modello F24 i crediti d'imposta per energia e carburanti ceduti a terzi?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 59/E del 2022 istituisce codici tributo specifici per permettere ai cessionari di utilizzare in compensazione, attraverso il modello F24, i crediti d'imposta relativi ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. Questi crediti erano stati riconosciuti alle imprese come misure agevolative tramite vari decreti-legge del 2022 (in particolare il DL 50/2022 e il DL 115/2022) per compensare parzialmente i costi energetici. La normativa prevede che i crediti possono essere utilizzati direttamente in compensazione oppure ceduti integralmente a soggetti terzi, ma per consentire ai cessionari di utilizzarli tramite F24 sono stati creati sei nuovi codici tributo (7727-7732), distinti per tipologia di beneficiario (imprese energivore, non energivore, a forte consumo gas, agricoltura, pesca). Il cessionario deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione, indicando nel modello F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" e l'anno di riferimento. L'Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l'importo utilizzato non ecceda il credito disponibile per ciascun cessionario, scartando il modello F24 in caso di difformità.
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Riferimento normativo
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 59/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 11 ottobre 2022
OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e
carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative,
riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il
maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e
carburante.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi
siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati
istituiti i seguenti codici tributo:
Codice
Descrizione Risoluzione istitutiva
tributo
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre
6967 n. 48/E del 14 settembre 2022
2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50
credito d’imposta a favore delle imprese energivore
6968 (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 n. 49/E del 16 settembre 2022
agosto 2022, n. 115
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo
6969 gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del n. 49/E del 16 settembre 2022
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
2
Codice
Descrizione Risoluzione istitutiva
tributo
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
6970 (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 n. 49/E del 16 settembre 2022
agosto 2022, n. 115
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre n. 49/E del 16 settembre 2022
6971
2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo n. 49/E del 16 settembre 2022
6972
trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022
sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022
relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli
oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione
tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“7727” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art.
3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
“7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115”;
“7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115”;
“7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) –
art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
3
“7732” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre
2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici
tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel
formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di
cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato
all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e
l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate
effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito
utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena
lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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La Risoluzione 59/E riguarda crediti d'imposta, compensazione tramite modello F24, cessione di crediti e tracciabilità secondo il decreto legislativo 241/1997. È rilevante per commercialisti e aziende che gestiscono crediti energetici, crediti per carburanti agricoli e della pesca, nonché per chi cede o acquista crediti d'imposta tramite la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate.
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