IRPEF – Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti – Soggetto obbligato ad operare la ritenuta - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212
IRPEF – Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti – Soggetto obbligato ad operare la ritenuta - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 76/E
Roma, 24 marzo 2009
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: IRPEF – Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni a premio
organizzate da due o più soggetti – Soggetto obbligato ad operare la
ritenuta - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’art. 23
del D.P.R. n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA intende organizzare un’operazione a premio che prevede l’erogazione di
un premio ai dipendenti di imprese concessionarie di vendita di macchine
movimento, che riusciranno a realizzare determinati livelli di vendita dei prodotti
della società istante.
L’operazione a premio verrebbe organizzata in concorso con il datore di lavoro
dei destinatari della manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430 (“Regolamento concernente la revisione organica della
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni
di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449”).
Con la risoluzione 27 luglio 2005, n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che in caso di operazioni a premio organizzate a favore di dipendenti da un
soggetto diverso dal datore di lavoro, i premi riconducibili fra i redditi di lavoro
dipendente di cui all’art. 51 del Tuir, devono essere assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo di acconto dalla società promotrice dell’operazione, ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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Tutto ciò premesso, la società istante chiede di conoscere qual è il soggetto
obbligato ad operare la ritenuta su detti premi nel caso in cui la manifestazione
sia organizzata da due o più soggetti promotori, qualora uno di questi sia il datore
di lavoro dei destinatari della manifestazione medesima.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che la ritenuta debba essere effettuata dal datore di
lavoro dei destinatari della manifestazione a premio, il quale, insieme alla società
istante, è anche soggetto promotore della manifestazione medesima.
Ad avviso della società istante, detta soluzione è coerente con i chiarimenti resi
dalla scrivente nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 3.2).
In particolare, nella richiamata circolare è stato precisato che il datore di lavoro,
in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare le ritenute a titolo d’acconto su
tutte le somme ed i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al
rapporto di lavoro, anche se dette somme o valori sono erogati da soggetti terzi
per effetto di un qualche collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio,
un accordo o una convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto
terzo).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’operazione a premio che la società istante intende organizzare, in concorso con
il datore di lavoro dei destinatari dell’operazione medesima, prevede
l’erogazione dei premi ai dipendenti dei concessionari della società, in funzione
del raggiungimento di determinati livelli di vendita.
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Sotto il profilo oggettivo, detti premi, assegnati in relazione allo svolgimento
della prestazione di lavoro dipendente, sono riconducibili al reddito di lavoro
dipendente, atteso che ai sensi dell’art. 51 del Tuir, questo “è costituito da tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tale classificazione reddituale è stata ribadita con la risoluzione 27 luglio 2005,
n. 101, nella quale la scrivente ha precisato che la mancanza di un qualche
collegamento (ad esempio, un accordo formale o una convenzione) tra il soggetto
che organizza la manifestazione a premi ed il datore di lavoro dei destinatari
della manifestazione medesima, non vale ad escludere la riconducibilità dei
premi stessi tra i redditi di lavoro dipendente in tutti i casi in cui l’erogazione del
premio è connessa allo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.
L’inquadramento dei premi tra i redditi di lavoro dipendente comporta che gli
stessi dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto concerne il soggetto tenuto alla effettuazione della ritenuta, nella
richiamata risoluzione n. 101 del 2005 la scrivente ha precisato che la ritenuta sui
premi erogati deve essere effettuata dalla società che ha organizzato l’operazione
a premi, nonostante i percipienti non siano propri dipendenti. Ciò in quanto, in
base al richiamato art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 (modificato dall’art. 7 del
D.lgs. n. 314 del 1997), l’obbligo di effettuare la ritenuta sorge ogni qualvolta
vengano corrisposti somme o valori classificabili tra i redditi di lavoro
dipendente di cui all’art. 51 del Tuir.
Peraltro, la fattispecie considerata nella richiamata risoluzione n. 101 del 2005, si
differenzia da quella oggetto del presente interpello, come sottolineato dalla
società istante, in quanto nel caso in esame sussiste un collegamento tra il datore
di lavoro dei dipendenti ai quali sono destinati i premi e l’organizzazione
dell’operazione a premi. Da tale collegamento potrebbe derivare una diversa
individuazione del soggetto tenuto ad operare la ritenuta sui premi erogati
secondo quanto precisato con la circolare n. 326 del 1997.
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Secondo i chiarimenti resi con detta circolare, “il datore di lavoro deve effettuare
le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme ed i valori che il
lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, anche se
taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque
collegamento esistente con quest’ultimo. Ciò significa che tra il sostituto
d’imposta ed il terzo erogatore o il dipendente sarà obbligatorio un sistema di
comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale
reddito di lavoro dipendente corrisposto”.
In tal senso, la richiamata circolare fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla
convenzione tra il datore di lavoro e un istituto di credito per la concessione di
prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti.
In sostanza, ai fini dell’applicazione della ritenuta, qualora vi sia un
“collegamento” tra terzo erogatore e datore di lavoro, il soggetto tenuto ad
operare la ritenuta è il datore di lavoro anche se, di fatto, le somme o i valori
sono materialmente erogati dal terzo.
Il terzo erogatore, al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare la ritenuta
sugli emolumenti, deve comunicare tempestivamente a quest’ultimo l’avvenuta
erogazione dell’emolumento e, se trattasi di un bene in natura, l’importo del
valore da assumere a tassazione.
Nel caso rappresentato dalla società istante, il “collegamento” tra la società
istante ed il datore di lavoro può ravvisarsi nella partecipazione dello stesso
datore di lavoro all’organizzazione dell’operazione a premi destinata ai propri
dipendenti.
Il collegamento anzidetto è particolarmente qualificato in quanto, sulla base della
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, comporta significativi riflessi
anche in relazione alla responsabilità concernente l’assolvimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti.
In particolare, l’art. 5, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, (“Soggetti
promotori delle manifestazioni a premio”), stabilisce che “in caso di
manifestazione organizzata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in
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solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari”, ovvero per
l’erogazione dei premi ai dipendenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, nel caso in esame,
obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto sui premi erogati ai dipendenti sia il
datore di lavoro, in quanto, insieme alla società istante, assume il ruolo di
soggetto promotore dell’operazione a premi.
Al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare tempestivamente la ritenuta
è necessario che sia attuato un sistema di comunicazione tra gli organizzatori
della manifestazione a premio, in ordine alla avvenuta consegna del premio al
dipendente.
In particolare, il datore di lavoro provvederà ad assoggettare a tassazione il
valore del premio, nel primo periodo di paga utile con ritenuta a carico dei
compensi complessivamente percepiti dal lavoratore dipendente nel periodo
medesimo.
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui la ritenuta da
operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro corrisposti dal datore di lavoro, in
qualità di sostituto, il lavoratore dipendente, percettore del premio, è tenuto a
versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
L’importo da assoggettare a ritenuta è costituito dal valore normale del premio,
determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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