La cessione di un credito derivante da finanziamento a medio termine, da parte di una banca a una società non finanziaria, beneficia del regime di imposta sostitutiva previsto dall'articolo 15 del DPR 601/1973?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 17/E del 2018 chiarisce che il regime sostitutivo dell'imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine si applica anche alle cessioni di crediti e ai trasferimenti di garanzie, indipendentemente dalla natura del soggetto cessionario. Prima della riforma del 2014, era richiesto che entrambe le parti (cedente e cessionario) fossero aziende o istituti di credito; tuttavia, le modifiche introdotte dal decreto legge 91/2014 hanno ampliato significativamente l'ambito applicativo. Oggi, è sufficiente che il cedente sia una banca o un istituto di credito qualificato, mentre il cessionario può essere qualsiasi soggetto, anche una società ordinaria non finanziaria. Questo significa che la cessione del credito e il trasferimento della relativa garanzia ipotecaria rimangono esenti da imposta di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, applicandosi l'imposta sostitutiva già versata sul finanziamento originario.
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Riferimento normativo
Interpello - Articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva
Testo normativo
Risoluzione N.17/E
Roma, 16/02/2018
Direzione Centrale Normativa
______________
OGGETTO: Interpello - Articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 -
ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del
DPR n. 601 del 1973 è stato esposto il seguente:
Quesito
Il notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di un
atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte della Banca XXX in favore
della società YYY .
Al riguardo, viene precisato che l’atto di cessione in questione ha per
oggetto un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da
ipoteca, concesso dalla Banca suddetta nel 2004, in favore di una società,
attualmente in liquidazione.
Tale finanziamento, precisa il notaio istante, è stato assoggettato al regime
fiscale di esenzione ex articoli 15 e seguenti del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con applicazione dell’imposta sostitutiva.
Premesso quanto sopra, l’interpellante chiede di conoscere se la cessione
del predetto credito alla società YYY, unitamente al trasferimento della garanzia
ipotecaria conseguente alla cessione stessa, rientri nel regime sostitutivo di cui
agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601.
Il notaio istante rileva che l’articolo 15 prevede l’applicazione del regime
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sostitutivo, tra l’altro, per le cessioni di credito stipulate in relazione a
finanziamenti a medio e lungo termine, nonché alle successive cessioni dei
relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi
effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che
esercitano il credito a medio e lungo termine.
Si chiede di conoscere se, ai fini dell’applicabilità della predetta
disposizione, sia sufficiente che il cedente rivesta la qualifica di azienda o
istituto di credito, oppure se sia necessario che entrambe le parti del contratto
(cedente e cessionario) rivestano detta qualifica.
Il dubbio interpretativo sorge in quanto con la risoluzione ministeriale del
18 aprile 1988, n. 310273, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il
presupposto soggettivo per il riconoscimento del beneficio deve ricorrere anche
in capo al cessionario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il notaio istante ritiene applicabile il regime tributario previsto dagli
articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 anche nel caso in esame, in cui il cessionario è un soggetto diverso
da una azienda o istituto di credito.
Ciò, in forza della nuova formulazione della norma, modificata dall’articolo 22
comma 2, lettera a) del decreto legge n. 91 del 2014 che, a parere dell’istante,
riconduce nell’ambito dell’agevolazione ‘tutte le cessioni di crediti e contratti
soggetti ad imposta sostitutiva, nessuna esclusa, …, in quanto comprese nelle
cessioni ‘successive’ (alle operazioni di finanziamento), quelle anche non
giustificate da autonoma causa di finanziamento, ma unicamente aventi ad
oggetto contratti e crediti rivenienti da dette operazioni, e senza alcuna
limitazione quanto ai requisiti soggettivi del cessionario del credito o contratto ’.
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Parere dell’Agenzia delle Entrate
L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 2, lettera a) del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, stabilisce che "Le operazioni relative ai finanziamenti a
medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti
alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi
contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
aziende e istituti di credito ….. sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative".
Con le modifiche operate dal predetto decreto legge n. 91 del 2014, è
stato, dunque, ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo dell’imposta
sui finanziamenti di cui al successivo articolo 17 del DPR n. 601 del 1973.
Si rammenta che con l’articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, è stato, inoltre, introdotto, dopo l’articolo 17, l’articolo 17-
bis (Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione) al fine di ampliare la
platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a
medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo di cui ai
precedenti articoli.
Dall’esame della Nota di lettura dell’A.S. n.1541, si evince che
l’intervento operato con il comma 2 del citato articolo 22 ha inteso “ampliare
l’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui
finanziamenti a medio e lungo termine”. Con la modifica all’articolo 15,
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chiarisce, inoltre, il predetto documento, è stato previsto che “oltre alle cessioni
di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime,
anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente
ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell’ambito di
applicazione dell’imposta sostitutiva…”.
In considerazione delle modifiche normative intervenute, deve ritenersi,
dunque, che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui
finanziamenti operi, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti
da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia
posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati
dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.
Il richiamato articolo 15 non prevede, infatti, quale condizione per
l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto
cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.
Con riferimento al quesito proposto, quindi, anche l’atto di cessione del
credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di
trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla Banca XXX a favore della
società YYY può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La Risoluzione riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio e lungo termine, cessioni di credito, trasferimenti di garanzie ipotecarie e il regime di esenzione dalle imposte di registro e bollo. Commercialisti e notai devono considerare che il beneficio fiscale opera indipendentemente dai requisiti soggettivi del cessionario, purché il cedente sia un istituto di credito qualificato, e che le successive cessioni di crediti derivanti da finanziamenti già assoggettati al regime sostitutivo mantengono tale agevolazione.
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