Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di garanzia – rinuncia alla cessione da parte del cessionario - effetti
Cosa accade quando un cessionario di credito IVA a scopo di garanzia comunica la rinuncia alla cessione all'Amministrazione Finanziaria?
Spiegato da FiscoAI
La rinuncia alla cessione del credito IVA da parte del cessionario non costituisce una seconda cessione vietata dalla legge, bensì la comunicazione della risoluzione automatica del contratto di cessione originario. Quando il contribuente cedente estingue il finanziamento garantito dal credito IVA, il contratto di cessione si risolve automaticamente per effetto della condizione risolutiva prevista dalle parti, e la titolarità del credito si ritrasferisce al cedente originario. In questo caso, il rimborso del credito IVA deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario, poiché la cessione ha perso efficacia. La comunicazione di questa risoluzione deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 69 del RD 2440/1923. È importante distinguere tra una vera seconda cessione (vietata) e la semplice comunicazione della perdita di efficacia della cessione originaria per adempimento del debito garantito.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di garanzia – rinuncia alla cessione da parte del cessionario - effetti
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 39/E
28/03/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
cessione del credito Iva a scopo di garanzia – rinuncia alla
cessione da parte del cessionario - effetti
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato esposto il
seguente
QUESITO
All’Ufficio territoriale di X sono stati notificati atti di cessione del credito
Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento dalla cessionaria
Alfa. In più casi, Alfa ha comunicato all’Ufficio la volontà di rinunciare alla
cessione del credito, presumibilmente avendo il contribuente-cedente estinto il
proprio finanziamento.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere:
1) se tali atti possano o meno essere qualificati come atti di cessione del
credito IVA opponibili nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
2) in caso affermativo, se possa considerarsi valida la clausola di cui al
punto 6.1. del contratto di cessione, secondo cui la cessionaria acconsente che le
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somme pagate dall’Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso del credito
Iva siano versate sul conto Rimborso Iva della cedente;
3) quale sia l’efficacia dei successivi “atti di rinuncia” nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Circa i singoli quesiti sopra enucleati, l’istante è del seguente parere:
1) gli atti in esame sono qualificabili come atti di cessione del credito Iva
e, in quanto notificati all’Amministrazione finanziaria, sono opponibili a
quest’ultima. Ne consegue che il rimborso deve essere erogato ad Alfa, quale
cessionario/terzo creditore;
2) può ritenersi valida la clausola che prevede il versamento del rimborso
sul conto della cedente (punto 6.1), trattandosi di una mera modalità di incasso
del rimborso, la cui titolarità, tuttavia, resta in capo alla cessionaria. Tale
circostanza sarebbe confermata dalla successiva clausola prevista al punto 6.2,
secondo cui “qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di
risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei
Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere
all'Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito IVA su un conto corrente
ad essa intestato e avrà titolo a trattenere le somme incassate imputandole al
pagamento dei crediti scaduti sino a concorrenza del loro ammontare, restando
inteso l'eventuale eccedenza sarà accreditata sul conto corrente che verrà
indicato dalla Cedente”;
3) gli atti di rinuncia alla cessione del credito da parte della cessionaria
Alfa non producono alcun effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria,
sia perché non redatti nella stessa forma dell’atto di cessione (scrittura privata
autenticata), sia perché, soprattutto, si configurerebbero come una seconda
cessione del credito, in quanto tale vietata dall’art. 43-bis, comma 1, del d.P.R. n.
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602 del 1973. Pur in presenza di atti di rinuncia alla cessione del credito da parte
della cessionaria Alfa, quindi, il rimborso Iva deve essere erogato a favore di
quest’ultima.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, la cessione del credito è il contratto con cui il creditore
trasferisce il suo credito ad un terzo (art. 1260 c.c. ss.). Il trasferimento del
credito si realizza mediante l’accordo tra il creditore cedente e il terzo
cessionario, attraverso cioè, il consenso delle parti legittimamente manifestato
secondo il principio consensualistico tipico dei contratti ad effetti reali (art. 1376
c.c.). La cessione è, però, efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi
l’ha accettata o gli è stata notificata (art. 1264 c.c). Sul piano della struttura, la
cessione del credito determina una successione a titolo particolare: un nuovo
creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre l’obbligazione resta
inalterata in tutti gli altri suoi elementi. In particolare, ai sensi dell’art. 1260 c.c.
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza
il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Chiaramente il
legislatore considera la libera circolazione dei crediti, salvo eccezioni, uno degli
interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento, consentendo, sotto l’aspetto
economico, il trasferimento di “ricchezza futura”.
Ciò premesso, riguardo la fattispecie descritta dall’istante, si osserva che il
titolare del credito Iva trasferisce tale credito ad Alfa per garantire
l’adempimento del contratto di finanziamento stipulato con quest’ultima.
Secondo il contratto di cessione, infatti, “La Cedente con il presente Atto cede il
credito Iva alla cessionaria, che accetta, a garanzia dell’esatto e puntuale
adempimento delle Obbligazioni Garantite” (2.1.), le quali sono definite come
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“tutti i crediti, esistenti e futuri, della Cessionaria nei confronti della Cedente
derivanti dai Contratti di finanziamento” (1.1.5).
Il contratto in esame, pertanto, è qualificabile come un contratto di
cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, in cui la
cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento. Qui la garanzia,
atipica e reale, si compie con l’immediato trasferimento a titolo gratuito della
titolarità di beni specifici, come i crediti Iva, i quali sono automaticamente
ritrasferiti al cedente in caso di adempimento delle obbligazioni previste dal
contratto di finanziamento. Il contratto di cessione del credito, quindi, è
accessorio al contratto di finanziamento ed è soggetto ad una specifica
condizione risolutiva, quale, appunto, l’adempimento del debito garantito.
Secondo quanto previsto dalle parti, infatti, il “periodo di efficacia indica il
periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del presente Atto e che scade nel
momento in cui le obbligazioni di pagamento della cedente nei confronti della
Cessionaria ai sensi dei contratti di Finanziamento siano state pienamente
adempiute” (1.1.6) …Al termine del periodo di Efficacia, la Cessione perderà
automaticamente efficacia e si intenderà risolta, tutti i diritti connessi al credito
Iva si ricongiungeranno in capo alla Cedente…”(10.1). Tuttavia, quale contratto
accessorio che segue la sorte del contratto principale di finanziamento, “la
Cessione rimarrà valida ed efficace … in caso di cessione, totale o parziale, da
parte della Cessionaria del Contratto/i di Finanziamento o delle Obbligazioni
garantite, per cui la cessione dei crediti sarà automaticamente trasferita al
soggetto cessionario… nonché a seguito di modifiche del Contratto/i di
Finanziamento ovvero di tutte o di parti delle Obbligazioni Garantite” (9.1.).
Così qualificata la fattispecie in esame come contratto di cessione del
credito a scopo di garanzia, ed esaminate le sue principali caratteristiche,
riguardo i singoli quesiti posti dall’istante, si ritiene quanto segue:
1) tale cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione
dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei
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confronti di quest’ultima ai sensi del combinato disposto dall'art. 43-bis, comma
3, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 1, comma 4, del D.M. n. 384 del 1997;
2) la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della
cedente è efficace anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria,
trattandosi di una clausola relativa all’incasso del rimborso sulla quale si è
formato il consenso della cessionaria del credito Iva, come risulta dall’incipit “La
Cessionaria acconsente…”(6.1). Rientra, del resto, nella fisiologia del contratto
in esame la circostanza che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito
si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito.
Ciò trova conferma nella clausola che disciplina l’incasso del credito Iva nel
caso, invece, di eventi, per così dire, “patologici” del contratto di finanziamento.
E’ significativa, sotto questo profilo, la successiva clausola 6.2. del contratto,
secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di
risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei
Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere
all’Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad
essa intestato…”;
3) non si condivide l’interpretazione dell’istante circa la “rinuncia” alla
cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella
sostanza, come una seconda cessione del credito, in quanto tale vietata dall’art.
43-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973. Si tratta, invero, non di “una
rinuncia”, ma della comunicazione all’Amministrazione finanziaria
dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito
dell’adempimento, da parte del cedente, del debito garantito. Tale comunicazione
è espressamente disciplinata dalle parti: in caso di risoluzione automatica della
cessione del contratto, su richiesta e a spese del cedente, “la Cessionaria
provvederà all’espletamento delle formalità per la comunicazione
dell’intervenuta risoluzione” (10.1). Non si realizza, quindi, nella fattispecie,
un’ulteriore cessione del credito, ma la perdita di efficacia della cessione
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originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente
originario, il quale non può, pertanto, considerarsi un soggetto “terzo” rispetto
alle parti contrattuali. Ne consegue che, nel caso concreto, il cessionario non
incorre nel divieto previsto dall’art. 43-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,
secondo cui “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.
Come, peraltro, recentemente evidenziato dalla Corte di Cassazione, tale norma,
che ha lo scopo di evitare un’eccessiva circolazione dei crediti tributari con la
conseguente incertezza sul creditore del Fisco, costituisce “un’eccezione al
principio della libera cedibilità dei crediti”, e non è, quindi, suscettibile di
interpretazione analogica (Cass. 17 giugno 2016, n. 12552).
Si è del parere, pertanto, che a seguito della comunicazione
all’Amministrazione finanziaria della “rinuncia” della cessionaria alla cessione
del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il
rimborso del credito Iva debba essere erogato al contribuente cedente e non ad
Alfa.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18 novembre del 1923, n.
2440, richiamato dall’art 43-bis, comma 1, tale “rinuncia”, al pari della cessione
del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve
essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante
notifica.
Si precisa, infine, che ad una diversa conclusione deve giungersi nella
differente ipotesi - che esula dalla fattispecie in esame, ma è prevista nel
contratto (cfr. clausola 9.1. sopra citata) - della cessione del contratto di
finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica ed ulteriore
cessione del credito Iva. Si ritiene, infatti, che tale cessione non possa avere
alcuna efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, considerato il
divieto di cessione del credito da parte del cessionario di cui al citato art. 43-bis,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 602/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La cessione del credito IVA a scopo di garanzia è disciplinata dall'articolo 43-bis del DPR 602/1973, che vieta al cessionario di cedere ulteriormente il credito tributario. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere la differenza tra rinuncia alla cessione e risoluzione automatica del contratto, nonché gli effetti sulla riscossione dei rimborsi IVA e sulla notifica all'Amministrazione Finanziaria secondo il DM 384/1997.
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