Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 605/2014
Istanza di interpello – Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell’art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 – Casi di esclusione
Riferimento normativo
Istanza di interpello – Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell’art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 – Casi di esclusione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 119/E
Roma, 05 maggio 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello – Obblighi di rilevazione e comunicazione ai
sensi dell’art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 – Casi di
esclusione
QUESITO
Il soggetto istante è una banca iscritta nell’apposito albo tenuto dalla
Banca d’Italia ed ha, quale clientela di riferimento, i rivenditori di generi di
monopolio (tabaccai).
Nell’ambito della propria operatività, la banca intende offrire un servizio
di pagamento dei suddetti generi di monopolio, nonché degli altri beni e servizi
resi dai tabaccai, attivabile tramite bonifico a favore di questi ultimi.
In particolare, l’operazione di bonifico verrebbe disposta dai clienti finali
esclusivamente a mezzo di carte di credito o di debito nominative, utilizzando un
terminale installato presso i soli tabaccai convenzionati, titolari di un conto
corrente acceso presso la banca istante.
Nell’ambito di tale sistema di pagamento – che consentirebbe di limitare
l’uso del denaro contante, con evidenti benefici sul piano della sicurezza e della
tracciabilità delle operazioni – si osserva che mentre i tabaccai convenzionati,
destinatari dei pagamenti, sarebbero legati da un rapporto continuativo con la
banca, i clienti disponenti avrebbero con quest’ultima solo un rapporto
occasionale.
Tale circostanza comporterebbe l’assolvimento, in capo alla banca
istante, per il tramite dei tabaccai convenzionati, degli obblighi di rilevazione e di
comunicazione dei dati identificativi dei clienti occasionali, in applicazione
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dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
A tal fine, si chiede di sapere se, trattandosi di operazioni di pagamento
disposte da clienti già identificati da un operatore abilitato – in quanto titolari di
carte di credito o di debito nominative –, sia possibile assolvere i suddetti
obblighi rilevando e comunicando unicamente il codice fiscale di tali soggetti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La banca istante ritiene che l’acquisizione completa dei dati anagrafici
dei soggetti disponenti – che comporterebbe l’impossibilità di informatizzare il
sistema rendendolo, quindi, non proponibile alle parti interessate – non sia
indispensabile ai fini del censimento delle operazioni. Pertanto, gli obblighi di
cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, potrebbero essere
assolti rilevando e comunicando unicamente il codice fiscale dei soggetti
disponenti.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone: “Le
banche, (…), nonché ogni altro operatore finanziario, (…), sono tenuti a rilevare
e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un
importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di
qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un
rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate
all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei
dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
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continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il
codice fiscale.”
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29
febbraio 2008, prot. n. 31934 – che ha integrato il precedente provvedimento del
19 gennaio 2007, recante le modalità ed i termini di comunicazione dati
all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7,
sesto comma, sopra richiamato – è stato disposto, al punto 1.1, che detti operatori
“comunicano l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un
rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi,
unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le
effettuano. L’esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola
volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta”.
Dal dato testuale delle richiamate disposizioni si evince che, in linea di
principio, i soggetti che intrattengono con la banca istante rapporti occasionali –
come, nel caso di specie, i clienti dei tabaccai – devono essere correttamente
identificati con la rilevazione non solo del codice fiscale ma anche dei dati
anagrafici.
Tuttavia, posto che il codice fiscale consente di risalire a tutti i dati
identificativi del soggetto (luogo e data di nascita, residenza, domicilio e relative
variazioni), e che le generalità dei disponenti sono già censite da altri operatori
finanziari all’atto dell’emissione delle carte di credito o di debito nominative, si è
dell’avviso che la tracciabilità delle descritte operazioni di bonifico sia assicurata
anche dalla rilevazione e comunicazione del solo codice fiscale dei disponenti.
A maggior chiarimento della questione, peraltro, giova richiamare il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005,
recante disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973, e dell’articolo 51, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, relative alle
modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei
dati, notizie e documenti in esse contenuti. Al paragrafo 1, punto 1.4, infatti, è
disposto che “Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della
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Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o qualsiasi
operazione di natura finanziaria» si intende l'elenco dei rapporti e delle
operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente provvedimento.”
Al riguardo, per i rapporti e le operazioni innanzi richiamate, occorre
tener presente i casi di esclusione oggettiva dall’obbligo di rilevazione indicati
nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, che al paragrafo 2.7.1 precisa: “In
particolare, sono da comprendere nel novero delle utenze i servizi di
somministrazione dell’energia, dell’acqua e del gas, dei servizi di
telecomunicazione, questi ultimi relativi all’utenza business. Si tratta di
informazioni già costituenti oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria
sulla base di specifiche disposizioni normative.
Per operazioni relative ai pagamenti di imposte e tasse escluse dalla
rilevazione, si intendono i pagamenti di tributi e contributi eseguiti a favore
dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali, anche tramite organismi
preposti alla riscossione, con le relative sanzioni e interessi.
Tali informazioni sono già disponibili, per la consultazione, nel sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria nell’area relativa alla riscossione.”
Oltre ai predetti casi di esclusione oggettiva, la stessa circolare elenca, al
paragrafo 2.7.2, le seguenti operazioni da considerarsi escluse dall’obbligo di
rilevazione in quanto non significative per i controlli, se effettuate per cassa o
anche tramite RID, MAV, RAV:
- “pagamento di ticket sanitari;
- pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
- pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
- acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni
sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere;
- pagamenti o incassi effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria
svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici.”
Anche in questo caso, si è dell’avviso che l’esclusione dall’obbligo di
rilevazione per le operazioni sopra descritte, se effettuate per cassa o anche
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tramite RID, MAV, RAV, operi, a maggior ragione, per le operazioni di bonifico
disposte dai clienti finali dei tabaccai convenzionati tramite strumenti di
pagamento tracciabili (carte di credito o di debito nominative).
Da quanto precede discende, nel caso di specie, l’esclusione dagli
obblighi di rilevazione e di comunicazione ex articolo 7, sesto comma, del D.P.R.
n. 605 del 1973, delle operazioni regolate con bonifico bancario presso i tabaccai
convenzionati, ove rientranti nella casistica recata dalla circolare n. 32/E del
2006. Vale a dire, le operazioni che veicolano informazioni già in possesso
dell’Amministrazione finanziaria ovvero informazioni non significative per
controlli.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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