DPCM 21 gennaio 2013 - Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Come devono calcolare l'imposta di bollo da versare entro il 28 febbraio 2013 i soggetti autorizzati al pagamento virtuale, e può essere scomputato l'acconto versato nel 2012?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 14/E del 2013 chiarisce le modalità di calcolo dell'imposta di bollo virtuale per il primo versamento bimestrale dell'anno 2013, applicandosi ai soggetti individuati dall'articolo 15-bis del DPR 642/1972 che hanno ricevuto autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta di bollo. Il calcolo deve basarsi sulla rata liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per il primo bimestre 2012, senza considerare gli sconti applicati al momento del versamento per acconti versati nel 2011 o differenze derivanti dalla liquidazione definitiva 2011. Per chi non aveva ricevuto la liquidazione di febbraio 2012 (perché non ancora autorizzato), l'importo da versare corrisponde a un sesto dell'imposta presunta sui documenti che verranno emessi durante l'anno. Aspetto cruciale: dal versamento dovuto entro il 28 febbraio 2013 può essere scomputato l'acconto versato nel 2012, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15-bis che consente lo scomputo degli acconti a partire da febbraio.
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Riferimento normativo
DPCM 21 gennaio 2013 - Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 14/E
Roma, 27 febbraio 2013
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: DPCM 21 gennaio 2013 - Proroga dei termini per la
presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642
Il DPCM 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
31 gennaio 2013, ha previsto all’articolo 1, comma 1, che “Per i soggetti
individuati dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e
documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui
all'articolo 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 è
prorogato fino al 31 marzo 2013.”.
Il successivo articolo 2 ha previsto, inoltre, al primo periodo, che “Ferme
restando le scadenze bimestrali disposte dall'articolo 15, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti
individuati dall'articolo 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all'anno 2013,
l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il
versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al
primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto
dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi
durante l'anno.”.
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Con riferimento all’obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale
disposto dal citato articolo 2 del DPCM, è stato chiesto alla scrivente di chiarire
come debba essere determinato l’ammontare dell’imposta di bollo da versare
entro il 28 febbraio 2013 e, in particolare, se dal relativo importo possa essere
scomputato l’acconto versato nel corso del 2012, ai sensi dell’articolo 15-bis del
DPR n. 642 del 1972.
In considerazione delle richieste formulate, si precisa che i soggetti
indicati nell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, che hanno ricevuto la
liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell’Agenzia delle
Entrate, determinano l’imposta da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla
base della rata liquidata dall’ufficio per il primo bimestre 2012 e non sulla base
dell’imposta effettivamente versata in relazione a tale rata.
In sostanza, per il calcolo dell’imposta da versare entro il 28 febbraio
2013, l’importo liquidato dall’ufficio per il primo bimestre 2012 deve essere
assunto senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per
l’acconto sull’imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a
debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per
l’anno 2011.
I soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio
2012 da parte degli uffici, in quanto non risultavano in possesso
dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale,
calcolano l’importo da versare in misura pari ad un sesto dell'imposta dovuta
sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno.
In ogni caso, dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio
2013 può essere scomputato l’acconto versato nel 2012.
L’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infatti, che l’acconto
sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale può essere scomputato dai
versamenti che devono essere effettuati a partire dal mese di febbraio.
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La normativa riguarda l'imposta di bollo virtuale, il sistema di versamento bimestrale e gli acconti sull'imposta di bollo secondo il DPR 642/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le regole di liquidazione, scomputo degli acconti, e il trattamento delle differenze derivanti da anni precedenti per gestire correttamente gli obblighi dichiarativi e i versamenti dei soggetti autorizzati al pagamento virtuale.
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