Risoluzione AdE In vigore Contabilità

Risoluzione AdE 8410900/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Pubblicato: 08/04/2025 In vigore dal: 08/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi dei contribuenti con l'entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 e come devono comunicare i nuovi codici all'Agenzia delle entrate?

Spiegato da FiscoAI
La nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 secondo ISTAT, ma diventa operativamente attiva dal 1° aprile 2025 per contribuenti e Pubbliche Amministrazioni. A partire da questa data, tutti gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni presentate all'Agenzia delle entrate, sostituendo la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). L'adozione della nuova classificazione non comporta l'obbligo automatico di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, ma il contribuente deve comunicare i nuovi codici in occasione della prima dichiarazione di variazione presentata secondo le disposizioni generali, oppure quando previsto da specifiche normative. Per chi è iscritto nel Registro delle Imprese, la comunicazione avviene tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere; gli altri contribuenti utilizzano i modelli AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti possono verificare i codici ATECO attualmente registrati in Anagrafe Tributaria accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia con credenziali SPID, CNS, CIE o Entratel/Fisconline.

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Riferimento normativo

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 24 /E Divisione Servizi Roma, 8 aprile 2025 OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 20251, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali. Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi. Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata2 del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. 1 Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it. 2 Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. 2 Comunicazione del nuovo codice attività A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate3. L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari4, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate5. IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO Federico Monaco Firmato digitalmente 3 Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025). 4 Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c). 5 Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

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La Risoluzione AdE 24/E del 2025 disciplina l'applicazione della nuova classificazione ATECO 2025 e riguarda l'aggiornamento dei codici attività in Anagrafe Tributaria, dichiarazioni IVA e comunicazioni di variazione dati secondo gli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono orientare i clienti sulla comunicazione dei nuovi codici ATECO tramite ComUnica o modelli AA, verificando la coerenza con le attività effettivamente esercitate e rispettando i termini di adeguamento dal 1° aprile 2025.

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