Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato- articolo 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato- articolo 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 64/E
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 7 ottobre 2020
OGGETTO:Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei
trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo
spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato-
articolo 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’interpello in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La Regione alfa (di seguito ‘Regione’) chiede di conoscere quale sia il
trattamento fiscale dei contributi finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici,
calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali
cessati dal mandato.
A tal fine, rappresenta che il nuovo ordinamento giuridico, a seguito di
quanto disposto dall’articolo 14 comma 1, lettera f) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), come
modificato dall’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145),
prevede per tutti i vitalizi/indennità a carattere differito, il sistema di calcolo
contributivo in forza del quale l’importo spettante è commisurato ai contributi
versati dal soggetto percettore e dall’ente di appartenenza.
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In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto della Regione,
la legge regionale disciplina l’indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i
rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria
competenza forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri
cessati dal mandato.
L’articolo 10-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 prevede che “con
legge regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione ai consiglieri e (…)
assessori, cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un
trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti
per la Camera dei deputati”.
In attuazione della specifica disciplina sopra richiamata, la ‘Regione’ intende
istituire ex novo un trattamento economico differito a carattere contributivo per i
consiglieri e assessori cessati dal mandato, in considerazione dell’art. 9 comma 7
dello Statuto della Regione e dell’art. 10-bis, comma 3 della citata legge regionale
n.3 del 2009.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, la ‘Regione’ ha
specificato che:
- il trattamento economico in esame si collega ad una indennità di carica
goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico per la funzione, tra l’altro,
di Presidente del Consiglio e Consigliere Regionale. I Consiglieri Regionali non
sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione. Tale
indennità nei suoi presupposti e nelle sue finalità ha connotazioni distinte da quelle
proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e si configura
come indennità correlata alla cessazione della carica (cita in proposito, la sentenza
della Corte Costituzionale n. 289 del 1994; Cass. Civ. Sez. V n. 7631 del 2017;
risoluzione n. 262/E del 2009);
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- la base imponibile contributiva è pari all’indennità di carica lorda nella
misura di cui all’articolo 3, comma 1 della citata legge regionale n. 3 del 2009 con
esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese per
l’esercizio del mandato. La quota di contributo a carico del Consigliere è pari
all’8,80 per cento della base imponibile e la quota a carico della Regione è pari al
2,75 volte la quota a carico del Consigliere;
- la quota di contributo a carico della ‘Regione’, in analogia a quanto accade
per la spesa inerente l’indennità di cui all’articolo 26 della predetta legge regionale,
confluirà in apposito accantonamento del bilancio regionale coerentemente al punto
5.2 lettera I) dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- tale quota di contribuzione è a carico della ‘Regione’ ed è pari a 2,75 volte
quella versata dal Consigliere sulla quale l’Istante non opera alcuna decurtazione al
momento dell’accantonamento di quanto spettante, medio tempore, ai consiglieri a
titolo di indennità di carica di cui all’articolo 3 della legge regionale in esame.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i
Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con
metodo di calcolo contributivo, la ‘Regione’ chiede quale sia il corretto trattamento
fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico
del consigliere.
Al riguardo, la ‘Regione’ evidenzia che mentre il trattamento fiscale della
quota di contributo a carico del Consigliere, è stato già oggetto di interpretazioni
giurisprudenziali e di prassi (cfr. sentenza della Corte Costituzionale del 13 luglio
1994, n. 289), non vi risultano chiarimenti sul trattamento fiscale della quota
contributiva a carico della ‘Regione’ in esame.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L’istante ritiene che le quote di contribuzione versate dalla ‘Regione’ a favore
dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a
carattere differito - determinato con il metodo di calcolo contributivo pari a 2,75
volte la quota a carico del soggetto - debbano godere del regime di esenzione di cui
all’articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il
reddito del Consigliere e Assessore.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In relazione al trattamento fiscale dell’assegno vitalizio, l’articolo 50, comma
1, lett. g), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (di seguito TUIR), stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente “le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114
e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica”.
Con la risoluzione 26 ottobre 2009, n. 262/E, è stato chiarito che il regime
impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva fa sì che
essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici, bensì come
una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica.
In forza del rinvio contenuto nell’art. 52, comma 1, del TUIR, ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’art. 51
del TUIR relative ai redditi di lavoro dipendente, salvo, tuttavia, quanto
espressamente previsto, per i redditi assimilati in esame, nel comma 2, lett. b), del
medesimo art. 52.
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Per effetto di tale ultima disposizione gli assegni in questione “sono
assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a
trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”, prevedendo,
pertanto, l’indeducibilità dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per
quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie [(cfr. art. 10, lett. e), del TUIR)].
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie occorre richiamare l’articolo
14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965
e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo cui le
Regioni ed le Province autonome di Trento e Bolzano “provvedono a rideterminare
entro il 30 maggio 2019 (...) la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi
già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della
regione, di consigliere regionale o di assessore regionale” (articolo 1, comma 965).
Le disposizioni normative richiamate statuiscono modifiche al trattamento
previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle
Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che
abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di
Assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base
dei criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni o, in assenza,
sulla base del metodo contributivo (Camera dei deputati Servizio Studi).
Nel quadro di tali misure è stato adottata dalla ‘Regione’ Istante la legge
regionale 31 maggio 2019, n. 27 che ha disciplinato il “trattamento economico
collegato ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato
pubblico” e “quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente
versato dal consigliere” (cfr. punto 4 del preambolo).
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la
circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in
conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo
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il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e
vitalizi” (cfr. Dossier A.C.1334-b). Detto trattamento, maturato sulla base della
contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto,
riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da
“pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime,
con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento
economico percepito a fine mandato dai consiglieri.
Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico
della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili
all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, si osserva
che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in
relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i
redditi di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 326 del 1997, confermando la validità
della risoluzione n. 8/126 del 1977).
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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