Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 99/2000
Consulenza Giuridica - Circolare n. 99 del 2000 - Credito d'imposta ex art. 165 TUIR - Imposte estere pagate da consorzio - Detraibilità pro-quota per le imprese consorziate
Riferimento normativo
Consulenza Giuridica - Circolare n. 99 del 2000 - Credito d'imposta ex art. 165 TUIR - Imposte estere pagate da consorzio - Detraibilità pro-quota per le imprese consorziate - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 368/E
Roma, 3 ottobre 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Consulenza Giuridica - Circolare n. 99 del 2000 - Credito d'imposta
ex art. 165 TUIR - Imposte estere pagate da consorzio - Detraibilità
pro-quota per le imprese consorziate
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’articolo 165 del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il
seguente
QUESITO
L’Associazione ALFA ha chiesto alla scrivente di pronunciarsi in merito alle
modalità di applicazione del credito d’imposta per imposte estere, nei rapporti tra
consorzi e imprese consorziate.
Il quesito si riferisce, in particolare, ai consorzi con attività esterna costituiti tra
imprese italiane per la conclusione – in nome del consorzio ma per conto delle
imprese consorziate – di un contratto di appalto avente ad oggetto la
realizzazione di un’opera situata all’estero. Si tratta di una tipologia di consorzio
molto diffusa nel settore delle grandi opere, ove la complessità dell’oggetto da
realizzare comporta la necessità che più imprese, ciascuna dotata di elevata
specializzazione in un determinato settore, combinino le rispettive competenze e
si presentino al cliente unitariamente.
Con riferimento a tale ipotesi l’istante fa presente che qualora una parte delle
attività necessarie per l’assolvimento delle obbligazioni assunte dal consorzio
mediante la sottoscrizione del contratto di appalto sia concretamente eseguita
all’estero ed ivi configuri l’esistenza di una stabile organizzazione, lo Stato
estero potrebbe assoggettare ad imposta i redditi derivanti dalla citata attività.
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Si pone pertanto il problema di stabilire in che modo possa trovare applicazione
l’art. 165 del TUIR, recante la disciplina del credito per le imposte pagate
all’estero.
Infatti, mentre nello Stato estero le imposte sono pagate dal consorzio (che
assume la qualifica di soggetto passivo con riferimento ai redditi ivi prodotti), nel
nostro ordinamento il consorzio, pur rivestendo la qualifica di soggetto passivo
IRES (art. 73, comma 2, del TUIR), ha un reddito imponibile tendenzialmente
nullo per effetto del “ribaltamento” pro-quota alle consorziate dei ricavi derivanti
dal contratto stipulato con il soggetto terzo, nonché dei costi derivanti dalla
gestione del consorzio.
Conseguentemente, nell’ipotesi (ricorrente) in cui il consorzio abbia un reddito
pari a zero e, dunque, non debba pagare imposte in Italia, sorgono alcuni
problemi sulle modalità di applicazione dell’art. 165 del TUIR, il quale prevede
che nel caso di redditi prodotti all’estero da un soggetto residente ed ivi
assoggettati a tassazione, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi
sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che in presenza di un consorzio con attività esterna (costituito da
imprese italiane per la conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la
realizzazione di un’opera all’estero), le imposte estere eventualmente pagate dal
consorzio sul reddito derivante dall’attività ivi svolta siano ammesse in
detrazione pro-quota dall’imposta netta dovuta dalle imprese consorziate (nei
limiti ed alle condizioni di cui all’art. 165 del TUIR).
Tale soluzione, a giudizio dell’Associazione istante, si giustifica in virtù
del principio generale – desumibile dalla normativa che disciplina il credito
d’imposta con riferimento ai soggetti fiscalmente trasparenti (art. 165, comma 9,
del TUIR) – secondo cui, ogniqualvolta si verifica uno “sdoppiamento” tra il
soggetto in capo al quale il reddito è effettivamente sottoposto ad imposizione ed
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il soggetto che formalmente subisce il prelievo all’estero, tale credito spetta al
soggetto nei cui confronti il reddito è sottoposto ad imposizione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo, si osserva che ai fini della risoluzione del caso è opportuno
premettere alcuni cenni sulla natura e sulla disciplina civilistica dei consorzi.
Ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, la causa del contratto di consorzio è la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate e
l’istituzione di un’organizzazione comune si pone come mezzo per l’attuazione
dello scopo consortile. Il consorzio, quindi, rappresenta uno strumento di
collaborazione generale tra imprese, volto a realizzare le più razionali ed
opportune sinergie.
E’ del tutto evidente che il consorzio, sebbene sia (al pari delle società) soggetto
commerciale, persegue tuttavia una funzione diversa da quella propria delle
società commerciali.
Il consorzio, infatti, pur essendo costituito per l’esercizio di un’attività d’impresa,
non ha fine di lucro ma persegue uno scopo mutualistico. E tale scopo non viene
meno nei consorzi con attività esterna, con riferimento ai quali la dottrina ha
ammesso la produzione di un utile, a condizione che la stessa si realizzi in via
meramente secondaria ed eventuale.
Tali consorzi, regolati negli artt. 2612 e seguenti del codice civile, sono
caratterizzati dalla circostanza che alcune delle funzioni imprenditoriali proprie
di ciascun consorziato vengono affidate – per l’esercizio in esclusiva – ad un
apposito ufficio, destinato a svolgere un’attività nei confronti di terzi.
In particolare, lo strumento del consorzio con attività esterna può essere
utilizzato per l’assunzione, sia da privati che da enti pubblici, di lavori, opere e
forniture, da affidare per la relativa esecuzione alle imprese aderenti ovvero da
realizzare per conto delle imprese stesse e con organizzazione comune dei mezzi
necessari. Il consorzio, in tal caso, presta alle imprese consorziate un servizio
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commerciale (consistente nell’assunzione di contratti di appalto in nome proprio
ma per conto delle imprese stesse) e poi servizi di assistenza tecnica
(collaborazione a progetti), economica e finanziaria.
Dal fatto che il consorzio stipuli i contratti in nome proprio deriva che, nei
rapporti esterni, appaltatore è il solo consorzio; dal fatto che il consorzio agisca,
sebbene in nome proprio, per conto e nell’interesse delle imprese aderenti deriva
che, nei rapporti interni, appaltatori sono solo le imprese.
E’ opportuno evidenziare che non c’è una duplicità di contratti di appalto (un
appalto del soggetto appaltante al consorzio e un subappalto del consorzio alle
imprese consorziate) ma un unico contratto d’appalto che il consorzio stipula in
nome proprio, ma per conto delle imprese aderenti. Inoltre, il vincolo in forza del
quale le singole imprese danno esecuzione agli appalti stipulati dal consorzio
risiede nello stesso rapporto consortile.
In pratica, col contratto di consorzio le singole imprese aderenti conferiscono agli
organi consortili l’incarico, da un lato, di assumere appalti per loro conto e in
nome del consorzio, dall’altro, di provvedere alla distribuzione - alle varie
consorziate - dei lavori da eseguire. Allo stesso tempo esse si impegnano, per i
lavori loro assegnati, a rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute (o, a
seconda dei casi, a sostenerle direttamente) e a sollevarlo da ogni rischio inerente
all’esecuzione dell’appalto.
Si osserva infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza, il rischio dell’affare
concluso dal consorzio incombe sull’impresa assegnataria, tenuta a renderne
indenne il consorzio (Cass., 16 novembre 1983, n. 6822).
Ciò trova conferma nell’art. 2615, comma 2, il quale stabilisce che “per le
obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati
rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile”. Con tale norma il
legislatore ha inteso derogare al principio generale espresso dall’art. 1705 del
codice civile - in base al quale il mandatario senza rappresentanza acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi - proprio al
fine di rendere rilevante anche all’esterno l’interna imputazione del rischio
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d’impresa alle singole consorziate. In altri termini, in presenza di un consorzio
che ha assunto obbligazioni per conto delle singole consorziate, l’obbligazione
sorge direttamente in capo ad esse, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro
interesse (Cass. 27 settembre 1997, n. 9509).
Per quanto concerne, poi, i diritti derivanti dal contratto concluso dal consorzio,
si osserva che il comma 2 del citato art. 1705 del codice civile prevede la facoltà,
per il mandante, di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito
derivanti dall’esecuzione del mandato.
In proposito la giurisprudenza ha chiarito che “il diritto di credito insorto da un
contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza è acquisito nel
patrimonio dal mandante al momento stesso del suo sorgere e, pertanto, non è
configurabile un successivo trasferimento di quello stesso diritto al mandante ad
opera del mandatario” (Cass. 10 ottobre 1975, n. 3230).
In linea con tale impostazione è stato inoltre affermato che “la facoltà del
mandante di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti
dall’esecuzione del mandato non è condizionata dall’inerzia o anche solo dalla
negligenza del mandatario nella tutela dei propri diritti verso i terzi contraenti.
L’esito favorevole dell’azione si acquisisce direttamente al patrimonio del
mandante, agendo egli in via diretta e non surrogatoria” (Cass. 10 maggio 1965,
n. 879).
Applicando tali principi al caso del consorzio, è possibile affermare che il diritto
delle consorziate alla percezione dei compensi ritraibili dalla commessa spetta
alle stesse a titolo originario e non derivato, in quanto il consorzio introita le
somme in qualità di mandatario e quindi per conto e nell’interesse delle società
mandanti.
Alla stessa conclusione si giunge valorizzando la funzione del consorzio quale
soggetto che, a differenza delle società, non mira a produrre un utile da ripartire
successivamente tra i soci, bensì persegue uno scopo mutualistico.
Ciò comporta, come sostenuto dalla scrivente nella risoluzione n. 888 del 30
maggio 1986, che il consorzio, a differenza della società, “non deve conseguire
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l’utile né correre l’alea dell’opera, per poi dividerlo tra le imprese consorziate,
ma deve restare estraneo al risultato - in utile o in perdita - dell’affare, risultato
che deve invece prodursi direttamente in capo alle imprese consorziate”.
In coerenza con tale impostazione, il rendiconto del consorzio (che assolve
sostanzialmente alla funzione di conto economico) non sarà influenzato dai
compensi corrisposti dall’ente appaltante come corrispettivo dei lavori eseguiti.
Tali somme, infatti, come chiarito dalla scrivente nella risoluzione n. 1450 del 14
ottobre 1976, “non costituiscono ricavi per il consorzio, bensì sono ricavo per le
singole imprese consorziate nei limiti della quota ad esse spettante”. Le stesse,
contrapponendosi ai costi per la realizzazione dei lavori (che le società
consorziate, a seconda dei casi, sostengono direttamente o sotto forma di
contributi ordinari di esercizio versati al consorzio) fanno sì che “il risultato
positivo o negativo dell’appalto si realizzi direttamente in capo alle singole
imprese consorziate” (risoluzione 30 maggio 1986, n. 888).
In altri termini, avendo il consorzio uno scopo mutualistico ed agendo lo stesso
come mandatario (seppur senza rappresentanza) delle imprese consorziate, gli
effetti economici e reddituali dell’attività posta in essere in esecuzione dei
contratti di appalto dallo stesso conclusi “si producono direttamente ed
esclusivamente in capo alle consorziate” (risoluzione n. 377 del 2 dicembre
2002).
Alla luce di tali considerazioni è possibile dare risposta positiva al quesito posto
dall’Associazione istante con riferimento al credito per le imposte pagate
all’estero dal consorzio.
Si osserva, infatti, che ai sensi dell’art. 165, co. 1, del TUIR, presupposto
fondamentale per il riconoscimento del credito d’imposta estero è il concorso dei
redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito complessivo del soggetto
residente, in capo al quale gli stessi sono sottoposti a tassazione nel nostro Paese.
Come riferito nell’istanza, la tassazione all’estero si verifica ogniqualvolta
l’esecuzione dell’appalto assunto dal consorzio richieda lo svolgimento di attività
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nello Stato estero, con modalità tali da configurare l’esistenza di una stabile
organizzazione.
Le imposte estere, dunque, si riferiscono al reddito derivante dalle attività poste
in essere dalle consorziate per dare esecuzione concreta al contratto di appalto
concluso dal consorzio. Tale reddito, come illustrato sopra, si produce
direttamente ed originariamente in capo alle imprese consorziate e concorre,
pertanto, alla formazione del reddito complessivo delle stesse (e non a quello del
consorzio).
Conseguentemente, si ritiene corretto sostenere che il credito per le imposte
pagate all’estero dal consorzio, sul reddito derivante dalle opere di esecuzione
dell’appalto, spetti alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di
partecipazione agli utili.
Tale credito, per la determinazione del quale si applicano le regole dettate
dall’art. 165 del TUIR, dovrà essere calcolato da ciascuna società consorziata in
base alla propria posizione reddituale e sarà scomputato dall’imposta netta dalle
stesse dovuta sul proprio reddito complessivo, alla cui formazione ha concorso il
reddito prodotto all’estero.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 18 maggio 2000.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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