Quali sono le modalità di compilazione della casella 2 del DAU per le importazioni in Lombardia ed Emilia Romagna fino al 31 luglio 2020?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 1/2020 introduce una proroga straordinaria dell'obbligo di compilazione della casella 2 del DAU (Documento Amministrativo Unico) fino al 31 luglio 2020, limitatamente alle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, a causa dell'emergenza COVID-19. La misura si applica agli operatori doganali allocati in queste zone, rappresentando una gradualità nella conformazione agli obblighi dichiarativi per i nodi logistici più colpiti dalla pandemia. Quando la casella 2 viene compilata, deve contenere specifici dati del cedente estero: il paese del codice fiscale/partita IVA deve essere diverso da "IT", mentre il nome/ragione sociale, l'indirizzo e la città devono riportare la data "31072020", il CAP deve essere "00000" e il paese deve essere "IT". È importante sottolineare che questa proroga non si applica alle operazioni doganali direttamente riconducibili all'emergenza COVID-19, che rimangono soggette alle disposizioni ordinarie.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DT I – Decorrenza obbligo di compilazione casella 2 del DAU – proroga al 31 luglio per Lombardia ed Emilia Romagna – pdf — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE TERRITORIALE I
DIREZIONE TERRITORIALE VII
Prot.: 14903 / RU / DTI Milano - Bologna, 5 maggio 2020
CIRCOLARE N. 1 / 2020
DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE.
OBBLIGO DI COMPILAZIONE DELLA CASELLA N. 2 DEL D.A.U.
EMERGENZA COVID-19.
Considerata l’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, e valutate le proposte delle Associazioni di
Categoria con particolare riferimento al nodo logistico lombardo-emiliano, e preso atto di quanto
deciso durante la Conferenza dei Direttori di ADM del 4 maggio u.s., si dispone, per le regioni della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, in un’ottica di gradualità della conformazione da parte degli
operatori allocati nelle zone più colpite, la proroga al 31.07 p.v. della decorrenza dell’obbligo di
compilazione della casella n. 2 del D.A.U.
La proroga in argomento non ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili
all’emergenza COVID-19.
La casella 2 del DAU sarà compilata come segue:
- Paese del CF/Piva del cedente estero: indicare un codice paese diverso da “IT” (e.g.: il codice del
paese di provenienza)
- Codice fiscale/Partita IVA del cedente estero
Nome/Ragione sociale: “31072020”
o
Indirizzo: “31072020”
o
CAP: “00000”
o
Città: “31072020”
o
Paese: “IT”
o
DIREZIONE TERRITORIALE I DIREZIONE TERRITORIALE VII
Il Direttore Il Direttore
Maria Preiti Franco Letrari
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM 1/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare ADM 1/2020 riguarda dichiarazioni di importazione, DAU (Documento Amministrativo Unico), operazioni doganali e obblighi dichiarativi in materia di commercio estero. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere le modalità di compilazione del DAU, le deroghe temporanee per emergenze sanitarie e le specifiche regionali per Lombardia ed Emilia Romagna, nonché le eccezioni per operazioni COVID-19.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.