Quali sono i codici tariffari corretti per classificare le mascherine facciali secondo la Circolare ADM 1/2021?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 1/2021 fornisce le linee guida per la classificazione tariffaria delle mascherine facciali impiegate nel contrasto al Covid-19, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159. La normativa si applica a tutti gli operatori che importano, esportano o commercializzano mascherine e stabilisce specifici codici di Nomenclatura Combinata e codici Taric da indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale a partire dal 1° gennaio 2021.
La classificazione dipende dalle caratteristiche qualitative e dagli standard di conformità delle mascherine. Le maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo EN149 hanno codici specifici (6307 90 93 11), così come le maschere FFP1 (6307 90 93 20) e le maschere ad uso medico secondo EN14683 (6307 90 95 11). Per le mascherine generiche realizzate in tessuto non tessuto, il codice è 6307 90 95 20, mentre per quelle fabbricate a mano o non fabbricate a mano in tessuto si utilizzano rispettivamente 6307 90 95 91 e 6307 90 95 95.
La circolare facilita la classificazione anche per mascherine conformi a standard internazionali analoghi a quelli europei, fornendo due allegati con elenchi di standard accettabili provenienti da paesi come Australia, Brasile, Cina, Giappone, Corea, Messico e Stati Uniti. Questo consente agli operatori di classificare correttamente anche prodotti conformi a normative non europee, purché equivalenti in termini di prestazioni.
Per i professionisti del settore doganale e commerciale, l'applicazione corretta di questi codici è essenziale per evitare contestazioni in sede di controllo doganale e per garantire la corretta applicazione dei dazi e delle agevolazioni tariffarie eventualmente previste.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Classificazione tariffaria di "mascherine facciali" standard di riferimento — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE GENERALE
Prot. 1 /RU Roma, 1 gennaio 2021
CIRCOLARE N. 1/2021
CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DI “MASCHERINE FACCIALI”
STANDARD DI RIFERIMENTO
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159[1] della Commissione del 16 dicembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 431 del 21 dicembre 2020,
reca un emendamento all’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.
Come proposto ai competenti Servizi della Commissione europea (DG TAXUD) dall’Italia,
con lettera di questa Agenzia prot. 144703/RU del 15 maggio u.s., alle mascherine facciali
impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti, in base alle loro caratteristiche
qualitative, specifici codici sia di Nomenclatura Combinata sia Taric statistici, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione
doganale.
Al fine di fornire delle linee guida per la classificazione delle “mascherine facciali” si
forniscono i seguenti elementi conoscitivi.
SOTTOVOCE TIPOLOGIA DI MERCE
6307 90 93 11 maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard
EN149, realizzate in tessuto non tessuto
(TNT)
6307 90 93 19 altre maschere aventi caratteristiche simili
alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una
norma analoga alla EN 149, realizzate in
tessuto non tessuto (TNT)
6307 9093 20 maschere FFP1 secondo lo standard EN149
e le altre maschere aventi caratteristiche
simili alle FFP1 conformemente ad una
norma analoga alla EN 149, realizzate in
tessuto non tessuto (TNT)
6307 9093 90 maschere filtranti (FFP) secondo la norma
EN149 e le altre maschere conformi ad una
norma analoga, realizzate in tessuto
[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2159&from=IT
AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA
DIREZIONE GENERALE
6307 90 95 11 Maschere facciali ad uso medico secondo la
norma EN14683, realizzate in tessuto non
tessuto (TNT)
6307 90 95 19 altre maschere conformi ad una norma
analoga a quella per le maschere facciali ad
uso medico, realizzate in tessuto non tessuto
(TNT)
6307 9095 20 mascherine generiche, realizzate in tessuto
non tessuto (TNT)
6307 9095 91 mascherine generiche fabbricate a mano,
realizzate in tessuto
6307 9095 95 mascherine generiche non fabbricate a
mano, realizzate in tessuto
Al fine di agevolare la classificazione delle sottovoci 6307 90 93 19 e 6307 90 95 19, la
Commissione Europea ha fornito due elenchi indicativi di standard simili a quelli europei
EN149{2} ed EN14683{3}.
Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) e del
database TARIC, aggiornato con i suddetti codici dai competenti Servizi della Commissione
(DG TAXUD).
Il Direttore Generale
Marcello Minenna
{2} Cfr. Allegato n. 1
{3} Cfr. Allegato n. 2
AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA
DIREZIONE GENERALE
ALLEGATO 1
Country Performance Standard Acceptable Product Classification
Australia AS/NZS 1716:2012 P2
P3
Brazil ABNT/NBR 13698:2011 PFF2
PFF3
People’s Republic of GB 2626-2006 KN/KP95
China GB 2626-2019
KN/KP100
GB19083-2010 Grade 1, 2 and 3
Japan JMHLW-2000 DS/DL2
DS/DL3
Korea KMOEL-2017-64 Special 1st
Mexico NOM-116-2009 N95
R95
P95
N100
R100
P100
N95
US NIOSH-42CFR84 N99
N100
AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA
DIREZIONE GENERALE
ALLEGATO 2
Country Performance Standard
Australia AS4381
People’s Republic of China YY/T 0969
YY 0469
US ASTM F2100
AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA
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La Circolare ADM 1/2021 è il riferimento normativo per la classificazione tariffaria delle mascherine secondo la Nomenclatura Combinata e i codici Taric. Doganieri, importatori e commercialisti devono consultarla per applicare correttamente i codici 6307 90 93 e 6307 90 95, considerando gli standard EN149 ed EN14683 e le loro equivalenti internazionali. La normativa riguarda la dichiarazione doganale, il regime tariffario preferenziale e la corretta determinazione dei dazi all'importazione.
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