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Circolare ADM 1/2021

Classificazione tariffaria di "mascherine facciali" standard di riferimento

Pubblicato: 01/01/2021 In vigore dal: 01/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono i codici tariffari corretti per classificare le mascherine facciali secondo la Circolare ADM 1/2021?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 1/2021 fornisce le linee guida per la classificazione tariffaria delle mascherine facciali impiegate nel contrasto al Covid-19, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159. La normativa si applica a tutti gli operatori che importano, esportano o commercializzano mascherine e stabilisce specifici codici di Nomenclatura Combinata e codici Taric da indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale a partire dal 1° gennaio 2021.

La classificazione dipende dalle caratteristiche qualitative e dagli standard di conformità delle mascherine. Le maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo EN149 hanno codici specifici (6307 90 93 11), così come le maschere FFP1 (6307 90 93 20) e le maschere ad uso medico secondo EN14683 (6307 90 95 11). Per le mascherine generiche realizzate in tessuto non tessuto, il codice è 6307 90 95 20, mentre per quelle fabbricate a mano o non fabbricate a mano in tessuto si utilizzano rispettivamente 6307 90 95 91 e 6307 90 95 95.

La circolare facilita la classificazione anche per mascherine conformi a standard internazionali analoghi a quelli europei, fornendo due allegati con elenchi di standard accettabili provenienti da paesi come Australia, Brasile, Cina, Giappone, Corea, Messico e Stati Uniti. Questo consente agli operatori di classificare correttamente anche prodotti conformi a normative non europee, purché equivalenti in termini di prestazioni.

Per i professionisti del settore doganale e commerciale, l'applicazione corretta di questi codici è essenziale per evitare contestazioni in sede di controllo doganale e per garantire la corretta applicazione dei dazi e delle agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

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Riferimento normativo

Classificazione tariffaria di "mascherine facciali" standard di riferimento — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE GENERALE Prot. 1 /RU Roma, 1 gennaio 2021 CIRCOLARE N. 1/2021 CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DI “MASCHERINE FACCIALI” STANDARD DI RIFERIMENTO Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159[1] della Commissione del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 431 del 21 dicembre 2020, reca un emendamento all’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune. Come proposto ai competenti Servizi della Commissione europea (DG TAXUD) dall’Italia, con lettera di questa Agenzia prot. 144703/RU del 15 maggio u.s., alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti, in base alle loro caratteristiche qualitative, specifici codici sia di Nomenclatura Combinata sia Taric statistici, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale. Al fine di fornire delle linee guida per la classificazione delle “mascherine facciali” si forniscono i seguenti elementi conoscitivi. SOTTOVOCE TIPOLOGIA DI MERCE 6307 90 93 11 maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 90 93 19 altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 9093 20 maschere FFP1 secondo lo standard EN149 e le altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP1 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 9093 90 maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto [1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2159&from=IT AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA DIREZIONE GENERALE 6307 90 95 11 Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 90 95 19 altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 9095 20 mascherine generiche, realizzate in tessuto non tessuto (TNT) 6307 9095 91 mascherine generiche fabbricate a mano, realizzate in tessuto 6307 9095 95 mascherine generiche non fabbricate a mano, realizzate in tessuto Al fine di agevolare la classificazione delle sottovoci 6307 90 93 19 e 6307 90 95 19, la Commissione Europea ha fornito due elenchi indicativi di standard simili a quelli europei EN149{2} ed EN14683{3}. Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) e del database TARIC, aggiornato con i suddetti codici dai competenti Servizi della Commissione (DG TAXUD). Il Direttore Generale Marcello Minenna {2} Cfr. Allegato n. 1 {3} Cfr. Allegato n. 2 AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 1 Country Performance Standard Acceptable Product Classification Australia AS/NZS 1716:2012 P2 P3 Brazil ABNT/NBR 13698:2011 PFF2 PFF3 People’s Republic of GB 2626-2006 KN/KP95 China GB 2626-2019 KN/KP100 GB19083-2010 Grade 1, 2 and 3 Japan JMHLW-2000 DS/DL2 DS/DL3 Korea KMOEL-2017-64 Special 1st Mexico NOM-116-2009 N95 R95 P95 N100 R100 P100 N95 US NIOSH-42CFR84 N99 N100 AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 2 Country Performance Standard Australia AS4381 People’s Republic of China YY/T 0969 YY 0469 US ASTM F2100 AGENZIA ADM - PIAZZA MASTAI, 12 - 00153 ROMA

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La Circolare ADM 1/2021 è il riferimento normativo per la classificazione tariffaria delle mascherine secondo la Nomenclatura Combinata e i codici Taric. Doganieri, importatori e commercialisti devono consultarla per applicare correttamente i codici 6307 90 93 e 6307 90 95, considerando gli standard EN149 ed EN14683 e le loro equivalenti internazionali. La normativa riguarda la dichiarazione doganale, il regime tariffario preferenziale e la corretta determinazione dei dazi all'importazione.

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