Circolare ADM In vigore

Circolare ADM 1101/2012

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012) – pdf (850 KB)

Pubblicato: 28/12/2012 In vigore dal: 28/12/2012 Documento ufficiale

Riferimento normativo

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012) – pdf (850 KB) – Pubblicata il 28/12/2012 — Sezione: dogane

Testo normativo

Circolare n.22/D Roma, 28 dicembre 2012 Protocollo: 144003 Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell’Agenzia delle Dogane Rif.: LORO SEDI Allegati: 1 Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza: Al Ministero delle Attività Produttive Direzione generale per la politica comunitaria e la competitività ROMA Al Ministero delle Politiche Agricole Direzione generale politiche comunitarie e internazionali di mercato ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile, 51 00162 ROMA Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli SEDE Alla Direzione Centrale Analisi Merceologiche e Laboratori Chimici SEDE Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso SEDE All’Ufficio Audit Interno SEDE DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine 00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39065024 5075 – Fax +39065024 5222 e-mail: dogane.tributi.regimi@fagenziadogane.it Alla Camera di Commercio Internazionale - Sezione Italiana Via XX Settembre, 5 00187 - ROMA Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana Viale dell'Astronomia, 30 00144 - ROMA Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura C.so Vittorio Emanuele, 101 00186 - ROMA Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi P.zza G. Belli, 2 00153 - ROMA All'Unione Petrolifera Via Giorgione, 129 00147 - ROMA All’Assocostieri Via di Vigna Murata, 40 00143 – Roma All'E.N.I P.zza Enrico Mattei, 1 00144 - ROMA Alla Federchimica/Assospecifici Via G. da Procida, 11 MILANO All'Unione Italiana Camere di Commercio, Industria ed Artigianato Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 ROMA 2 Alla Federazione Nazionale Spedizionieri Italiani Via Postumia, 3 00198 – ROMA All’Assocad Via Traversa, 3 57100 LIVORNO Alla Confederazione Generale Traffico e Trasporti Via Panama, 62 00198 - ROMA OGGETTO: Regolamento (UE) n.1101/2012 della Commissione recante modifica al Regolamento (CEE) n. 2454/93 allegato 72 - (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012). Il Regolamento (UE) n.1101del 26.11.2012 della Commissione ha modificato l’allegato 72 del Reg. to CEE 2454/93 introducendo due nuovi punti il 14 a e il 14 b riguardanti le operazioni di manipolazioni usuali. La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria a seguito della variazione tariffaria entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (Reg.to n.1006/2011che ha cambiato l’allegato I del Reg.to CEE del Consiglio n.2658/87) con la quale è stato introdotto, per fini statistici, un codice di nomenclatura diverso per gli oli da gas e oli combustibili contenenti biodiesel (CNC da 2710 2011 a 2710 2019 e CNC da 2710 2031 a 2710 2039) e gli oli da gas e oli combustibili non contenenti biodiesel (CNC da 2710 1943 a 2710 1948 e da CNC 2710 1962 a 2710 1968). Tale variazione tariffaria ha comportato difficoltà nell’ipotesi di stoccaggio dei prodotti in questione nello stesso serbatoio all’interno del deposito doganale in quanto si ottengono delle miscelazioni (involontarie o volontarie) che determinano una classificazione diversa del prodotto ottenuto. Le predette miscelazioni non sono autorizzabili come manipolazioni usuali in base al punto 14 dell’allegato 72 del Reg.to CEE 2454/93 in quanto le operazioni in parola sono possibili solo se non comportano un cambiamento del codice di nomenclatura combinata del prodotto ottenuto (a parte le ipotesi in cui ciò è esplicitamente previsto dall’allegato 72 sopra citato). 3 Al fine di superare tale problematica i Servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno introdurre i citati punti 14 a) e 14 b) nell’allegato 72 i quali contengono, per tali prodotti, una deroga alla regola sopra indicata. In particolare, al punto 14 a) è stata prevista la possibilità di miscelare gli oli da gas o gli oli combustibili contenenti biodiesel con gli oli da gas o gli oli combustibili non contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, al fine di ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza cambiare la natura delle merci, anche se ciò comporta una modifica del codice di nomenclatura combinata a otto cifre. Al punto 14 b) è stata prevista la possibilità di miscelare prodotti appartenenti a capitoli diversi anche se in quantità limitate. In particolare è possibile miscelare gli oli da gas o gli oli combustibili (capitolo 27 della NC) con biodiesel (capitolo 38 della NC), a condizione che la miscela stessa contenga meno dello 0,5%1 di biodiesel in volume. Allo stesso modo sarà possibile miscelare biodiesel con oli da gas o oli combustibili purché la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o di oli combustibili in volume. La modifica in parola entra in vigore con effetto retroattivo alla data del 1° gennaio 2012 al fine di estinguere le obbligazioni doganali eventualmente sorte nello stoccaggio dei suddetti prodotti nei depositi doganali a seguito della modifica tariffaria sopra citata. Il Direttore Centrale ad interim f.to Ing. Walter De Santis “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93” 1 Tale percentuale è stata prevista dal Reg.to (UE) n.1113/2012 con il quale è stata apportata una modifica alle note complementari del capitolo 27, sezione V, parte 2 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del Reg.to CEE n.2658/87. 4 L 327/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, rio il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispet­ tivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili. visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot­ tobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario ( 1) , in particolare l’articolo 247, (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ). considerando quanto segue: (5) La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retro­ (1) Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. attivo per permettere di estinguere le obbligazioni doga­ 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, nali contratte dal 1 o gennaio 2012 a causa dell’introdu­ che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. zione dei nuovi codici NC. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffa­ ria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 2 ), si appli­ cano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combu­ (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi stibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono riper­ al parere del comitato del codice doganale, cuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune ope­ razioni di miscelatura secondo il regime di deposito do­ HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cam­ biamento del codice NC a otto cifre. Articolo 1 L’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato (2) Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile conformemente all’allegato del presente regolamento. continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della Articolo 2 NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno zone franche come prima dell’entrata in vigore del rego­ lamento (UE) n. 1006/2011 il 1 o gennaio 2012. successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (3) La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessa­ Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2012. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. ( 2 ) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1. ( 3 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. 27.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/19 ALLEGATO Nell’allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter: «14 bis. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. 14 ter. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.»

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