Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM 1101/2012
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012) – pdf (850 KB)
Riferimento normativo
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012) – pdf (850 KB) – Pubblicata il 28/12/2012 — Sezione: dogane
Testo normativo
Circolare n.22/D
Roma, 28 dicembre 2012
Protocollo: 144003 Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/Provinciali
dell’Agenzia delle Dogane
Rif.:
LORO SEDI
Allegati: 1 Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica
comunitaria e la competitività
ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole
Direzione generale politiche comunitarie e
internazionali di mercato
ROMA
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA
Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli
SEDE
Alla Direzione Centrale Analisi
Merceologiche e Laboratori
Chimici
SEDE
Alla Direzione Centrale Affari
Giuridici e Contenzioso
SEDE
All’Ufficio Audit Interno
SEDE
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine
00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39065024 5075 – Fax +39065024 5222 e-mail: dogane.tributi.regimi@fagenziadogane.it
Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA
Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA
All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA
All’Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 – Roma
All'E.N.I
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA
Alla Federchimica/Assospecifici
Via G. da Procida, 11
MILANO
All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
2
Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 – ROMA
All’Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO
Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA
OGGETTO: Regolamento (UE) n.1101/2012 della Commissione recante
modifica al Regolamento (CEE) n. 2454/93 allegato 72 - (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012).
Il Regolamento (UE) n.1101del 26.11.2012 della Commissione ha modificato
l’allegato 72 del Reg. to CEE 2454/93 introducendo due nuovi punti il 14 a e il 14
b riguardanti le operazioni di manipolazioni usuali.
La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria a seguito della
variazione tariffaria entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (Reg.to n.1006/2011che ha
cambiato l’allegato I del Reg.to CEE del Consiglio n.2658/87) con la quale è stato
introdotto, per fini statistici, un codice di nomenclatura diverso per gli oli da gas e
oli combustibili contenenti biodiesel (CNC da 2710 2011 a 2710 2019 e CNC da
2710 2031 a 2710 2039) e gli oli da gas e oli combustibili non contenenti biodiesel
(CNC da 2710 1943 a 2710 1948 e da CNC 2710 1962 a 2710 1968).
Tale variazione tariffaria ha comportato difficoltà nell’ipotesi di stoccaggio dei
prodotti in questione nello stesso serbatoio all’interno del deposito doganale in
quanto si ottengono delle miscelazioni (involontarie o volontarie) che determinano
una classificazione diversa del prodotto ottenuto.
Le predette miscelazioni non sono autorizzabili come manipolazioni usuali in
base al punto 14 dell’allegato 72 del Reg.to CEE 2454/93 in quanto le operazioni
in parola sono possibili solo se non comportano un cambiamento del codice di
nomenclatura combinata del prodotto ottenuto (a parte le ipotesi in cui ciò è
esplicitamente previsto dall’allegato 72 sopra citato).
3
Al fine di superare tale problematica i Servizi della Commissione hanno
ritenuto opportuno introdurre i citati punti 14 a) e 14 b) nell’allegato 72 i quali
contengono, per tali prodotti, una deroga alla regola sopra indicata.
In particolare, al punto 14 a) è stata prevista la possibilità di miscelare gli oli da
gas o gli oli combustibili contenenti biodiesel con gli oli da gas o gli oli
combustibili non contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, al fine
di ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza cambiare la
natura delle merci, anche se ciò comporta una modifica del codice di nomenclatura
combinata a otto cifre.
Al punto 14 b) è stata prevista la possibilità di miscelare prodotti appartenenti a
capitoli diversi anche se in quantità limitate. In particolare è possibile miscelare gli
oli da gas o gli oli combustibili (capitolo 27 della NC) con biodiesel (capitolo 38
della NC), a condizione che la miscela stessa contenga meno dello 0,5%1 di
biodiesel in volume. Allo stesso modo sarà possibile miscelare biodiesel con oli da
gas o oli combustibili purché la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli
da gas o di oli combustibili in volume.
La modifica in parola entra in vigore con effetto retroattivo alla data del 1°
gennaio 2012 al fine di estinguere le obbligazioni doganali eventualmente sorte
nello stoccaggio dei suddetti prodotti nei depositi doganali a seguito della modifica
tariffaria sopra citata.
Il Direttore Centrale ad interim
f.to Ing. Walter De Santis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”
1 Tale percentuale è stata prevista dal Reg.to (UE) n.1113/2012 con il quale è stata
apportata una modifica alle note complementari del capitolo 27, sezione V, parte 2 della
nomenclatura combinata di cui all’allegato I del Reg.to CEE n.2658/87.
4
L 327/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2012
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA, rio il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia,
tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta
dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispet
tivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili.
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot
tobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario ( 1) ,
in particolare l’articolo 247, (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ).
considerando quanto segue:
(5) La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retro
(1) Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. attivo per permettere di estinguere le obbligazioni doga
1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, nali contratte dal 1 o gennaio 2012 a causa dell’introdu
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n.
zione dei nuovi codici NC.
2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffa
ria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 2 ), si appli
cano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combu (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
stibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono riper al parere del comitato del codice doganale,
cuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune ope
razioni di miscelatura secondo il regime di deposito do
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
ganale e nelle zone franche non sono più permesse come
«manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cam
biamento del codice NC a otto cifre. Articolo 1
L’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato
(2) Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile
conformemente all’allegato del presente regolamento.
continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non
contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili
contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della Articolo 2
NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
zone franche come prima dell’entrata in vigore del rego
lamento (UE) n. 1006/2011 il 1 o gennaio 2012. successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
(3) La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel
dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessa Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
( 2 ) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1. ( 3 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
27.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/19
ALLEGATO
Nell’allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter:
«14 bis. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili
contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una
qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del
codice NC a otto cifre.
14 ter. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno
dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che
la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.»
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