Circolare ADM
In vigore
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Circolare ADM 13/2023
Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione
Riferimento normativo
Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione – pdf – pubblicata il 08/06/2023 — Prot. 297370 — Sezione: tabacchi
Testo normativo
DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
Prot.:297370/RU Roma, 8 giugno 2023
CIRCOLARE N.13/2023
DELEGATO ALLA GESTIONE E ADDETTO ALLA VENDITA DEI PRODOTTI
DI CUI ALL’ART. 62-QUATER COMMI 1-BIS, D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Come noto, l’art. 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo
unico delle accise), come modificato dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30
dicembre 2020, n. 178, prevede che “Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse
le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici
ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra
i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma è consentita la prosecuzione dell'attività.”.
In attuazione del citato disposto normativo, la Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021,
prot. n. 92923, ha stabilito le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per
l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis del
citato articolo 62-quater. Con specifico riferimento al profilo soggettivo della legittimazione alla
vendita di siffatti prodotti (e senza soluzione di continuità con la previgente disciplina), è stata
ulteriormente dettagliata, in tale sede, la figura del delegato alla gestione.
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Alla luce di una valutazione complessiva circa l’operatività della Determinazione Direttoriale del
29 marzo 2021, prot. n. 92923, si è ravvisata la necessità di emanare apposito provvedimento con
cui è stata introdotta, per i soggetti autorizzati alla vendita dei liquidi contenenti o meno nicotina
(di seguito “p.l.i.”), la possibilità di nominare, oltre al delegato alla gestione, uno o più addetti alla
vendita.
00153 – ROMA, Piazza Mastai 12
Tel. +39 0658571
e-mail: dir.tabacchi@adm.gov.it / pec: dir.tabacchi@pec.adm.gov.it
DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
Tale scelta risponde ad un duplice ordine di finalità:
- assicurare che la materiale attività di vendita di p.l.i., in ragione della tipologia di tali
prodotti, avvenga sotto il controllo di soggetti individuati dal titolare, qualificati e noti
all’Agenzia;
- adottare una disciplina il più possibile coerente con quella già esistente in materia di
rivendite che purtuttavia tenga conto del diverso titolo che consente la vendita dei prodotti
in parola, trattandosi in questo caso di autorizzazione e non di concessione.
1. L’ADDETTO ALLA VENDITA DI P.L.I. CON FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE DURANTE LE
TEMPORANEE ASSENZE
a. Nomina e requisiti soggettivi
Fermo restando quanto appresso si preciserà circa la possibilità di nominare più delegati alla
gestione, di seguito si procede all’analisi della nuova figura soggettiva in esame,
dettagliandone i requisiti soggettivi e definendone i contenuti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Determinazione del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il
titolare dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (o legale
rappresentante, ove trattasi di società) provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita,
con facoltà di sostituzione del titolare e/o del delegato, se nominato, durante le temporanee
assenze di questi. Ed invero, in siffatte evenienze, occorre che la gestione del punto vendita
sia assicurata da un soggetto qualificato e censito da ADM (l’addetto con facoltà di
sostituzione). Trattasi, in altri termini, di potere sostitutivo temporalmente circoscritto e
residuale rispetto alle prerogative attribuite al titolare e al delegato (ove nominato).
L’eventuale nomina della figura in argomento, peraltro, non incide sulla titolarità della
posizione di controllo, che resta in ogni caso attribuita al titolare e/o delegato ove presente.
Con riferimento al profilo contenutistico, l’addetto è colui che si occupa del servizio di
vendita e, durante le temporanee assenze (pausa pranzo, commissioni esterne, ferie,
permessi, …) del titolare e/o del delegato ove nominato, ferma restando la posizione di
controllo in capo a tali soggetti, può sostituirsi agli stessi allo scopo di assicurare l’osservanza
del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori – accertandosi dell’età dell’acquirente
ove non manifesta – nonché di rendere disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i
documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza. In siffatta ultima
prospettiva, viene ulteriormente rafforzata l’effettività della funzione di vigilanza e controllo
dell’Agenzia in tale particolare e complesso settore.
Nel caso in cui la vendita venga effettuata in compresenza e in collaborazione con altro
personale dipendente non qualificato, sarà cura dell’addetto di cui trattasi assicurare
l’osservanza del divieto di vendita dei prodotti in parola ai minori da parte dei predetti
collaboratori, quali soggetti non qualificati.
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DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
Va da sé che assenze di lungo periodo del titolare e del delegato/dei delegati (come si
preciserà in seguito), ove nominati, non sono compatibili con l’effettività della posizione di
controllo attribuita a tali soggetti.
Tale funzione di garanzia non può, in ogni caso, essere sopperita, in via continuativa e
duratura, dall’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione, trattandosi di soggetto
“ausiliario” rispetto all’operatività dell’esercizio.
*******
Quanto ai requisiti soggettivi, in considerazione della possibilità, per l’addetto, di sostituire
il titolare e/o il delegato durante le temporanee assenze di questi e tenuto conto della
delicatezza del settore dei p.l.i. per quanto sinora considerato, è stato previsto che l’addetto
debba essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per i rivenditori.
A tal fine, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che il titolare dell’autorizzazione è tenuto a
presentare all’Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dall’addetto alla
vendita con facoltà di sostituzione per le temporanee assenze, da cui risultino le generalità
complete dell’addetto medesimo, il comune, la via, il numero civico o la località in cui è
ubicato l’esercizio, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di non trovarsi in
alcuna delle cause ostative di cui all’articolo 1, comma 2, ad esclusione dei numeri 4, 6 e 9
della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923.
Al comma 4 è stato quindi specificato che chi versi in una delle siffatte situazioni non può
svolgere l’incarico di addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee
assenze, restando salva la facoltà del titolare di nominare un altro soggetto in possesso dei
prescritti requisiti.
*******
Con riguardo ai profili procedurali ed amministrativi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della
Determinazione del 29 marzo 2021, prot. n. 92923, il titolare è tenuto a dare immediata
comunicazione della nomina dell’addetto all’atto della richiesta di autorizzazione p.l.i.,
ovvero successivamente alla stessa, all’Ufficio territorialmente competente, che procederà
alla relativa annotazione nel registro di cui all’art. 4, comma 6, della Determinazione
Direttoriale di cui al precedente paragrafo, nelle more dell’implementazione di specifica
funzionalità all’interno dell’applicazione informatica dedicata ai p.l.i..
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DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
b. Vendita di p.l.i. da soggetti non “qualificati”: aspetti sanzionatori.
Con l’articolo 2 è stato, inoltre, previsto che, nell'ambito dell’ordinaria attività di controllo,
gli Uffici, fermo quanto già previsto dall’articolo 5 della Determinazione Direttoriale del 29
marzo 2021, prot. n. 92923, dovranno altresì accertare che all’interno dell’esercizio
autorizzato siano presenti il titolare ovvero il delegato alla gestione di cui all’art. 3 della citata
Determinazione o l’addetto alla vendita con facoltà di sostituzione, ove nominati.
In tal senso, si è inteso fissare il principio secondo cui la vendita di tali peculiari prodotti
può essere effettuata esclusivamente in presenza di soggetti individuati dal titolare, in
possesso di precisi requisiti soggettivi e comunicati all’Ufficio e che, ove non siano essi stessi
ad espletare il servizio materiale di vendita, siano comunque in grado di assicurare in
concreto che i dipendenti/collaboratori osservino gli obblighi normativamente previsti.
Qualora, in sede di controllo, si riscontri che all’interno dell’esercizio non sia presente
almeno uno dei predetti soggetti (titolare/delegato alla gestione/addetto alla vendita con
facoltà di sostituzione), i funzionari incaricati dispongono, previa contestazione, la
sospensione dell’attività di vendita di prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di
giorni quindici. In caso di recidiva, la sospensione si protrae per un massimo di trenta giorni.
c. Responsabilità per l’operato del delegato alla gestione e dell’addetto alla vendita con
facoltà di sostituzione del titolare
Coerentemente ai principi sinora esposti, l’articolo 3 specifica infine che, laddove sia
nominato il delegato o, unitamente a questo, anche l’addetto alla vendita con facoltà di
sostituzione durante le temporanee assenze, tale circostanza non ha effetti sul piano della
responsabilità poiché dell’operato di tali soggetti risponderà comunque il titolare
dell’autorizzazione.
*******
Chiariti i significativi aspetti legati alla figura dell’addetto come sopra qualificato, si coglie, altresì,
l’occasione per fornire alcune precisazioni in merito alla figura del delegato alla gestione, specie
con riferimento alla possibilità di nomina di una pluralità di soggetti delegati alla gestione.
2. IL DELEGATO ALLA GESTIONE
A tale proposito, è utile far riferimento al citato comma 5-bis dell’articolo 62-quater, del D.Lgs.
n. 504/1995, e ss.mm., il quale prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita
e all’approvvigionamento di p.l.i., deve esser osservato, tra gli altri, il criterio della “effettiva
capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”.
Già il decreto direttoriale del 16 marzo 2018 prot. n. 47885, recando le disposizioni attuative
del citato comma 5-bis, aveva conseguentemente tradotto il citato principio di effettività, tra
l’altro prevedendo, all’articolo 3, lettera b), il delegato alla gestione dell’esercizio.
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DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
Tale previsione è stata ribadita e meglio precisata dalla sopra citata Determinazione
Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 92923/RU, che ha disposto:
- all’art. 2, comma 2, lettera b), che l’istante indichi “le generalità complete delle persone
eventualmente delegate alla gestione”;
- all’art. 3, che “nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare
ovvero nel caso di unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per
attività inerenti alla vendita di pli, è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione per ciascun punto
vendita”. Tale figura deve essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per il
titolare e specificati nell’art. 1 della Determinazione in parola in analogia a quelli previsti
per i rivenditori di generi di monopolio.
L’individuazione del delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la
sua ragione d’essere nella natura degli interessi tutelati, in primis il divieto di vendita ai minori
e la tutela della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una
sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla verifica
della maggiore età dell’acquirente, richiedendo all’atto dell’acquisto l’esibizione di un
documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta). Di qui
l’obbligatorietà di tale figura anche alla luce della tipologia dei prodotti oggetto di vendita.
Ne discende che, nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione non sia in grado di garantire una
gestione diretta, l’attenuazione dell’elemento personalistico della gestione rischierebbe di
determinare uno scollamento tra titolarità dell’esercizio e gestione delle attività ivi svolte.
Si è ritenuto infatti che la figura del delegato alla gestione potesse rappresentare il punto di
equilibrio tra l’insindacabile autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello
organizzativo più appropriato e una parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una
pluralità di soggetti.
La comunicazione del nominativo del delegato alla gestione consente, inoltre, al competente
Ufficio territoriale di conoscere ex ante il soggetto presente presso il punto vendita e, quindi,
assicurare una più efficace ed incisiva azione sotto il profilo dei molteplici controlli a cui sono
sottoposti i soggetti autorizzati alla vendita di p.l.i. ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-
bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. È di tutta evidenza, infatti, che i controlli – anche in
ordine all’accertamento del requisito della prevalenza di cui all’articolo 3, numero 4, del
decreto direttoriale prot. n. 47885 – nonché le verifiche di natura contabile richiedono la
presenza del titolare della ditta/società ovvero, in mancanza, di apposito soggetto qualificato
(delegato alla gestione).
3. FACOLTÀ DI NOMINA DI PIÙ DELEGATI
Posto, pertanto, che, in tutti i casi in cui il titolare dell’autorizzazione non intenda o non possa
occuparsi direttamente dell’attività inerente alla vendita di p.l.i., è fatto obbligo, per
quest’ultimo, di nominare (almeno) un delegato per esercizio, preme aggiungere un’ulteriore
considerazione.
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DIREZIONE ACCISE - TABACCHI
Infatti, qualora, in ragione delle dimensioni aziendali, del modello organizzativo adottato,
dell’estensione dell’orario di apertura del punto vendita, la nomina di un unico delegato non
sia sufficiente a garantire la gestione diretta dell’attività e quindi l’effettività dei controlli di cui
si è detto, il titolare, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, può sempre nominare
più delegati per punto vendita, come del resto previsto espressamente dall’articolo 2, comma
2, lettera b), della Determinazione Direttoriale del 2021.
Si specifica al riguardo che la nomina del secondo/più delegati rappresenta una facoltà per il
titolare - imprenditore, che potrà esercitare sia all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio
dell’autorizzazione alla vendita di p.l.i. sia in un momento successivo.
In ogni caso, ciascun delegato dovrà possedere i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 3 della
Determinazione 92923 del 2021 ed il relativo nominativo dovrà essere annotato
sull’autorizzazione e sul registro/applicazione informatica, non appena tale funzione verrà
sviluppata.
*******
In conclusione, nell’ottica di presidiare efficacemente la tutela di primari interessi anche in
contesti aziendali articolati e complessi e di garantire il rispetto della disciplina giuslavoristica
in tema di orario di lavoro e di assenze del personale, il titolare dell’autorizzazione è dunque
facoltizzato alla nomina di uno o più delegati (anche per un singolo punto vendita), fermo
restando che, solo in caso di temporanee assenze di tali soggetti, deve essere comunque
garantita la presenza dell’addetto con potere di sostituzione.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Marco Cutaia
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