Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM 225/2011
Regolamento (UE) n. 225/2011 della commissione del 7 marzo 2011 – Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 – pdf (883 KB)
Riferimento normativo
Regolamento (UE) n. 225/2011 della commissione del 7 marzo 2011 – Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 – pdf (883 KB) – Pubblicata il 11/04/2011 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 13 /D
Protocollo: n. 44541/RU Roma, 11 aprile 2011
Rif.: Vs.
Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Provinciali dell’Agenzia delle Dogane
Allegati: 2 LORO SEDI
e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale accertamenti e
controlli
SEDE
Alla Direzione centrale affari giuridici e
contenzioso
S E D E
Alla Direzione centrale gestione tributi
e rapporto con gli utenti
S E D E
Alla Direzione centrale per l’analisi
merceologica e per lo sviluppo dei laboratori
chimici
S E D E
Alla Direzione centrale relazioni internazionali
SEDE
Alla Direzione centrale tecnologie per
l’innovazione
SEDE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via Po, n.16/A
00198 - Roma
Al Ministero della Salute
Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi
Medici - Ufficio Centrale Stupefacenti
Via G. Ribotta n.5
00144 ROMA
UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE
Ufficio investigazioni
00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.5024.6459 – Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it
Al Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Via Torre di Mezzavia n.9/121
00173 ROMA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Viale dell’Arte n.16
00144 ROMA
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise n.2
00187 Roma
Dipartimento per l’Impresa e
l’Internazionalizzazione
Viale Boston n.25
00144 ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile n.51
00162 ROMA
urp@gdf.it
Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
Piazza Marconi n.25
00144 ROMA
cctutesalutecdo@carabinieri.it
All’Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Via Liszt n.21
00144 ROMA
ice@ice.it
All’ASSOPORTI
Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento n.24
00186 ROMA
info@assoporti.it
Alla CONFINDUSTRIA
Confederazione Generale dell’Industria
Italiana
V.le dell’Astronomia n.30
00144 ROMA
dg@confindustria.it
2
Alla Confcommercio – Imprese per l’Italia
Piazza G. G. Belli n.2
00153 ROMA
confcommercio@confcommercio.it
All’UNIONCAMERE
Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio n.21
00187 ROMA
segreteria.generale@unioncamere.it
Alla CONFETRA
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti
e della Logistica
Via Panama n.62
00198 ROMA
confetra@confetra.com
All’ASSITERMINAL
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani n.8
16122 GENOVA
terminalporti@assiterminal.it
All’A.I.C.E.
Associazione Italiana Commercio Estero
Corso Venezia n.47/49
20121 MILANO
info@aicebiz.com
Alla FEDESPEDI
Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
Via E. Cornalia n.19
20124 MILANO
fedespedi@fedespedi.it
Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via Barnaba Oriani n. 34
00139 ROMA
icc@cciitalia.org
All’ANASPED
Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA
info@cnsd.it
3
All’ASSOCAD
Associazione Nazionale Centri di Assistenza
Doganale
Via dei trasporti n. 2/A
41012 CARPI (MO)
info@assocad.it
All’ASSOLOGISTICA
Associazione Italiana Imprese di Logistica
Via Cornalia n.19
20124 MILANO
milano@assologistica.it
All’A.F.I.
Associazione Farmaceutici Industria
Viale Ranzoni n.1
20149 MILANO
segreteria@afiscientifica.it
All’A.I.S.A.
Associazione Industria Salute Animale
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aisa@federchimica.it
All’ASCOFARVE
Associazione Nazionale Distributori
Medicinali Veterinari
Via dei Gracchi n.137
00192 ROMA
direzione@ascofarve.com
All’AssICC
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia n.47/49
20121 MILANO
info@assicc.it
All’ASSOGENERICI
Associazione Nazionale Industrie Farmaci
Generici
Piazzale R. Ardigò n.30
00142 ROMA
info@assogenerici.it
4
All’Asso-Ram
Associazione dei Rappresentanti Agenti
Depositari Concessionari di Medicinali e
Affini
Via Pietro Cossa n.41
00193 ROMA
info@assoram.it
Alla Federchimica – AISPEC
Associazione Nazionale Imprese Chimica Fine
e Settori Specialistici
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aispec@federchimica.it
All’A.D.F.
Associazione Distributori Farmaceutici
Via Milano n.58
00184 ROMA
adf@adfsalute.it
Alla Federchimica – ASCHIMFARMA
Associazione Nazionale Produttori Principi
Attivi e Intermedi per l’Industria Farmaceutica
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aschimfarma@federchimica.it
Alla Farmindustria
Largo del Nazareno n.3/8
00187 ROMA
farmindustria@farmindustria.it.
Alla Federfarma Servizi
Via Torino n.146
00184 ROMA
federfarmaservizi@yahoo.it
Alla C.P.A. Chemical Pharmaceutical
Generic Association
Via Melchiorre Gioia n.66
20125 MILANO
Fax 026692373
info@cpa-italy.org
All’Union Chimica – Confapi
Via del Plebiscito n.112/117
00186 ROMA
unionchimica@confapi.it
5
OGGETTO: Precursori di droghe - Regolamento (UE) n. 225/2011 della
Commissione del 7 marzo 2011 - Modifica dell’Allegato IV del
Regolamento (CE) n. 1277/2005.
Di seguito e con riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto
2005, emanata da questo Ufficio per la corretta applicazione della complessiva
disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droghe e dei prodotti
chimici di base e ad integrazione di quanto comunicato con circolare n.12/D, prot.
n.61337/RU del 30 aprile 2009, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea dell’8 marzo 2011, serie L 61, pagine 2, 3 e 4, è stato
pubblicato il Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011,
che si trasmette in allegato, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005.
La modifica introdotta è costituita dalla sostituzione dell’Allegato IV del
Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato IV, com’è noto, elenca per
ciascuna delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 indicate nell’allegato del
Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una
notifica preventiva all’esportazione. Ne consegue che gli elenchi di cui all’Allegato
IV includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle
esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle
Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope.
In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE)
n. 225/2011, rispetto a quanto riportato nell’Allegato IV del Regolamento (CE)
n. 1277/2005, già modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, sono stati
aggiunti l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana ed è stato contemplato l’invio della
notifica di pre-esportazione a qualsiasi paese terzo destinatario di spedizioni di
acido fenilacetico, precursore di categoria 2.
Nel concreto, fermo restando l’obbligatorietà dell’autorizzazione per ogni
singola esportazione di precursori di droghe di categoria 2, il nuovo regolamento,
sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 12 – punto 1 – comma 3 del
Regolamento (CE) n.111/2005, ha esteso l’obbligo di autorizzazione singola per
l’esportazione di Metiletilchetone, Toluene, Acetone ed Etere etilico, inclusi
nella categoria 3, per i seguenti paesi: Afghanistan, Australia e Ghana.
Nulla è innovato invece per quanto attiene ai rimanenti precursori di categoria 3
costituiti dall’acido cloridrico e dall’acido solforico, per i quali permane l’obbligo
di autorizzazione singola per l’esportazione verso i paesi precedentemente
individuati (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù Turchia e Venezuela).
In relazione a quanto esposto non appare superfluo rammentare che, nel nostro
Paese, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio
delle autorizzazioni di esportazione, rientrano nella sfera di competenza
dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.
6
Premesso quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo
Regolamento (CE) n. 225/2011, entrato in vigore il 28 marzo 2011, si precisa che
l’Allegato 5 della citata circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005,
dev’essere considerato sostituito con il nuovo elenco riportato nell’ “Allegato 5”
accluso alla presente.
Codeste Direzioni provvederanno a diramare il contenuto della presente
comunicazione ai dipendenti uffici, facendo presente che restano valide tutte le
altre disposizioni impartite con la predetta circolare n. 32/D.
Riguardo al contenuto della presente circolare, le associazioni di categoria, cui
la presente viene inviata per opportuna conoscenza, sono pregate di sensibilizzare i
propri operatori associati che effettuano operazioni di esportazione di sostanze
classificate come precursori di droghe, anche in considerazione del quadro
sanzionatorio contenuto nell’articolo 70 del Testo Unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, in caso di esportazioni non autorizzate.
Il Direttore dell’Ufficio Centrale Antifrode
Dr. Giovanni Bocchi
7
ALLEGATO 5 (*)
PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 3
Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di
esportazione dell’autorità competente
(in Italia: Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti)
Sostanza Destinazione
Metiletilchetone (MEK) 1) Afghanistan Kazakistan
Toluene 1) Australia Libano
Acetone 1) Antigua e Barbuda Madagascar
Etere etilico 1) Argentina Malaysia
Benin Maldive
Bolivia Messico
Brasile Nigeria
Canada Oman
Isole Cayman Pakistan
Cile Paraguay
Colombia Perù
Costa Rica Filippine
Repubblica Dominicana Repubblica Moldova
Ecuador Repubblica di Corea
Egitto Federazione russa
El Salvador Arabia Saudita
Etiopia Tagikistan
Ghana Turchia
Guatemala Emirati arabi uniti
Haiti Repubblica unita di Tanzania
Honduras Uruguay
India Venezuela
Giordania
Cloruro di idrogeno (acido Bolivia Perù
cloridrico) Cile Turchia
Acido solforico Colombia Venezuela
Ecuador
1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
(*) Sostituisce l’Allegato 5 riportato nella circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005.
8
L 61/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.3.2011
REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il
controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA, (3) A seguito della decisione di includere l’acido fenilacetico
nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite,
occorre modificare l’allegato IV del regolamento (CE) n.
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di
acido fenilacetico dall’Unione europea siano precedute
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del da una notificazione preventiva.
22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commer
cio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ( 1 ), in
particolare l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1, (4) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non
terzo comma, elenca tutti i paesi terzi che, dall’entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione ( 3) ,
hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive
considerando quanto segue:
all’esportazione per determinate sostanze classificate delle
categorie 2 e 3. L’Afghanistan, l’Australia e il Ghana ne
(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ( 2 ) hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti.
stabilisce se siano necessarie misure specifiche di con
trollo sull’esportazione di precursori di droghe
dall’Unione europea. L’allegato IV del suddetto regola (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
mento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie n. 1277/2005.
2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i
paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione
preventiva all’esportazione. Gli elenchi includono paesi (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato istituito dall’articolo 30, paragrafo
terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preven
tive all’esportazione a norma dell’articolo 12, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 111/2005.
10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 con
tro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psico
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
trope.
(2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta Articolo 1
l’8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal
sugli stupefacenti ha deciso di includere l’acido fenilace
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
tico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, cia
scuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante
Articolo 2
alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima
dell’esportazione, le sue autorità competenti forniscano Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
alle autorità competenti del paese importatore le infor successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
mazioni relative all’esportazione. europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
( 1 ) GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1.
( 2 ) GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7. ( 3 ) GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13.
8.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/3
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
1. Elenco dei paesi di cui all’articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze
classificate della categoria 2, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005
Sostanza Destinazione
Anidride acetica Qualsiasi paese terzo
Permanganato di potassio
Acido fenilacetico
Acido antranilico Afganistan Malaysia
Australia Maldive
Antigua e Barbuda Messico
Benin Nigeria
Bolivia Oman
Brasile Paraguay
Canada Perù
Isole Cayman Filippine
Cile Repubblica moldova
Colombia Federazione russa
Costa Rica Arabia Saudita
Repubblica dominicana Sud Africa
Ecuador Tagikistan
Etiopia Turchia
Ghana Emirati arabi uniti
Haiti Repubblica unita di Tanzania
India Venezuela
Indonesia
Giordania
Kazakistan
Libano
Madagascar
Piperidina Afganistan Malaysia
Australia Maldive
Antigua e Barbuda Messico
Benin Nigeria
Bolivia Oman
Brasile Paraguay
Canada Perù
Isole Cayman Filippine
Cile Repubblica moldova
Colombia Federazione russa
Costa Rica Arabia Saudita
Repubblica dominicana Tagikistan
Ecuador Turchia
Etiopia Emirati arabi uniti
Ghana Repubblica unita di Tanzania
Haiti Stati Uniti d’America
India Venezuela
Indonesia
Giordania
Kazakistan
Libano
Madagascar
L 61/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.3.2011
2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un’autorizzazione all’esportazione
è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all’allegato del regolamento
(CE) n. 111/2005
Sostanza Destinazione
Metiletilchetone (MEK) ( 1 ) Afganistan Libano
Toluene ( 1 ) Australia Madagascar
Acetone ( 1 ) Antigua e Barbuda Malaysia
Etere etilico ( 1) Argentina Maldive
Benin Messico
Bolivia Nigeria
Brasile Oman
Canada Pakistan
Isole Cayman Paraguay
Cile Perù
Colombia Filippine
Costa Rica Repubblica moldova
Repubblica dominicana Repubblica di Corea
Ecuador Federazione russa
Egitto Arabia Saudita
El Salvador Tagikistan
Etiopia Turchia
Ghana Emirati arabi uniti
Guatemala Repubblica unita di Tanzania
Haiti Uruguay
Honduras Venezuela
India
Giordania
Kazakistan
Acido cloridrico Bolivia Perù
Acido solforico Cile Turchia
Colombia Venezuela
Ecuador
(1 ) Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»
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