Circolare ADM In vigore

Circolare ADM 225/2011

Regolamento (UE) n. 225/2011 della commissione del 7 marzo 2011 – Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 – pdf (883 KB)

Pubblicato: 11/04/2011 In vigore dal: 11/04/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) n. 225/2011 della commissione del 7 marzo 2011 – Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 – pdf (883 KB) – Pubblicata il 11/04/2011 — Sezione: dogane

Testo normativo

CIRCOLARE N. 13 /D Protocollo: n. 44541/RU Roma, 11 aprile 2011 Rif.: Vs. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell’Agenzia delle Dogane Allegati: 2 LORO SEDI e, per conoscenza: Alla Direzione centrale accertamenti e controlli SEDE Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso S E D E Alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti S E D E Alla Direzione centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici S E D E Alla Direzione centrale relazioni internazionali SEDE Alla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione SEDE Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga Via Po, n.16/A 00198 - Roma Al Ministero della Salute Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici - Ufficio Centrale Stupefacenti Via G. Ribotta n.5 00144 ROMA UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE Ufficio investigazioni 00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.5024.6459 – Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it Al Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Antidroga Via Torre di Mezzavia n.9/121 00173 ROMA Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Viale dell’Arte n.16 00144 ROMA Al Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise n.2 00187 Roma Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione Viale Boston n.25 00144 ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile n.51 00162 ROMA urp@gdf.it Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Piazza Marconi n.25 00144 ROMA cctutesalutecdo@carabinieri.it All’Istituto Nazionale per il Commercio Estero Via Liszt n.21 00144 ROMA ice@ice.it All’ASSOPORTI Associazione dei Porti Italiani Corso Rinascimento n.24 00186 ROMA info@assoporti.it Alla CONFINDUSTRIA Confederazione Generale dell’Industria Italiana V.le dell’Astronomia n.30 00144 ROMA dg@confindustria.it 2 Alla Confcommercio – Imprese per l’Italia Piazza G. G. Belli n.2 00153 ROMA confcommercio@confcommercio.it All’UNIONCAMERE Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Piazza Sallustio n.21 00187 ROMA segreteria.generale@unioncamere.it Alla CONFETRA Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica Via Panama n.62 00198 ROMA confetra@confetra.com All’ASSITERMINAL Associazione Italiana Terminalisti Portuali Via Felice Romani n.8 16122 GENOVA terminalporti@assiterminal.it All’A.I.C.E. Associazione Italiana Commercio Estero Corso Venezia n.47/49 20121 MILANO info@aicebiz.com Alla FEDESPEDI Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali Via E. Cornalia n.19 20124 MILANO fedespedi@fedespedi.it Alla Camera di Commercio Internazionale – Sezione Italiana Via Barnaba Oriani n. 34 00139 ROMA icc@cciitalia.org All’ANASPED Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, 3 00187 - ROMA info@cnsd.it 3 All’ASSOCAD Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale Via dei trasporti n. 2/A 41012 CARPI (MO) info@assocad.it All’ASSOLOGISTICA Associazione Italiana Imprese di Logistica Via Cornalia n.19 20124 MILANO milano@assologistica.it All’A.F.I. Associazione Farmaceutici Industria Viale Ranzoni n.1 20149 MILANO segreteria@afiscientifica.it All’A.I.S.A. Associazione Industria Salute Animale Via Giovanni da Procida n.11 20149 MILANO aisa@federchimica.it All’ASCOFARVE Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari Via dei Gracchi n.137 00192 ROMA direzione@ascofarve.com All’AssICC Associazione Italiana Commercio Chimico Corso Venezia n.47/49 20121 MILANO info@assicc.it All’ASSOGENERICI Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici Piazzale R. Ardigò n.30 00142 ROMA info@assogenerici.it 4 All’Asso-Ram Associazione dei Rappresentanti Agenti Depositari Concessionari di Medicinali e Affini Via Pietro Cossa n.41 00193 ROMA info@assoram.it Alla Federchimica – AISPEC Associazione Nazionale Imprese Chimica Fine e Settori Specialistici Via Giovanni da Procida n.11 20149 MILANO aispec@federchimica.it All’A.D.F. Associazione Distributori Farmaceutici Via Milano n.58 00184 ROMA adf@adfsalute.it Alla Federchimica – ASCHIMFARMA Associazione Nazionale Produttori Principi Attivi e Intermedi per l’Industria Farmaceutica Via Giovanni da Procida n.11 20149 MILANO aschimfarma@federchimica.it Alla Farmindustria Largo del Nazareno n.3/8 00187 ROMA farmindustria@farmindustria.it. Alla Federfarma Servizi Via Torino n.146 00184 ROMA federfarmaservizi@yahoo.it Alla C.P.A. Chemical Pharmaceutical Generic Association Via Melchiorre Gioia n.66 20125 MILANO Fax 026692373 info@cpa-italy.org All’Union Chimica – Confapi Via del Plebiscito n.112/117 00186 ROMA unionchimica@confapi.it 5 OGGETTO: Precursori di droghe - Regolamento (UE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 - Modifica dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Di seguito e con riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, emanata da questo Ufficio per la corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droghe e dei prodotti chimici di base e ad integrazione di quanto comunicato con circolare n.12/D, prot. n.61337/RU del 30 aprile 2009, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 marzo 2011, serie L 61, pagine 2, 3 e 4, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011, che si trasmette in allegato, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005. La modifica introdotta è costituita dalla sostituzione dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato IV, com’è noto, elenca per ciascuna delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 indicate nell’allegato del Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notifica preventiva all’esportazione. Ne consegue che gli elenchi di cui all’Allegato IV includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE) n. 225/2011, rispetto a quanto riportato nell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, già modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, sono stati aggiunti l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana ed è stato contemplato l’invio della notifica di pre-esportazione a qualsiasi paese terzo destinatario di spedizioni di acido fenilacetico, precursore di categoria 2. Nel concreto, fermo restando l’obbligatorietà dell’autorizzazione per ogni singola esportazione di precursori di droghe di categoria 2, il nuovo regolamento, sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 12 – punto 1 – comma 3 del Regolamento (CE) n.111/2005, ha esteso l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione di Metiletilchetone, Toluene, Acetone ed Etere etilico, inclusi nella categoria 3, per i seguenti paesi: Afghanistan, Australia e Ghana. Nulla è innovato invece per quanto attiene ai rimanenti precursori di categoria 3 costituiti dall’acido cloridrico e dall’acido solforico, per i quali permane l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione verso i paesi precedentemente individuati (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù Turchia e Venezuela). In relazione a quanto esposto non appare superfluo rammentare che, nel nostro Paese, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazione, rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute. 6 Premesso quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento (CE) n. 225/2011, entrato in vigore il 28 marzo 2011, si precisa che l’Allegato 5 della citata circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, dev’essere considerato sostituito con il nuovo elenco riportato nell’ “Allegato 5” accluso alla presente. Codeste Direzioni provvederanno a diramare il contenuto della presente comunicazione ai dipendenti uffici, facendo presente che restano valide tutte le altre disposizioni impartite con la predetta circolare n. 32/D. Riguardo al contenuto della presente circolare, le associazioni di categoria, cui la presente viene inviata per opportuna conoscenza, sono pregate di sensibilizzare i propri operatori associati che effettuano operazioni di esportazione di sostanze classificate come precursori di droghe, anche in considerazione del quadro sanzionatorio contenuto nell’articolo 70 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in caso di esportazioni non autorizzate. Il Direttore dell’Ufficio Centrale Antifrode Dr. Giovanni Bocchi 7 ALLEGATO 5 (*) PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 3 Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di esportazione dell’autorità competente (in Italia: Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti) Sostanza Destinazione Metiletilchetone (MEK) 1) Afghanistan Kazakistan Toluene 1) Australia Libano Acetone 1) Antigua e Barbuda Madagascar Etere etilico 1) Argentina Malaysia Benin Maldive Bolivia Messico Brasile Nigeria Canada Oman Isole Cayman Pakistan Cile Paraguay Colombia Perù Costa Rica Filippine Repubblica Dominicana Repubblica Moldova Ecuador Repubblica di Corea Egitto Federazione russa El Salvador Arabia Saudita Etiopia Tagikistan Ghana Turchia Guatemala Emirati arabi uniti Haiti Repubblica unita di Tanzania Honduras Uruguay India Venezuela Giordania Cloruro di idrogeno (acido Bolivia Perù cloridrico) Cile Turchia Acido solforico Colombia Venezuela Ecuador 1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. (*) Sostituisce l’Allegato 5 riportato nella circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005. 8 L 61/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.3.2011 REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi LA COMMISSIONE EUROPEA, (3) A seguito della decisione di includere l’acido fenilacetico nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite, occorre modificare l’allegato IV del regolamento (CE) n. visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di acido fenilacetico dall’Unione europea siano precedute visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del da una notificazione preventiva. 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commer­ cio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ( 1 ), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1, (4) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non terzo comma, elenca tutti i paesi terzi che, dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione ( 3) , hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive considerando quanto segue: all’esportazione per determinate sostanze classificate delle categorie 2 e 3. L’Afghanistan, l’Australia e il Ghana ne (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ( 2 ) hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti. stabilisce se siano necessarie misure specifiche di con­ trollo sull’esportazione di precursori di droghe dall’Unione europea. L’allegato IV del suddetto regola­ (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) mento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie n. 1277/2005. 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all’esportazione. Gli elenchi includono paesi (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30, paragrafo terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preven­ tive all’esportazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005. 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 con­ tro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psico­ HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: trope. (2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta Articolo 1 l’8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal sugli stupefacenti ha deciso di includere l’acido fenilace­ testo riportato nell’allegato del presente regolamento. tico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, cia­ scuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante Articolo 2 alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell’esportazione, le sue autorità competenti forniscano Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno alle autorità competenti del paese importatore le infor­ successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione mazioni relative all’esportazione. europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1. ( 2 ) GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7. ( 3 ) GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13. 8.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/3 ALLEGATO «ALLEGATO IV 1. Elenco dei paesi di cui all’articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 Sostanza Destinazione Anidride acetica Qualsiasi paese terzo Permanganato di potassio Acido fenilacetico Acido antranilico Afganistan Malaysia Australia Maldive Antigua e Barbuda Messico Benin Nigeria Bolivia Oman Brasile Paraguay Canada Perù Isole Cayman Filippine Cile Repubblica moldova Colombia Federazione russa Costa Rica Arabia Saudita Repubblica dominicana Sud Africa Ecuador Tagikistan Etiopia Turchia Ghana Emirati arabi uniti Haiti Repubblica unita di Tanzania India Venezuela Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar Piperidina Afganistan Malaysia Australia Maldive Antigua e Barbuda Messico Benin Nigeria Bolivia Oman Brasile Paraguay Canada Perù Isole Cayman Filippine Cile Repubblica moldova Colombia Federazione russa Costa Rica Arabia Saudita Repubblica dominicana Tagikistan Ecuador Turchia Etiopia Emirati arabi uniti Ghana Repubblica unita di Tanzania Haiti Stati Uniti d’America India Venezuela Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar L 61/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.3.2011 2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un’autorizzazione all’esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 Sostanza Destinazione Metiletilchetone (MEK) ( 1 ) Afganistan Libano Toluene ( 1 ) Australia Madagascar Acetone ( 1 ) Antigua e Barbuda Malaysia Etere etilico ( 1) Argentina Maldive Benin Messico Bolivia Nigeria Brasile Oman Canada Pakistan Isole Cayman Paraguay Cile Perù Colombia Filippine Costa Rica Repubblica moldova Repubblica dominicana Repubblica di Corea Ecuador Federazione russa Egitto Arabia Saudita El Salvador Tagikistan Etiopia Turchia Ghana Emirati arabi uniti Guatemala Repubblica unita di Tanzania Haiti Uruguay Honduras Venezuela India Giordania Kazakistan Acido cloridrico Bolivia Perù Acido solforico Cile Turchia Colombia Venezuela Ecuador (1 ) Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»

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