Circolare ADM
In vigore
Internazionale
Circolare ADM 6/2024
Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale
Riferimento normativo
Attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (Operatore Economico Autorizzato). Corsi di aggiornamento professionale — Prot. 91993 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot.: 91993/RU Roma, 14/02/2024
CIRCOLARE N. 6/2024
ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA “QUALIFICA PROFESSIONALE”
AI FINI AEO (OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO) AI SENSI DELL’ART. 27, PAR. 1,
LETTERA B) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N.2447/2015.
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La Circolare n. 27 del 4 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni relative
all’applicazione dell’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) e dell'articolo
27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.
Come noto, il criterio di cui alla citata lettera d) si considera soddisfatto se il richiedente o la
persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta una delle seguenti
condizioni con riferimento al suo coinvolgimento nelle attività doganali, al suo ruolo nella catena
di approvvigionamento, all’organizzazione societaria interna e al tipo di attività:
1. standard pratici di competenza - comprovata esperienza pratica almeno triennale in materia
doganale; - possesso di uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo
europeo di normazione;
2. qualifiche professionali - conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la
legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività
connesse al settore doganale.
L’obiettivo principale delle attività formative di cui al sopracitato punto 2 è quello di erogare il
percorso didattico necessario per il conseguimento della “qualifica professionale”, richiesto dalle
sopra menzionate disposizioni del CDU.
Tale formazione può essere erogata, oltre che dall’Autorità Doganale di uno Stato Membro,
anche da:
- istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da
organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale;
- associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato
membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione.
L’Ente erogatore la formazione di cui sopra deve essere, come noto, un’Università, un Istituto di
insegnamento riconosciuto, un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle
Direzione Dogane
00143 Roma, Via Mario Carucci,71 – Tel. +39 06 50246092 – e-mail: dir.dogane.aeo@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0091993.14-02-2024-U
DIREZIONE DOGANE
autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire la qualificazione
prevista dall’articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.
Ne consegue che possono chiedere l’accreditamento per la formazione cd “base” solo i soggetti
che rispondono ai criteri del sopra menzionato art. 27, paragrafo 1, lettera b), punti ii e iii, qualora
in possesso anche dei preventivi requisiti relativi all’autorizzazione regionale per l’erogazione
della formazione.
Gli Enti e gli Organismi interessati a fornire tale tipologia di corsi di formazione devono chiedere
l’accreditamento del percorso formativo, prima dell’inizio del corso stesso, al competente Ufficio
AEO, compliance e grandi imprese di questa Agenzia (dir.dogane.aeo@adm.gov.it).
Al punto VIII della Circolare sopra richiamata è stata evidenziata anche l’esigenza di prevedere
percorsi formativi di aggiornamento professionale, con cadenza biennale e della durata di
almeno trenta ore, in una o più materie riferibili a quelle previste per i corsi accreditati.
Una costante formazione che permetta di restare aggiornati è, infatti, lo strumento indispensabile
e privilegiato per affrontare con consapevolezza le sfide poste da un contesto normativo,
geopolitico e tecnologico in rapido e continuo divenire
In relazione alle materie oggetto del corso di aggiornamento, assumono rilevanza sia la continua
evoluzione della normativa doganale, sia le numerose restrizioni e gli adempimenti in materia di
commercio internazionale che necessitano di una gestione consapevole e sistematica della trade
compliance.
L’aggiornamento in questione, ritenuto necessario ai fini di una valutazione positiva
degli standard pratici di competenza, deve intendersi riferito a coloro che, pur avendo
acquisito la “qualifica professionale” non abbiano svolto attività, come esperti qualificati, presso
un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo ovvero che non abbiano svolto attività
connesse all’ambito doganale (ad esempio: svolgimento della professione di spedizioniere
doganale ovvero di lavoro dipendente o con altra forma contrattuale presso una casa di
spedizioni).
In tal senso, qualora i soggetti interessati vogliano iniziare ad operare con la “qualifica
professionale” presso un soggetto certificato AEO, l’aver svolto almeno un corso di
aggiornamento nel biennio precedente alla data di inizio dell’attività in qualità di “operatore
professionale” sarà valutato positivamente nell’ambito del monitoraggio periodico delle
certificazioni AEO già rilasciate.
In via generale, nell'ottica di assicurare la compliance tra autorità doganale e operatori economici,
un adeguato aggiornamento formativo è opportuno sia per coloro a cui è stato riconosciuto il
possesso di adeguati standard pratici di competenza sia per coloro che avendo superato con
profitto la formazione riguardante la legislazione doganale hanno acquisito la “qualifica
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DIREZIONE DOGANE
professionale”.
La partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori, costituirà oggetto di verifica in
occasione degli audit periodici, in cui dovranno essere esibiti sia l’attestato di partecipazione sia,
ove le informazioni non siano presenti nell’attestato, eventuale documentazione da cui risulti la
durata e le materie del corso seguito.
Nelle altre ipotesi, invece, il possesso di attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento formerà,
in fase di audit, oggetto di positiva valutazione dell’affidabilità e della compliance dell’operatore.
Si evidenzia, da ultimo, che relativamente ai corsi di aggiornamento, diversamente da quelli
base di 200 ore, non è richiesto da parte degli enti erogatori alcun preventivo accreditamento,
salva la discrezionale possibilità di inviare, almeno 30 giorni prima dell’inizio degli stessi, il
programma all’Ufficio AEO compliance e grandi imprese che, nella suindicata tempistica,
rappresenterà eventuali osservazioni; diversamente il silenzio dell’Ufficio costituirà assenso.
Per quanto attiene, infine, alle docenze di funzionari di ADM delle quali gli Enti intendono
avvalersi, per ogni specie di corso formativo, si precisa che le stesse saranno svolte a titolo
personale in applicazione di quanto previsto dall’art.53 del D.lgs., 30 marzo 2001, n. 165 e dalle
altre disposizioni normative vigenti in materia, nonchè nel rispetto delle direttive al riguardo
impartite da questa Agenzia.
Il Direttore Centrale
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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