Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e loro riproduzione: applicazione del DM 23/01/2004. Comunicato stampa – obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e loro riproduzione: applicazione del decreto ministeriale 23/1/2004 (132 KB)
Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e loro riproduzione: applicazione del DM 23/01/2004. Comunicato stampa – obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e loro riproduzione: applicazione del decreto ministeriale 23/1/2004 (132 KB) — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 5/D
Roma, 25 gennaio 2005
Protocollo: 5394
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane
LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
e, per conoscenza :
LORO SEDI
All’Area Centrale Personale, Organizzazione i
Informatica SEDE
All’Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE
All’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise- Laboratori Chimici
SEDE
Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
Viale Europa, 242 ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile 00185 ROMA
Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. 00100 ROMA
Alle Regioni a Statuto Ordinario
LORO SEDI
Alle Regioni a Statuto Speciale
LORO SEDI
All’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
Via Cavour, 5 - 20121 MILANO
Al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
S.P.A.
V.le Pilsudski, 92 - 00197 ROMA
All’E.N.I. S.p.a.
P.Le Mattei, 1 -00144 ROMA
AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
00143 ROMA , Via Mario Carucci, 71 TEL. 06-50246092 – FAX 06-50957346
e-mail dogane.tributi@agenziadogane.it
All’ENEL Produzione S.p.A.
V.le Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA
All’ENEL Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone,2 – 00198 ROMA
All’E NEL
ProdAulzli’oEnDe ISON S.p.A.
S.p.AV.i a Foro Bonaparte, 31 20121 MILANO
Alla FEDERELETTRICA
Via Cavour, 179 -00184 ROMA
All’ASSOELETTRICA – ass.ne Naz.le
delle Imprese Elettriche
Via Ombrone, 2/G – 00198 ROMA
Alla FIRE – Fed.ne Italiana per l’uso
Razione dell’Energia
Via Aunguillarese, 301 – 00060 ROMA
All’Unione Petrolifera
Via del Giorgine, 129 – 00147 ROMA
Alla FERERGASACQUA – Fed.ne
Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e
Varie
Via Cavour, 179 – 00184 ROMA
All’ANIGAS – Ass.ne Naz.le Industriali
Gas
Via del Giorgione, 129 – 00147 ROMA
Alla FEDERMETANO – Fed. Ne Naz.le
Distributori e Trasportatori di Metano
Via Albarelli, 1 – 40132 BOLOGNA
All’ASSOGAS – Ass.ne Naz.le
Industriali Privati Gas e Servizi
Collaterali
Via Forlanini, 17 – 20134 MILANO
OGGETTO D.M. 23/1/2004 recante “modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”.
Campo di applicazione.
2
Sono pervenuti quesiti da parte di numerosi operatori del settore che chiedono di conoscere
se l’esclusione prevista dall’art.2, comma 2 del D.M. in oggetto: (Il presente decreto non si applica
alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle
accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle Dogane), riguardi anche i
documenti commerciali emessi per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate
nell’art. 1 del D.M. 24/10/2000 n. 370.
Al riguardo si rileva che i suddetti documenti emessi nei confronti della clientela per
l’addebito dei corrispettivi, comprensivi delle imposte di consumo e delle accise, attengono al
rapporto giuridico di rivalsa che intercorre tra il fornitore del bene o del servizio ed i consumatori.
Tali documenti, emessi o pervenuti in qualunque formato, non rientrano tra la base documentale
principale relativa al rapporto giuridico d’imposta che intercorre tra il soggetto attivo della potestà
impositiva ed il soggetto obbligato al versamento di imposta, come invece rientra la dichiarazione
annuale di consumo.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene utile chiarire che i documenti commerciali
emessi per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell’art. 1 del D.M.
24/10/2000 n. 370 non rientrano nell’esclusione prevista dall’art.2, comma 2 del D.M. in oggetto e,
pertanto, non sussistono motivi ostativi alla loro conservazione secondo le regole ivi previste, fermo
restando, invece, che in tale esclusione rientra la dichiarazione annuale di consumo.
La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 17/01/2005.
I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle
disposizioni contenute nella suddetta circolare.
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE
Dr. Aldo Tarascio
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