Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM S.N./2014
pdf (180 KB) pubblicata il 7/04/2014
Riferimento normativo
pdf (180 KB) pubblicata il 7/04/2014 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 3
Roma, 07 aprile 2014
Protocollo: 36726/RU Alle Direzioni Interregionali e Regionali
delle dogane
Rif.:
Alla Direzione interprovinciale di Bolzano
e Trento
Allegati:
Agli Uffici delle Dogane
e p.c.: Alle Direzioni centrali
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
Al Dipartimento delle finanze
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali – Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari
Alla Confederazione Generale della
Agricoltura Italiana
Alla Confederazione Nazionale Coldiretti
Alla Federvini
OGGETTO: Settore d’imposta del vino. Disciplina della circolazione.
Documento di trasporto denominato modello MVV. Linee
direttrici.
Come noto, il regime impositivo del settore del vino è caratterizzato, in ragione
della vigenza dell’aliquota di accisa zero, da particolari disposizioni che si pongono
in deroga, per quanto qui interessa, ai vincoli di circolazione nazionale propri della
disciplina dell’accisa.
Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette
00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372 - e-mail
dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it
Tale peculiare livello di tassazione, infatti, pur senza far venir meno la rilevanza
fiscale del prodotto in esame, giustifica la previsione di minori adempimenti
relativamente ai documenti di accompagnamento del vino per i trasporti che si
esauriscono sul territorio nazionale. In tal senso, si richiamano, per la
movimentazione tra depositi fiscali, l’art.21, comma 3, del D.M. 27.3.2001, n.153,
nonché, per la circolazione ad accisa assolta, l’art.30, comma 2, lett.f), del
D.Lgs.n.504/95; ulteriori norme di semplificazione sono poi contenute nell’art. 37
del citato D.Lgs.n.504/95 in materia di piccoli produttori di vino.
Stante quanto sopra, la normativa fiscale in materia di circolazione nazionale
del vino, recependo il consolidato principio comunitario di semplificazione delle
formalità amministrative, consente di utilizzare i documenti di accompagnamento
previsti dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo.
In tale ambito, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 2.7.2013 (pubblicato nella G.U. – Serie Generale n.178 del 31.7.2013)
ha proceduto ad un generale riordino dei documenti di accompagnamento che
scortano i prodotti vitivinicoli, intervento che si è reso necessario per dare concreta
attuazione ai regolamenti comunitari di riferimento.
Tra le innovazioni apportate, per quanto qui interessa, l’introduzione del
documento denominato modello MVV a scorta del trasporto di vino la cui
emissione è azionabile, per le spedizioni che si esauriscono nel territorio nazionale,
all’interno della gamma di scelte opzionali già rimesse agli operatori ed è, invece,
resa obbligatoria per i trasferimenti effettuati dai piccoli produttori nazionali verso
destinatari comunitari.
Tanto premesso, si formulano di seguito le linee direttive a risoluzione di
problematiche emerse nella pratica applicazione del delineato nuovo quadro
normativo con specifico riferimento ai connessi profili di carattere tributario.
I) Vino destinato all’esportazione da Ufficio doganale di uscita dello Stato
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina dei documenti
di accompagnamento che scortano vino destinato all’esportazione.
Più specificamente, nel prospetto n.2 del Quadro sinottico riepilogativo di cui
all’Allegato 3 alla circolare prot.n. 11289 del 26.7.2013 della Direzione generale
della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, pubblicata
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (home page – filiere –vino e home page – qualità e sicurezza
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– ispettorato centrale repressione frodi), emanata ad illustrazione del D.M.
2.7.2013 di cui in premessa, relativamente all’esportazione di vini viene indicato
quale tipo di documento da utilizzare l’e-AD, integrato da ulteriori informazioni,
per le spedizioni di prodotto in regime sospensivo.
Conseguentemente, nell’Appendice al suddetto Quadro sinottico – Prospetto n.
3 viene riportato che i documenti già in uso per i trasporti svolti interamente sul
territorio nazionale in virtù della vigente normativa in materia di tutela agricola non
sono più utilizzabili per la fattispecie sopradescritta.
Interpellata sull’argomento, questa Agenzia ha richiamato il proprio
orientamento consolidato secondo cui nei casi di esportazione, insorgendo i vincoli
di circolazione della disciplina dell’accisa nei trasferimenti di prodotto dall’Italia
ad altro Stato membro, l’obbligo di emissione dell’e-AD nasce qualora il vino lasci
il territorio dell’Unione Europea da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato
membro, identificandosi in tale circostanza la spedizione in un trasferimento
intracomunitario.
Diversamente, nel caso di vino destinato ad essere esportato da un Ufficio
doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio del
nostro Paese, permane l’applicazione della disciplina propria della circolazione
nazionale del medesimo prodotto, la quale non impone l’emissione dell’e-AD. Ciò
in coerenza con quanto disposto dagli artt. 8 e 21, comma 3, del D.M. 27.3.2001,
n.153.
Sull’argomento, da ultimo, con la circolare n.4411 del 13.3.2014 del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi,
anch’essa pubblicata nel medesimo sito di cui sopra, è nuovamente intervenuto il
suddetto Dicastero precisando che, nella fattispecie di esportazione di prodotti
vitivinicoli, trasportati interamente nel territorio nazionale, da dogana di uscita
dello Stato possono essere utilizzati i documenti richiamati nei suddetti Prospetti
nn.2 e 3, nei casi e nei modi indicati.
Tanto comunicato, si invita codeste Strutture periferiche ad operare in
conformità al nuovo indirizzo che consente l’effettuazione del suddetto
trasferimento di prodotti vitivinicoli anche a mezzo scorta dei documenti previsti
dalle norme di tutela agricola, ferma restando, in ogni caso, la facoltà per il
depositario autorizzato speditore di continuare ad avvalersi dell’e-AD per tale
tipologia di circolazione.
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II) Documento di accompagnamento del vino modello “MVV”
Come detto in premessa, in vigenza dell’aliquota d’accisa pari a zero, rispetto
alla circolazione nazionale del vino si prescinde dall’utilizzo dei documenti di
accompagnamento previsti dalla disciplina fiscale dell’accisa, continuando tali
trasporti ad essere effettuati con la scorta dei documenti previsti dalle norme in
materia di tutela agricola.
Ciò vale ancor più per i piccoli produttori di vino per i quali, ai sensi dell’art.37,
comma 1, del D.Lgs.n.504/95, non trovano applicazione i vincoli di circolazione e
controllo propri del regime generale dell’accisa salvo l’obbligo di comunicare
all’Ufficio delle dogane i trasferimenti intracomunitari realizzati.
In tale ambito, trova la sua operatività il documento di circolazione, allo stato in
forma cartacea, denominato modello MVV, a seguito della cui introduzione è stata
richiesta una valutazione di questa Agenzia in ordine all’adeguatezza delle
informazioni contenute e sulla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la
vigilanza.
Al riguardo, da un’attenta lettura dei citati D.M. 2.7.2013 e relativa circolare
esplicativa n.11289 del 26 luglio 2013, emerge un sistema composito in virtù del
quale gli speditori di vino possono utilizzare il documento MVV redatto in
conformità al modello di cui all’Allegato I al predetto decreto ministeriale ovvero,
in alternativa, modelli MVV di tipo diverso, semprechè contengano le stesse
informazioni contraddistinte dal corrispondente numero di casella.
Ancora, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale,
può essere anche utilizzato un documento MVV redatto dallo speditore su un
modello “libero”, contenente le medesime indicazioni riportate nell’Allegato II al
D.M. 2.7.2013 precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare.
Ulteriori semplificazioni sono previste, poi, per il trasporto di prodotti vitivinicoli
confezionati.
Con specifico riferimento all’emissione del documento di accompagnamento,
inoltre, si distinguono documenti MVV predisposti dallo speditore, con
numerazione progressiva apposta dal medesimo, e documenti MVV prenumerati e
prestampati da tipografie autorizzate; mentre nel primo caso vengono richieste la
timbratura preventiva e, successivamente alla compilazione, la convalida, nella
seconda ipotesi il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e deve
essere solo convalidato. Sempre in tale ambito, ulteriori semplificazioni sono
contemplate per il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati.
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Così delineati i tratti essenziali delle distinte tipologie utilizzabili, dall’esame
del contenuto del documento MVV si rileva che nel medesimo sono riportati in
linea di massima gli elementi che, nei differenti casi sottoposti agli obblighi di
circolazione della disciplina dell’accisa, assumono rilevanza fiscale: le
informazioni inerenti il prodotto, quali la designazione, la categoria, il titolo
alcolometrico effettivo, la quantità; i dati identificativi dello speditore, del
trasportatore nonché del destinatario; il luogo di spedizione nonché quello effettivo
di consegna; le indicazioni relative al trasporto incluse la data di inizio e l’ora di
partenza.
Si rileva, inoltre, che anche i vari modelli di documento MVV soprarichiamati
sono caratterizzati dal recare le stesse informazioni corrispondenti a quelle da
apporre sul documento di cui all’Allegato I al D.M. 2.7.2013 ed, altresì, dall’essere
emessi secondo una numerazione progressiva in modo da assicurarne l’univocità.
Conseguentemente, rilevato che il modello MVV si pone con contenuto di
equivalenza e sullo stesso piano dei documenti di circolazione già in uso, non si
hanno rilievi da formulare circa la sua adozione a scorta dei trasporti di vino in
ambito nazionale, nelle fattispecie per le quali non è richiesta l’applicazione della
disciplina dell’accisa, in luogo di quelli attualmente utilizzati.
Per le medesime riscontrate caratteristiche contenutistiche, si ritiene di poter
riconoscere valido agli effetti fiscali l’emissione del documento modello MVV
nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le
spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.
III. Utilizzo transitorio dei documenti già in uso
L’art.17 del D.M. 2.7.2013 consente, limitatamente alla circolazione nazionale
di prodotti vitivinicoli e fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative
al documento elettronico, la possibilità di continuare ad utilizzare i documenti già
contemplati dalla vigente normativa, in alternativa al medesimo modello MVV.
Vengono richiamati, in particolare, il documento di accompagnamento dei
prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a
60 litri, istituito dal decreto direttoriale 14.4.99 nonché il documento di
accompagnamento modello IT previsto dall’art.2 del decreto interministeriale
19.12.1994, n.768.
Sulle condizioni individuate per assicurare la loro autenticità e sul contenuto
delle informazioni richieste si rinvia a quanto disposto nel suddetto art.17 del D.M.
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2.7.2013 e delineato nel Prospetto 3 dell’Appendice al Quadro sinottico allegato
alla circolare n.11289 del 26.7.2013.
IV. Campo di applicazione
Le disposizioni sui trasporti dei prodotti vitivinicoli e, più specificamente, sul
sistema giuridico dei documenti di accompagnamento trovano applicazione, ai
sensi dell’art.2, lett. b), del D.M. 2.7.2013, per i prodotti elencati nell’Allegato I,
parte XII, del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22.10.2007.
Stante l’ampiezza della suddetta classificazione di origine comunitaria, appare
utile rilevare la non piena sovrapponibilità della stessa con la definizione di vino
propria della disciplina dell’accisa quale derivante dalla Direttiva 92/83/CEE del
Consiglio del 19.10.1992 e recepita nell’art.36, comma 1, del D.Lgs. n.504/95, di
contenuto più ristretto.
Restano fuori dall’applicazione delle norme di tutela agricola in quanto attratti
al regime impositivo dell’accisa, infatti, tutti i prodotti pur rientranti nei codici NC
2204 che, per il trattamento di produzione cui sono stati sottoposti, presentano un
contenuto di alcole che non deriva interamente da fermentazione.
In tale direzione, a titolo esemplificativo, si richiamano le categorie di vini che
hanno subìto un’aromatizzazione (vini aromatizzati) od anche ottenuti mediante
l’aggiunta di alcole (vini alcolizzati e liquorosi).
L’attribuzione di siffatte caratteristiche comporta la riconducibilità, di norma,
dei suddetti vini al campo di applicazione dei prodotti alcolici intermedi (art.39 del
D.Lgs.n.504/95), con conseguente soggezione ai vincoli di deposito e circolazione
per essi previsti dal particolare settore d’imposta.
Il Direttore Centrale
Dott. Pasquale Di Maio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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