Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM S.N./2018
Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) – ISTRUZIONI
Riferimento normativo
Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) – ISTRUZIONI – pdf – pubblicata il 31/01/2018 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 1/D
Direzione centrale legislazione e Roma, 30/01/2018
procedure doganali
Alle Direzioni interregionali, regionali e
interprovinciale di Trento e di Bolzano
Protocollo: 138154/RU
Agli Uffici delle dogane
e, p.c.:
Alla Direzione centrale tecnologie per
l’innovazione
Alla Direzione centrale antifrode e
controlli
Ai componenti del Tavolo e-Customs
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle
OGGETTO:
Decisioni Doganali (CDS) - ISTRUZIONI.
Premessa
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14
novembre 20171 “sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e
utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di
tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione”, specifica - in
attuazione degli artt. 8, par. 1, lett. b), e 17 del Reg. n.952/2013 (CDU) - le norme
procedurali che consentono l’armonizzazione dei processi relativi alla domanda,
all’adozione e alla gestione delle decisioni doganali utilizzando esclusivamente
procedimenti informatici.
Tale Regolamento, che costituisce la base giuridica del Sistema delle Decisioni
Doganali (Customs Decisions System, CDS), rende ora possibile dare attuazione
al principio stabilito dall’art. 6, par. 1, del CDU, secondo il quale tutti “gli scambi
di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali
nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali
1 Pubblicato nella GUUE L 297 del 15 novembre 2017, è entrato in vigore il 5 dicembre 2017.
00143 Roma, Via Carucci 71 – Telefono +39 06.5024.6058 – 59 - 60
informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante
procedimenti informatici”.
Il CDS risulta incluso nell’Allegato alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/578
dell’11 aprile 2016 della Commissione – che stabilisce il programma di lavoro per
attuare i sistemi elettronici necessari all’applicazione del CDU – ed è stato messo a
disposizione degli Stati membri dai Servizi della Commissione Europea a partire
dal 2 ottobre 2017.
Il suddetto sistema è composto da:
- un Portale UE destinato agli operatori commerciali (EU Trader Portal-TP);
- un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (Customs Decisions
Management System - CDMS) riservato alle autorità doganali.
1. Il Sistema delle Decisioni Doganali
Il CDS è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri,
gli operatori economici e gli altri soggetti interessati2 per la presentazione ed il
trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle decisioni e la relativa
gestione3 (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).
Il CDS è utilizzato esclusivamente per le seguenti autorizzazioni4:
1. CVA: autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli
importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del
CDU;
2. CGU: autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa
l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del CDU;
3. DPO: autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto,
qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola
operazione, di cui all'articolo 110 del CDU;
4. TST: autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la
custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del CDU;
2 Per operatore economico è da intendersi, ai sensi dell’art. 5, par. 5 CDU, una persona che, nel
quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.
Per persona diversa dall’operatore economico è da intendersi, ai sensi dell’art. 5, par. 4 CDU, una
persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona
giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale la capacità di agire.
In sostanza, possono accedere al Portale dell’UE (TP) gli operatori economici, il loro rappresentante
diretto o indiretto, qualunque altra persona che abbia capacità d’agire e sia funzionalmente collegata
all’operatore economico (ad esempio: un dipendente, un collaboratore, ecc.) e che sia a ciò
specificatamente delegata dall’operatore economico medesimo.
3 Reg. (UE) 2017/2089, art. 4, par.1
4 Ibidem, art. 5, par. 1
2
5. RSS: autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo,
di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;
6. ACP: autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui
all'articolo 128 del RD;
7. SDE: autorizzazione per l'uso regolare di una dichiarazione
semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU;
8. CCL: autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui
all'articolo 179 del CDU;
9. EIR: autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante
un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la
procedura di esportazione, di cui all'articolo 182 del CDU;
10. SAS: autorizzazione per l’autovalutazione di cui all’articolo 185 CDU;
11. AWB: autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di
cui all'articolo 155 del RD;
12. IPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di
cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
13. OPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo,
di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
14. EUS: autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui
all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
15. TEA: autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea
di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
16. CWP: autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il
deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera
b), del CDU;
17. ACT: autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini
della procedura TIR, di cui all'articolo 230 del CDU;
18. ACR: autorizzazione per lo status di speditore autorizzato ai fini del
transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;
19. ACE: autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il
transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;
20. SSE: autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui
all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU;
21. TRD: autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con
requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4,
lettera d), del CDU;
22. ETD: autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico
come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera
e), del CDU.
3
Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad
essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, ricorrendo, ove presente,
alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 stabilisce che l’utilizzo del
CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere
ripercussioni in più di uno Stato membro (cd autorizzazioni “multi Stato membro”),
lasciando ad ogni Stato membro la facoltà di deciderne l’utilizzo anche per quelle
che hanno rilevanza unicamente sul proprio territorio (cd autorizzazioni
“nazionali”)5.
Questa Agenzia ha optato per l’utilizzo del CDS anche nel caso in cui le
decisioni in esame abbiano rilevanza nazionale.
Premesso quanto sopra, si ritiene utile evidenziare che il CDS è tuttora in
fase di implementazione e revisione, posto che la versione attualmente messa a
disposizione dai Servizi della Commissione è stata predisposta sulla base dei lavori
preparatori ai testi dei Regolamenti unionali Delegato 2015/2446 (RD) e di
Esecuzione 2015/2447 (RE), applicati dal 1° maggio 2016. Saranno, pertanto,
forniti gli opportuni aggiornamenti in linea con le ulteriori modifiche del suddetto
sistema.
2. Utilizzo del Sistema delle Decisioni Doganali
Relativamente agli aspetti di natura tecnica ed alle modalità di autenticazione ed
accesso al CDS da parte degli operatori economici e degli altri soggetti interessati,
nonché dei competenti Uffici di questa Agenzia, si richiamano le istruzioni fornite
in materia dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione con note prot. n.
104198 del 14 settembre 2017, n.109580/RU del 29 settembre 2017 e prot.
n.111473/RU del 3 ottobre 2017, pubblicate sul sito di questa Amministrazione.
Per quanto attiene, invece, agli aspetti procedurali, nel richiamare il contenuto
dei comunicati della Direzione centrale legislazione e procedure doganali del 29
settembre 2017 e prot. n.119116 del 20 ottobre 2017 - parimenti pubblicati sul sito
dell’Agenzia - si forniscono di seguito ulteriori indicazioni ed istruzioni relative
alle fasi dell’iter amministrativo che inizia con la presentazione della domanda da
parte del soggetto interessato e termina con l’adozione della decisione da parte
dell’Ufficio.
5 Ibidem, art.5, par. 2 e 3
4
2.1 Individuazione dell’Ufficio competente a ricevere la domanda di
decisione.
In base a quanto previsto dall’articolo 22, par. 1, CDU, l’Ufficio competente a
ricevere la domanda di decisione, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del
“luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini
doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto
della decisione”.
Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, per l’individuazione
dell’Ufficio competente si applicano le disposizioni dell’art. 12 RD, secondo le
quali si tiene conto “del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i
documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una
decisione (contabilità principale a fini doganali)”.
Nell’eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più
Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più
procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo
quali/quantitativo.
Per le decisioni spendibili in più Stati membri e per le decisioni CVA6 ed EIR7
resta ferma la competenza (a ricevere le domande e ad adottare le relative
decisioni) degli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali
individuati nell’allegato 1 della citata nota prot. n.109580/RU del 29 settembre
2017.
Il predetto allegato reca tutti i codici degli Uffici locali e centrali da indicare
nella domanda, a cura del richiedente sulla scorta dei criteri sopra illustrati, quali
Uffici competenti a rendere la decisione richiesta.
2.2 Presentazione della domanda
Come noto, a decorrere dal 2 ottobre 2017 gli operatori economici e gli altri
soggetti interessati presentano le domande di autorizzazione di cui all’art. 5 del
Regolamento (UE) 2017/2089 (“multi Stato membro” e “nazionali”) per il tramite
del sistema elettronico delle decisioni doganali (CDS).
A ciascuna domanda il sistema attribuisce un numero identificativo.
6 Cfr circ. n.5/D del 2017, par 6, con le modalità precisate nel comunicato prot. 119116 del
20.10.2017.
7 Cfr, circ. n.8/D del 2016, par. E 2.3), con le modalità precisate nel comunicato prot. 119116 del
20.10.2017.
5
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, allo stato attuale, il sistema non
differenzia le informazioni da inserire obbligatoriamente da quelle facoltative.
Pertanto, ai fini della corretta acquisizione dell’istanza da parte del CDS devono
essere fornite tutte le informazioni richieste dal sistema, anche se non
obbligatorie in relazione alla decisione per la quale è presentata la domanda.
Inoltre, come già evidenziato dalla Direzione centrale tecnologie per
l’innovazione8, il CDS non è, ad oggi, in grado di impedire l’invio di una
domanda di decisione ad un Ufficio che non ha al riguardo competenza. In
ogni caso, il sistema accetta automaticamente la domanda dopo 30 giorni
dall’invio, trasmettendo la notifica dell’accettazione al richiedente.
Pertanto, nelle more del superamento di detta criticità del sistema unionale,
onde evitare l’erronea automatica accettazione della domanda entro il termine
sopra indicato, gli Uffici devono effettuare un rigoroso monitoraggio di quanto
giornalmente ricevuto per il tramite del CDS rifiutando eventuali domande per
le quali non sono competenti ad adottare la decisione ed indicando, in
motivazione, il difetto di competenza.
Per la corretta e tempestiva comunicazione tra Ufficio e richiedente è
necessario che quest’ultimo indichi nel campo “Contact Person for the
Application” l’indirizzo PEC al quale devono essere inviate tutte le
comunicazioni ad essa relative.
E’ di tutta evidenza che i documenti posti a corredo dell’istanza devono essere
inseriti dal soggetto richiedente nel CDS tramite il Trader Portal sin dal momento
della presentazione della domanda.
2.3 Accettazione della domanda
Dopo aver ricevuto la domanda l’Ufficio deve verificare la sussistenza dei
requisiti di natura formale previsti dall’art. 11 del RD, ovvero che:
- il richiedente è registrato conformemente all’art. 9 del CDU9, ove
richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda;
- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, ove
richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda;
- la domanda è stata presentata all’Ufficio competente a riceverla;
8 Cfr nota prot. n. 109580/RU del 29/9/2017.
9 Tale condizione è verificata automaticamente dallo stesso sistema.
6
- la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una
precedente decisione destinata allo stesso richiedente che, nel corso
dell’anno antecedente la domanda stessa (ovvero dei tre anni antecedenti
nei casi contemplati al par. 2 dell’art. 11, RD), è stata annullata o revocata
per l’omesso adempimento di un obbligo imposto dalla decisione stessa. Ai
fini del riscontro formale di quest’ultimo requisito, l’Ufficio continuerà ad
avvalersi delle banche dati attualmente in uso.
L’Ufficio deve verificare, altresì, che la richiesta contenga tutte le
informazioni necessarie ai fini dell’adozione della decisione (art. 22, par. 2, c.2,
CDU).
All’esito della verifica suddetta, che può contemplare anche la richiesta di
elementi informavi ai sensi dell’art. 12, par. 2, RE10, l’Ufficio accetta o rifiuta la
domanda entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa presentazione11. Il
richiedente riceve tramite il sistema una comunicazione contenente l’esito della
valutazione dell’Ufficio.
Si richiama nuovamente l’attenzione di codeste Strutture sulla circostanza
che, in base all’art. 12, par. 3, RE “in assenza di qualsiasi comunicazione al
richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si
considera accettata”.
Per quanto attiene, invece, all’ individuazione della data di accettazione
da cui decorre il termine per l’adozione della decisione, il suddetto art. 12, par. 1 e
3, RE stabilisce che essa è diversificata in base alle seguenti situazioni:
a) se l’Ufficio valuta che sono soddisfatte tutte le condizioni sopra
illustrate, la domanda si considera accettata dal giorno in cui è stata
presentata, sia nel caso di comunicazione formale (cfr art. 12, par. 1,
RE) che in quello di assenza di comunicazione da parte dell’Ufficio
(cfr art. 12, par. 3, RE)12. Si segnala che, allo stato attuale, nel caso di
comunicazione formale da parte dell’Ufficio il CDS evidenzia come
data di accettazione della domanda quella della comunicazione anziché
quella di presentazione della domanda medesima. Nelle more
dell’adeguamento in itinere del CDS, gli Uffici vorranno pertanto
prestare attenzione a tale disallineamento e computare i termini di
10 L’Ufficio può chiedere che le pertinenti informazioni siano fornite dal richiedente entro un termine
ragionevole non superiore a 30 giorni.
11 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 10, lett. a), RD, in caso di rigetto della domanda per mancato
soddisfacimento delle condizioni per la sua accettazione di cui all’art. 11 RD non è concesso al
richiedente l’esercizio del “diritto ad essere ascoltato”.
12 Cfr Documento TAXUD.a.2(2016)3945564 dell’8/7/2016, consultabile sul sito internet
dell’Agenzia – Sezione Codice Doganale dell’Unione – CDU.
7
rilascio delle decisioni in linea con il dettato normativo appena
richiamato;
b) se, invece, l’Ufficio ha richiesto informazioni aggiuntive e il
richiedente le ha fornite, la data di accettazione della domanda coincide
con il giorno in cui è stata trasmessa l’ultima informazione.
2.4 Valutazione della domanda
Dopo l’accettazione della domanda, l’Ufficio valuta la sussistenza delle
condizioni e dei criteri previsti per l’adozione della decisione specifica.
In questa fase istruttoria, ove necessario, l’Ufficio può chiedere ulteriori
informazioni o documentazione al soggetto richiedente.
L’attivazione dell’Ufficio avviene, come detto in premessa, per il tramite
del CDS che realizza la partecipazione procedimentale attraverso il dialogo
informatico; il riscontro da parte dell’operatore economico tenuto a fornire gli
elementi richiesti dall’Ufficio, nelle more del completamento delle funzionalità
informatiche a supporto del CDS che consentirà, nel prossimo futuro, di acquisire
attraverso il sistema anche la documentazione richiesta, dovrà avvenire mediante
trasmissione via PEC o tramite Raccomandata A/R.
Come previsto dall’articolo 13, par. 1, RD, il termine concesso al
richiedente per la produzione delle suddette ulteriori informazioni o
documentazione non può essere superiore a 30 giorni.
In ogni caso, l’Ufficio deve adottare la decisione entro il termine di cui
all’art. 22, par. 3, comma 1, CDU, ovvero entro i diversi termini stabiliti per talune
di esse13, termine che decorre, si ribadisce, dalla data di accettazione della
domanda come qualificata nel precedente paragrafo 2.3.
Tuttavia, l’art. 22, par. 3, comma 2, CDU stabilisce che se l’Ufficio si
trova nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza
informa il richiedente dei motivi di tale impossibilità indicando l’ulteriore periodo
che ritiene necessario per adottare la decisione, periodo che non può superare i 30
giorni.
L’Ufficio può, altresì, su richiesta di parte prorogare il termine per
l’adozione della decisione, ai sensi dell’art. 22, par. 3, comma 3, CDU. Ciò al fine
13 Per le autorizzazioni di cui all’art. 211, par. 1 CDU, i termini per l’adozione delle
decisioni sono indicati dall’art. 171 RD.
8
di consentire al richiedente di realizzare gli adeguamenti necessari ad assicurare il
rispetto delle condizioni e dei criteri previsti in relazione alla decisione attesa. Tali
adeguamenti e l’ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono
comunicati all’Ufficio procedente, che decide in merito alla proroga.
Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 22, par. 6, comma 1, CDU, prima
di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente
l’Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni, ai fini dell’esercizio
del “diritto ad essere ascoltato”.
La comunicazione di tale intenzione e delle relative motivazioni - così
come delle controdeduzioni dell’operatore economico - avviene tramite il CDS.
Tuttavia, tenuto conto della rilevanza di tale fase procedimentale ai fini della
corretta costituzione del contraddittorio anticipato, oltre alla comunicazione
attraverso il predetto sistema secondo le regole stabilite nell’art. 6, par. 1, CDU,
gli Uffici procedenti devono contestualmente trasmettere via PEC la
comunicazione in parola all’indirizzo PEC del richiedente (o a mezzo
raccomandata A/R esclusivamente per coloro che, in quanto non obbligati per
legge, ne siano privi). Va da sé che per la verifica del rispetto del termine
concesso al richiedente per esprimere il proprio punto di vista si terrà conto delle
diversificate modalità di comunicazione adottate nei suoi confronti.
2.4.1 Valutazione della domanda nel caso in cui siano coinvolti più Uffici
nazionali o più Stati membri
Per la valutazione della domanda da parte dell’Ufficio competente può
essere necessario il coinvolgimento:
- di altri Uffici nazionali, interessati in ragione della pluralità dei luoghi di
svolgimento delle operazioni oggetto del richiesto provvedimento (es.
autorizzazione al deposito doganale con luoghi di stoccaggio ricadenti
nella competenza territoriale di più Uffici delle dogane). In tali circostanze,
l’Ufficio competente a gestire il procedimento autorizzatorio si attiverà con
le ordinarie modalità (al di fuori del CDS) per la consultazione degli altri
Uffici coinvolti che dovranno accertare, ciascuno per la propria parte, la
sussistenza delle condizioni per il rilascio della decisione (es. attraverso
opportuni sopralluoghi, mediante l’esame delle contabilità doganali tenute
localmente, ecc.), fornendo tempestivo riscontro all’Ufficio procedente;
9
- di altri Stati membri, laddove la domanda riguardi autorizzazioni
spendibili in più Stati membri (es. autorizzazione alla garanzia globale
utilizzabile in più Stati membri). In tale ipotesi, al fine della necessaria
consultazione, l’Ufficio competente utilizza il sistema CDS.
Per quanto attiene alle decisioni aventi valenza “multi Stato membro”, gli
Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali competenti alla
loro adozione o che rivestono il ruolo di “punto di contatto” per le decisioni che
debbono essere adottate da altri Stati membri, continueranno a svolgere l’attività
istruttoria con gli Uffici nazionali interessati utilizzando le modalità in uso al di
fuori del sistema CDS, mentre l’attività di consultazione con gli altri Stati membri
sarà svolta attraverso il sistema CDS.
2.5 Adozione della decisione
La decisione adottata dall’Ufficio all’esito dell’istruttoria è partecipata al
destinatario tramite il sistema CDS che attribuisce alla stessa un numero
identificativo diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda.
La decisione costituisce il provvedimento dell’Ufficio che conclude il
procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda da parte
dell’operatore economico richiedente.
Il più volte menzionato art. 22, par. 6, primo comma, CDU –
differenziando le situazioni suscettibili di “comunicazione” da quelle che
richiedono la “notifica” - dispone che “…la decisione è notificata nella debita
forma al richiedente”. Attraverso tale puntualizzazione si deve ritenere, anche
sulla base delle interlocuzioni intervenute con i competenti Servizi della
Commissione europea, che in assenza di una disciplina armonizzata del legislatore
eurounionale in materia di notificazioni occorra fare riferimento alle norme
nazionali.
A tal fine, l’Ufficio deve notificare al destinatario la comunicazione
dell’avvenuta adozione della decisione a mezzo PEC (o a mezzo raccomandata
A/R, esclusivamente per coloro che, in quanto non obbligati per legge, ne siano
privi), indicandone gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di
rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS).
Si precisa che la data della decisione è quella risultante dal CDS mentre il
dies a quo, da cui iniziano a decorrere i termini per proporre eventualmente
10
ricorso14 da parte del destinatario del provvedimento, ai sensi dell’art. 44 CDU, è
quello:
- della ricezione della notifica della comunicazione dell’avvenuta
adozione della decisione 15, che di norma coincide con il momento in
cui il sistema elettronico rende disponibile il messaggio all’indirizzo
PEC del soggetto richiedente;
- della ricevuta della raccomandata A/R.
2.6 Riesame/modifica delle autorizzazioni
Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016, suscettibili di
riesame ovvero per le quali è necessario effettuare una modifica, dovranno essere
gestite in funzione delle relative caratteristiche:
- quelle non aventi scadenza e soggette a riesame entro il 1° maggio
2019 (es. deposito) dovranno essere inserite dagli Uffici nel CDS dopo
l’effettuazione del riesame senza che il richiedente presenti a tal fine
apposita istanza;
- quelle aventi scadenza entro il 1° maggio 2019 non soggette a
riesame (es. perfezionamento attivo/passivo, ammissione temporanea),
potranno essere modificate, a richiesta dell’interessato, al di fuori del
sistema CDS con le usuali modalità, a meno di modifiche rilevanti che
comportino la necessità del rilascio di una nuova autorizzazione sulla
base delle disposizioni del CDU (es. autorizzazione alla garanzia
globale, vedi par. 3.2).
Nel caso di autorizzazioni rilasciate dopo il 1° maggio 2016 e prima del 2
ottobre 2017, per le quali debbano essere effettuate modifiche o proroghe,
l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di autorizzazione tramite il sistema
CDS, a meno che non si tratti di autorizzazione già ivi inserita a motivo di un
precedente intervento (in tal caso, si procederà con la funzionalità “Modifica”
presente nel sistema stesso).
14 Si rammenta l’obbligatorietà, per gli Uffici, dell’inserimento della clausola impugnatoria nel
campo “general remark” della decisione, come già precisato nel comunicato della Direzione
centrale legislazione e procedure doganali del 29.9.2017.
15 Cfr art. 45, co.2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”.
11
Si precisa che tutte le decisioni nazionali e multi Stato membro rilasciate
dopo il 1° maggio 2016, aventi scadenza o meno, dovranno essere inserite nel
sistema CDS.
A tal fine, codeste Direzioni vorranno adottare un adeguato piano delle attività
in modo da assicurare che i dipendenti Uffici completino tale processo entro il 31
dicembre 2019, tralasciando di immettere nel CDS soltanto quelle autorizzazioni
che siano prossime alla loro scadenza al momento del programmato inserimento.
3. Utilizzo del sistema per le singole decisioni
Si specificano di seguito le caratteristiche di talune decisioni gestite attraverso il
CDS che presentano aspetti peculiari rispetto alle regole generali illustrate nei
paragrafi precedenti.
Si attira l’attenzione sulla necessità di mantenere una fluida comunicazione tra
gli Uffici che adottano decisioni connotate da interdipendenza funzionale (es.
autorizzazione alla garanzia globale e autorizzazione ai regimi speciali), ovvero tra
l’Ufficio che adotta la decisione e gli altri Uffici eventualmente competenti sui
luoghi nei quali vengono svolte le attività (es. autorizzazione al perfezionamento
attivo o al deposito doganale). A tal fine può rivestire utilità la frequente
consultazione del CDS che consente in particolare, attraverso la funzionalità “find
application”, di verificare l’esistenza e le caratteristiche sia di eventuali decisioni
emesse nei confronti di un determinato soggetto sia di decisioni emesse da un
determinato Ufficio nazionale o altro Stato membro. Va da sè che, qualora le
informazioni reperibili sul CDS non siano sufficienti, si farà ricorso agli strumenti
di comunicazione fuori sistema (come nel caso già esposto dell’attivazione e della
gestione delle istruttorie nazionali qualora nel procedimento siano coinvolti più
Uffici, ai quali dovrà essere resa – da parte dell’Ufficio che adotta la decisione –
l’informativa circa l’avvenuto rilascio della stessa).
3.1 Autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli
importi facenti parte del valore in dogana delle merci (CVA)
Le domande relative all’autorizzazione per la semplificazione della
determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci sono
presentate all’Ufficio applicazione dei tributi doganali della Direzione centrale
legislazione e procedure doganali che, valutata la sussistenza dei requisiti indicati
al par. 2.3, accetta l’istanza. Si attira l’attenzione sulla rilevanza, in tale fase, ai
sensi e per gli effetti previsti dall’art. 22, par.2, c.2, CDU, della esaustività delle
informazioni e delle allegazioni documentali rese al momento della presentazione
12
della domanda attraverso il CDS. Si richiama, al riguardo, quanto precisato al par.
6 della circolare n.5/D del 201716.
Contestualmente, l’Ufficio centrale incarica l’Ufficio delle dogane individuato in
base ai criteri esposti al precedente par. 2.1 dello svolgimento delle attività
istruttorie indicate nella sopra richiamata circolare 5/D che possono anche
contemplare, qualora necessario, la richiesta al soggetto istante di
informazioni/documentazione supplementari 17, da trasmettere all’Ufficio centrale
al termine dell’istruttoria unitamente alla relazione conclusiva. Detto Ufficio
centrale provvederà, poi, al rilascio della decisione con le modalità indicate al par.
2.5 della presente circolare.
3.2 Autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa
l'eventuale riduzione dell’importo di riferimento o l’esonero (CGU)
L’istanza per l’autorizzazione alla garanzia globale spendibile a livello
nazionale deve essere presentata all’Ufficio delle dogane individuato secondo i
criteri descritti al par. 2.1 che precede. Qualora l’autorizzazione debba essere
utilizzata in più Stati membri, competente a ricevere la domanda e ad adottare la
decisione è l’Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari
dell’Unione europea della Direzione centrale legislazione e procedure doganali.
Qualora il richiedente sia titolare dello status di AEO o abbia avviato la relativa
procedura, l’Ufficio competente ad autorizzare la garanzia globale “nazionale”
deve coincidere con l’Ufficio tenuto ad espletare l’audit finalizzato al rilascio dello
status ovvero, nel caso di autorizzazione già esistente, a monitorare l’AEO.
Resta in ogni caso ferma la competenza del predetto Ufficio centrale per le
autorizzazioni alla garanzia globale “multi Stato membro”.
Ovviamente l’Ufficio delle dogane rimane competente per la verifica delle
condizioni di cui all’art. 95 CDU (anche con riferimento a quelle previste per
eventuali riduzioni/esonero, dell’adeguatezza dell’importo di riferimento e del suo
monitoraggio (art. 157 RE), oltre che per l’accettazione della forma di garanzia e
l’approvazione del fideiussore (art. 93 e 94 CDU); in linea con quanto indicato
nella circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, beneficiario dell’eventuale polizza
fideiussoria è il Capo Area Gestione Tributi dell’Ufficio doganale.
16 Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
17 si richiama quanto precisato al par. 2.4 in merito alle modalità di riscontro via PEC o a mezzo
raccomandata A/R.
13
Ad ogni modo, nel caso in cui il regime da garantire sia il transito, si precisa che
la domanda di garanzia globale “multi Stato membro” va presentata, in linea con
l’art.7 del Regolamento delegato UE 2016/341, all’Ufficio delle dogane
territorialmente competente e non al predetto Ufficio centrale; ciò in quanto, nelle
more dell’attivazione del sistema di gestione della garanzie (GUM), la
consultazione tra gli Stati membri espletata dagli Uffici centrali è obbligatoria solo
per regimi diversi dal transito.
La domanda per l’autorizzazione/modifica alla/della garanzia globale deve
essere presentata contemporaneamente a quella per il regime/procedura in
relazione al quale viene chiesta l’autorizzazione alla garanzia globale; ciò
anche nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra i due Uffici rispettivamente
competenti al rilascio delle due distinte autorizzazioni. Ovviamente, anche per
questa autorizzazione la domanda deve contenere le informazioni necessarie per
consentire all’Ufficio di adottare il provvedimento (vedi paragrafo 2.3)18.
Si precisa, inoltre, che la domanda per l’autorizzazione alla garanzia globale, ai
sensi dell’art.89, par. 3, CDU, può essere presentata anche da persona diversa da
quella a cui è rilasciata l’autorizzazione al regime/procedura connesso: al riguardo,
si rimanda al comunicato della Direzione centrale legislazione e procedure
doganali del 22 agosto 201719.
In relazione all’attività propedeutica all’adozione della decisione, si evidenzia
l’importanza di un tempestivo e completo scambio di informazioni tra l’Ufficio
competente al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia e quello (o quelli)
competenti in relazione alle autorizzazioni ai connessi regimi/procedure,
utilizzando anche le ordinarie modalità di consultazione tra gli Uffici coinvolti.
Tale sinergia è infatti indispensabile ai fini dell’acquisizione degli elementi
necessari per la corretta determinazione dell’importo di riferimento.
Tale attività di collaborazione è di particolare importanza in tutte le ipotesi
in cui l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione per le procedure
speciali o per le strutture di temporanea custodia sia diverso da quello
competente al rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale (CGU).
Riguardo, poi, alle attività di riesame, al fine di rispettare la tempistica
indicata nel codice (1° maggio 2019) si dispone che, per le garanzie per le quali
18 quali, ad esempio: la coincidenza tra i regimi indicati nella garanzia globale con quelli indicati nelle
relative, distinte autorizzazioni; l’importo degli oneri potenzialmente gravanti, distinto per i singoli
regimi e/o procedure e, in ciascun ambito, tra dazio e altri oneri (per le istanze di autorizzazione alla
garanzia globale spendibile in più Stati membri, la ripartizione va effettuata anche relativamente agli
importi da attribuire ai singoli Stati membri interessati).
19 pubblicato sul sito internet di quest’Agenzia - Sezione Codice Doganale dell’Unione – CDU.
14
non si è provveduto, dopo il 1° maggio 2016, al rilascio di una autorizzazione
conforme al dettato del CDU (cartacea o a mezzo CDS), gli Uffici non
possano più procedere con una proroga/appendice delle polizze esistenti;
conseguentemente, all’atto della scadenza della polizza deve essere attivata la
vigente procedura per il rilascio della dovuta autorizzazione alla garanzia
globale.
3.3 Autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO)
In relazione a tale autorizzazione, va preliminarmente precisato che l’unica
modalità di dilazione di pagamento utilizzata da questa Agenzia è quella definita
dall’articolo 110, lettera b), CDU20 e che, pertanto, ancorché lo schema di domanda
presente sul CDS faccia riferimento a tutte le ipotesi recate dal citato art. 110
CDU, l’autorizzazione è concessa unicamente per la sopra indicata modalità
globale.
Ovviamente, anche per questa autorizzazione la domanda deve contenere le
informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di adottare il provvedimento21.
Si rappresenta, poi, che per il rilascio dell’autorizzazione alla dilazione di
pagamento è necessario che il richiedente sia stato precedentemente autorizzato
alla garanzia globale e che, pertanto, tenuto conto dello stretto collegamento
funzionale tra le due autorizzazioni, entrambe debbono essere adottate dal
medesimo Ufficio, individuato in base ai criteri generali esposti al par. 2.1.
Tuttavia, in alcune situazioni in cui l’operatività del soggetto sia particolarmente
estesa a livello nazionale e tale da rendere difficoltosa o poco funzionale la
riconduzione in capo ad un unico Ufficio delle due autorizzazioni, il richiedente
può scegliere tra:
- presentare la domanda di DPO al medesimo Ufficio che ha rilasciato
l’autorizzazione CGU indicando i diversi luoghi di effettuazione delle operazioni:
in questo caso l’Ufficio rilascia l’autorizzazione con tanti sotto conti quante
sono le realtà operative interessate;
- presentare tante domande di DPO quanti sono gli Uffici interessati in base
alla realtà operativa. In questo caso, sempre che siano soddisfatte le condizioni di
20 dilazione concessa “globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione
contabilizzati a norma dell’articolo 105, par. 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle
autorità doganali e che non può superare i trentuno giorni”.
21 in particolare: l’importo di riferimento per la fiscalità nazionale e l’importo di riferimento per le
risorse proprie, gli Uffici ove l’autorizzazione sarà spendibile, i soggetti abilitati ad impegnare il
conto di debito, il numero della garanzia globale.
15
cui all’art.22 CDU, a fronte di una decisione CGU ci saranno più autorizzazioni
DPO. Anche in questo caso, si evidenzia l’importanza di un tempestivo e
completo scambio di informazioni tra l’Ufficio competente al rilascio
dell’autorizzazione alla garanzia e quello (o quelli) competenti in relazione alle
autorizzazioni alla dilazione di pagamento, utilizzando anche le ordinarie
modalità di consultazione tra gli Uffici coinvolti.
3.4 Procedure speciali e strutture di temporanea custodia
In linea generale, anche per queste tipologie di autorizzazioni, competente ad
adottare le decisioni è l’Ufficio delle dogane individuato secondo i criteri descritti
al par. 2.1 che precede.
Pertanto, le domande riguardanti il regime di perfezionamento attivo (IPO),
di perfezionamento passivo (OPO), di uso finale (EUS) dovranno essere
presentate all’Ufficio competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è
accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e dove viene
svolta almeno una parte delle lavorazioni.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i due criteri indicati nella
disposizione sopra citata, potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 12 RD
secondo cui l’Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale il richiedente
tiene le scritture e i documenti contabili ai fini doganali.
Per il regime di ammissione temporanea (TEA), l’art. 205 RD prevede,
invece, una deroga al criterio generale di determinazione della competenza di cui
al citato art. 22, par. 1, CDU, stabilendo che la richiesta di autorizzazione deve
essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente per il luogo di primo utilizzo
della merce.
Le domande per il regime di deposito doganale (CWP) e per la gestione delle
strutture di custodia temporanea (TST) dovranno essere presentate, in
applicazione dell’art.22, par.1, CDU, presso l’Ufficio competente sul luogo in cui è
tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove viene
svolta almeno parte delle lavorazioni. Anche nell’ipotesi in cui l’istanza riguardi
più luoghi ricadenti nella competenza territoriale di diversi Uffici, l’autorizzazione
dovrà essere rilasciata dall’Ufficio che integra i criteri indicati nell’art.22 CDU
ovvero, in deroga, quelli dell’art. 12 RD. Nel caso in cui le condizioni sopra
evidenziate siano riscontrabili presso più Uffici, la competenza ricadrà su quello
dove è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.
Sarà ovviamente cura dell’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione
16
richiedere agli altri Uffici – nel cui ambito territoriale si colloca il luogo/luoghi di
cui viene chiesta l’autorizzazione - tutte le informazioni e lo svolgimento delle
attività necessarie per il rilascio del provvedimento (ad esempio l’effettuazione del
sopralluogo).
Si ritiene opportuno, inoltre, fornire le seguenti specifiche indicazioni per il
corretto inserimento nel CDS e conseguente trattamento da parte degli Uffici
di talune informazioni e dati relativi alle domande e alle decisioni per le
procedure speciali.
Classificazione delle merci:
per le merci da vincolare al regime di uso finale, il CDS richiede tra le
informazioni specifiche sia il codice di Nomenclatura Combinata - NC (8
cifre) che la posizione Taric (2 cifre), nonché gli eventuali codici
addizionali. Tuttavia, se l’istanza ha ad oggetto merci contemplate dalle
disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella Parte I, “Disposizioni
Preliminari”, sezione II della NC, i codici della NC non devono essere
indicati;
per le merci da vincolare a regime di perfezionamento attivo (IPO), di
perfezionamento passivo (OPO), di ammissione temporanea (TEA)
occorre indicare le prime quattro cifre del codice di nomenclatura
combinata. In deroga a quanto sopra, quando vengono utilizzate le merci
equivalenti, deve essere fornito il codice di nomenclatura combinata a otto
cifre;
Caratteristiche delle merci e del processo di lavorazione:
per le procedure di perfezionamento attivo e passivo è previsto l’utilizzo
di un apposito allegato22 per l’indicazione della quantità di merce da
vincolare al regime relativa ad ogni codice di nomenclatura combinata,
dato non ancora richiesto dal sistema;
per il regime di uso finale, si evidenziano le seguenti particolarità:
- non risulta possibile indicare più di un “cessionario”: pertanto, colui
che intenta trasferire diritti ed obblighi ad altri soggetti (Transfer of
Rights and Obbligations - TORO), deve allegare, nella parte generale,
la lista dei cessionari/trasformatori nonché tutte le informazioni relative
alle formalità proposte per il trasferimento, che dovranno essere
valutate dall’Ufficio nella fase istruttoria. Si rammenta che l’istanza di
22 Cfr. nota prot. n. 109580/RU del 29/9/2017, cit.
17
autorizzazione al TORO può anche essere presentata in una fase
successiva, cioè dopo che sia stata accettata la richiesta e rilasciata
l’autorizzazione al regime speciale. Inoltre, in determinati casi l’istanza
di autorizzazione al TORO può essere richiesta anche dal soggetto
cessionario23. In entrambi i casi l’autorizzazione al TORO è gestita
secondo le ordinarie procedure amministrative;
- il richiedente deve descrivere in maniera dettagliata le attività
programmate da eseguire sulle merci da vincolare al regime, al fine
di consentire all’Ufficio di verificare i presupposti per il rilascio della
decisione e, successivamente, il raggiungimento dell’uso finale;
Per quanto riguarda gli adempimenti degli Uffici, si richiama l’attenzione
sull’importanza della corretta compilazione della schermata riguardante lo
svolgimento dell’esame delle condizioni economiche nelle decisioni di
perfezionamento attivo. In particolare, laddove viene richiesto di specificare
l’obbligatorietà o meno di tale accertamento, dovrà essere sempre fornita
risposta negativa, ad eccezione delle ipotesi previste dall’art.166 RD in
presenza delle quali l’istanza deve essere sottoposta ad esame delle condizioni
economiche in sede unionale. Ciò è necessario al fine di evitare l’innesco della
specifica fase procedimentale laddove non richiesta nella fattispecie considerata.
Parimenti, si ricorda agli Uffici di svolgere gli adempimenti previsti nella
Tabella 2 della più volte citata nota prot. 109580/RU del 29.9.2017 all’atto del
rilascio delle decisioni riguardanti le strutture di temporanea custodia.
Si attira nuovamente l’attenzione sulla stretta correlazione tra le
autorizzazioni alla garanzia globale e quelle relative alle procedure speciali ed
alle strutture di temporanea custodia, posto che queste ultime non sono
utilizzabili fintanto che l’Ufficio di autorizzazione al regime o alla temporanea
custodia non abbia acquisito copia dell’autorizzazione alla garanzia globale e
del corrispondente strumento di garanzia (polizza fideiussoria o altro previsto
dal CDU).
3.5 Transito
Nell’alveo delle decisioni di autorizzazione al regime del transito, l’Ufficio
competente all’adozione del provvedimento va individuato in funzione del tipo di
semplificazione richiesta.
23 Cfr. nota prot. n. 141816/RU del 13/12/2017, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
18
In particolare, nel caso dello speditore autorizzato (ACR) l’istanza deve
essere presentata all’Ufficio in cui le operazioni di transito unionale/comune/TIR
hanno inizio (art. 192 RD), mentre nel caso del destinatario autorizzato (ACT e
ACE) l’istanza deve essere presentata all’Ufficio in cui le operazioni di transito
unionale/comune/TIR hanno termine (art. 194 RD).
Per l'autorizzazione all'uso dei sigilli di tipo speciale (SSE), se il richiedente
è uno speditore autorizzato, il medesimo può presentare domanda allo stesso
Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione sopra citata, altrimenti si applicano le
disposizioni di carattere generale illustrate al par. 2.1.
Nelle ipotesi di istanza per l’uso di una dichiarazione in dogana per il
transito con i requisiti in materia di dati ridotti (TRD) e per l’uso di un
documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (ETD),
l’Ufficio competente è sempre individuato in base ai criteri di carattere generale
indicati al par. 2.1.
Per la decisione riguardante l’emittente autorizzato (ACP) al rilascio della
prova della posizione doganale di merci unionali, l’Ufficio competente è, invece,
quello in cui è stabilito l’operatore (art.128 RD).
Infine, si ricorda agli Uffici di svolgere gli adempimenti previsti nella
Tabella 2 della citata nota prot. n. 109580/RU del 29.09.2018 all’atto del rilascio
delle decisioni riguardanti lo speditore/destinatario autorizzato per il regime di
transito unionale e destinatario autorizzato per il regime TIR.
3.6 Autorizzazioni al servizio regolare di trasporto marittimo
Anche per le autorizzazioni al servizio regolare di trasporto marittimo
(RSS) l’individuazione dell’Ufficio competente segue le regole indicate al par. 2.1.
Si coglie l’occasione per precisare che, con l’avvio del CDS, si sono
verificati erronei utilizzi del sistema per la presentazione delle domande ed il
rilascio delle relative autorizzazioni. La Direzione centrale legislazione e
procedure doganali, al fine di non penalizzare l’operatività nel particolare settore,
ha consentito l’utilizzo momentaneo della preesistente modalità cartacea24.
Da ultimo, al fine di superare le difficoltà evidenziatesi in precedenza, sono
stati effettuati approfondimenti volti a verificare le funzionalità dell’applicazione a
24 Cfr. Comunicato del 26 ottobre 2017, pubblicato il giorno successivo sul sito internet di
quest’Agenzia - Sezione Codice Doganale dell’Unione - CDU.
19
supporto di tale autorizzazione, il cui positivo esito consente di utilizzare
nuovamente il CDS con gli accorgimenti di seguito riportati:
- l’operatore, in fase di inserimento dell’istanza, laddove la linea
regolare richiesta si limiti a tratte che coinvolgono esclusivamente
porti nazionali, deve porre attenzione a non selezionare aree
geografiche inerenti altri o tutti gli Stati Membri dell’Unione;
- l’Ufficio competente deve effettuare una puntuale verifica della
corretta compilazione dell’istanza da parte dell’operatore, prima
dell’accettazione della stessa, anche al fine di evitare l’avvio, non
pertinente nel caso di specie, della consultazione verso altri Stati
Membri.
Restano invariate le procedure di consultazione già in uso tra gli Uffici
doganali coinvolti dalla tratta nazionale richiesta.
3.7 Dichiarazione semplificata (SDE)
La domanda per la dichiarazione semplificata prevista dall’art. 166, par.2,
CDU deve essere presentata all’Ufficio individuato secondo i criteri descritti al
par. 2.1.
3.8 Autorizzazioni alla qualifica di pesatore autorizzato di
banane(AWB)
Le domande per la qualifica di pesatore autorizzato di banane dovranno
essere presentate all’Ufficio individuato ai sensi dell’articolo 22, par.1, CDU o
dell’art. 12 RD precisando che, nel caso di specie, per “attività oggetto della
decisione” deve intendersi quella della “pesatura”.
***
Con riserva di fornire eventuali, ulteriori indicazioni alla luce delle
modifiche e/o integrazioni che verranno apportate al Regolamento di esecuzione
(UE) 2017/2089, le Direzioni territoriali in indirizzo vorranno vigilare sulla
uniforme e conforme applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti
Uffici e segnalare eventuali problematiche riscontrate nella relativa applicazione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giovanni Kessler
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993
20
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