Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 1/2026
Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026
Riferimento normativo
Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 1
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026
SOMMARIO: Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel
corso dell’anno 2026 introdotte dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180,
dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché dalla legge 30 dicembre 2025,
n. 199.
INDICE
Premessa
1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di
sostegno al reddito previste dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180
2. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di
sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182
3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di
sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026
3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti
in aree di crisi industriale complessa
3.1.2 Proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità
produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
3.1.3 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
3.1.4 Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA
3.1.5 Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori
socialmente utili
3.1.6 Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call
center
3.1.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le
imprese con rilevanza economica strategica
3.1.8 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi
complessi o piani di risanamento complessi di crisi
3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito
3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario
ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione
giudiziaria
3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione
occupazionale
3.2.3 Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro
3.3.1 Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all’autoimprenditorialità (anticipazione
NASpI)
3.3.2 Modifica dei requisiti di accesso all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello
spettacolo (IDIS)
3.4 Tutela della genitorialità. Rafforzamento dell’operatività degli istituti previsti dal decreto
legislativo n. 151/2001. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale e
del prolungamento del congedo parentale
3.5 Visite fiscali: reperimento medici
Premessa
Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, destinate a produrre
effetti nell’anno 2026, introdotte dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, dalla legge 2
dicembre 2025, n. 182, nonché dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di
Bilancio 2026).
1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e
di sostegno al reddito previste dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180
Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 1
dicembre 2025, n. 180, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli
stabilimenti ex ILVA”, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che all’articolo 4,
rubricato “Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i
dipendenti della società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria”, al fine di
integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di
Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, autorizza una specifica spesa per i
lavoratori per i quali sia prorogato, negli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS). Tali risorse possono essere utilizzate anche per le attività di
formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche.
Il limite massimo di spesa stabilito ammonta a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4
milioni di euro per l'anno 2026.
A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per agevolare il processo di transizione in corso, gli importi relativi agli stanziamenti previsti
vengono accreditati direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione
straordinaria tramite decreto ministeriale di autorizzazione all’l’INPS al trasferimento del
relativo importo alla società stessa.
Entro la fine del mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità a carico delle risorse
previste, l’amministrazione straordinaria deve rendicontare al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e all’INPS l’effettiva spesa sostenuta. Inoltre, la medesima amministrazione
straordinaria deve procedere al trasferimento delle eventuali risorse non utilizzate secondo le
modalità indicate nel citato decreto ministeriale.
2. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e
di sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la
digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei
cittadini e delle imprese”, introduce, tra le altre, modifiche alla normativa degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l’articolo 22, comma 1, della citata legge ha inserito all’articolo 8 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2-bis, in base al quale, il lavoratore percettore
del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo
trattamento, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di
lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale.
Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, il percettore del trattamento
di integrazione salariale ha l’obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento
dell’attività lavorativa alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, a pena di decadenza
dal relativo diritto. A seguito della novella legislativa introdotta dal citato articolo 22, comma 1,
dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, tale comunicazione
deve essere resa anche al datore di lavoro.
Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio gli effetti e l'ambito di applicazione della
predetta modifica.
3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e
di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026
3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Si riepilogano di seguito le previsioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, commi da 165 a 168 e da 171 a 173, della legge di
Bilancio 2026.
3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da
imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Il comma 165 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 destina ulteriori risorse per un importo
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di
integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da
imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Tali risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo
44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sono ripartite tra le Regioni interessate
con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze.
Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate, la norma affida il controllo e il
monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure in argomento all’Istituto, che è chiamato a
informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.
Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del
menzionato decreto interministeriale.
3.1.2 Proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità
produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
Il comma 166 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede la proroga, per l’anno 2026,
dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate
all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa.
Tale beneficio, già previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire
dell’esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a dodici mesi.
Gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell’esonero sono stati quantificati in 6,5 milioni di
euro per l’anno 2026. Al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto
e di fabbisogno delle pubbliche Amministrazioni, la copertura di tali oneri viene garantita
tramite la riduzione per 9,3 milioni di euro, sempre per l’anno 2026, del Fondo sociale per
occupazione e formazione.
3.1.3 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
I commi 167 e 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina in
materia di CIGS per cessazione di attività.
In particolare, il comma 167 proroga anche per l’anno 2026 il trattamento di sostegno al
reddito previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i dodici mesi nell'arco dell'anno
2026.
La misura viene finanziata nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, cui si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che il trattamento in argomento, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1,
comma 190, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), può
essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, sia all’articolo 20, comma 3-bis, del
medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli
obblighi contributivi in materia di CIGS.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio
all’Istituto, che continua altresì a farsi carico dell’erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
In merito alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4265
del 15 novembre 2018.
Il successivo comma 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, invece, proroga, per l’anno
2026, le misure previste dall’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 109/2018 in favore dei i datori di lavoro per i quali, all’esito di un
programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali
prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento
occupazionale.
Per effetto di tale proroga, per l’anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e
del made in Italy, per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora
il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concrete
prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.
Il limite di spesa previsto per il finanziamento di tali interventi è fissato in misura pari a 20
milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione.
Con riferimento alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il paragrafo 3
della circolare n. 121 del 13 agosto 2025.
3.1.4 Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo
ILVA
Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno 2026
l’integrazione salariale prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. La suddetta misura consiste
in un’integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli
stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il
ricorso alla CIGS; l’intervento, che è previsto anche in relazione a iniziative di formazione
professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un
preciso limite di spesa pari, per l’anno 2026, a 19 milioni di euro.
A tale onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
3.1.5 Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori
socialmente utili
Il comma 169 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, modifica l’articolo 1, comma 162,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogando al 31 dicembre 2026 le convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sulla materia, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016.
Con successiva circolare sarà comunicato l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori
per l’anno 2026.
3.1.6 Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del
settore dei call center
Il comma 170 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede, anche per l'anno 2026, il
finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del
settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel
limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del settore dei call center non
rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con
un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente.
Come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, 16 gennaio 2025, n. 45, l’indennità può essere richiesta
prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa qualora non sia
possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle
telecomunicazioni.
La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale
straordinaria consiste in un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di
specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le
indicazioni relative all’impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di
pagamento prevista.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica
indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di
vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.
Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile
2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.
3.1.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
Ai sensi del comma 171 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, per le imprese considerate
di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate
in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere
autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.
Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e
viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con
le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il
patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di
spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite; qualora
dal predetto monitoraggio emerge che il tetto di spesa è stato raggiunto, anche in via
prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande.
Tale trattamento, introdotto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stato successivamente
prorogato, per l’anno 2024, dai commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), e, per l’anno 2025, dal comma 196 dell’articolo 1
della legge di Bilancio 2025.
Si ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di
riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi
aziendale.
3.1.8 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi
riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi
Il comma 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 1, comma 193,
primo periodo, della legge di Bilancio 2025, che ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 le
misure di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015. Nello specifico, a seguito
del citato intervento normativo, il limite di spesa previsto per gli anni 2026 e 2027 è elevato,
per ciascun anno, a 150 milioni di euro.
Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede la possibilità, per le
imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti
problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di
integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del
medesimo decreto legislativo.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione
aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2026 non è
intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del
trattamento di CIGS in argomento, permangono i presupposti e le condizioni stabilite
dall’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le cui istruzioni procedurali sono state
illustrate con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito
Durante il 2026 continuano a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al
reddito di seguito illustrati.
3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o
impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte
ad amministrazione giudiziaria
Nel corso del 2026 continua a essere riconosciuto il trattamento di sostegno al reddito in favore
dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate
e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.
L’intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024-2026, alle medesime condizioni stabilite
dal citato articolo 1, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di
0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, dall’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio
2024.
Successivamente, tale comma è stato modificato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 92/2025.
In particolare, le originarie disposizioni che prevedevano un limite di spesa pari a 0,7 milioni di
euro per ciascun anno sono state sostituite da nuovi importi per il 2025 e il 2026, per i quali il
limite di spesa è incrementato fino a 8,7 milioni di euro per ciascun anno.
La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è concessa dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o
impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità
organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La prestazione viene erogata
dall’Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi
provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.
Le modalità di gestione, operative e procedurali del trattamento in argomento sono state
fornite con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
e con la relativa nota integrativa prot. n. 8342 del 14 maggio 2019, nonché con il messaggio n.
2679 del 12 luglio 2019, ai quali si rinvia.
3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di
transizione occupazionale
Continua a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la
previsione di cui all’articolo 22–ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere
le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le
causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un
ulteriore intervento di CIGS.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere
concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente
prorogabili.
La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento
straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato
mediamente più di 15 dipendenti.
Per gli aspetti di natura amministrativa si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 marzo 2022, mentre, per gli aspetti
operativi e procedurali, si rinvia al messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.
3.2.3 Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
Continua a trovare applicazione, anche per l’anno 2026, la misura introdotta dall’articolo 7 del
decreto-legge n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che
complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno mille lavoratori dipendenti che, alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un
accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione
degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
In queste specifiche circostanze, su richiesta delle imprese interessate, il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali può autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di CIGS in
via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Tale deroga
si applica in continuità con gli ammortizzatori sociali già concessi e autorizzati in precedenza.
L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ed entro il limite
di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32
milioni di euro per il 2027.
Gli aspetti operativi e procedurali sono stati illustrati con la circolare n. 121 del 13 agosto
2025, alla quale si rinvia.
3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro
3.3.1 Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all’autoimprenditorialità
(anticipazione NASpI)
Con il comma 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sulla
disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità (Anticipazione NASpI), modificando l’articolo 8
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, tale comma ha eliminato il riferimento all’erogazione della prestazione in unica
soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l’erogazione della prestazione in due rate, la
prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per
cento, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque,
non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione,
previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con
esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
3.3.2 Modifica dei requisiti di accesso all’indennità di discontinuità a favore dei
lavoratori dello spettacolo (IDIS)
Con l’articolo 1, comma 840, della legge di Bilancio 2026 il legislatore è intervenuto sulla
disciplina dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), modificando
l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.
In particolare, quanto al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, la norma in parola
ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di
riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta
precedente alla presentazione della domanda.
Inoltre, quanto al requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici
o dell’audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia
maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno
precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di
presentazione della domanda.
3.4 Tutela della genitorialità. Rafforzamento dell’operatività degli istituti previsti dal
decreto legislativo n. 151/2001. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del
congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale
L’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando l’arco temporale di fruizione del
congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e
lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni.
La novella normativa si applica sia in caso di evento nascita sia in caso di adozioni o di
affidamento di minore.
3.5 Visite fiscali: reperimento medici
Al fine di consentire l’incremento del numero dei professionisti preposti alla verifica dello stato
di incapacità temporanea al lavoro per malattia dei lavoratori pubblici e privati, l’articolo 1,
comma 791, della legge di Bilancio 2026, inserendo il comma 1-bis all’articolo 34 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha disposto che i medici specializzandi e i laureati in
medicina e chirurgia, partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale,
possono svolgere visite fiscali per conto dell’INPS esclusivamente nei casi di carenza di medici
fiscali.
Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni
normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse
finanziarie a questa destinate.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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