Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 100
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21,
comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione
delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle
aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei
contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo
all’anno 2019.
INDICE
Premessa
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
2. Iter istruttorio
3. Calcolo della riduzione contributiva
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
5. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso.
Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata
con le risorse stanziate per l’anno 2019
6. Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a
sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da
CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei datori
di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni
lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la
durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti
delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni
di euro annui.
Con i decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015
sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del
D.L. n. 510/1996, e ss.mm.ii., in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse
stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016[1].
Con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 sono state rideterminate le
modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero
abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1,
lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148[2].
Con la circolare n. 18/2017, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le
istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Per l’anno 2019 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre
2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che
abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico
del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla
contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della
formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di
ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva
richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli
solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens,
recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e
sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario
di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si
richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle
integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione
contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019
(Allegato n. 1).
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di
conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già
destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad
operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli
importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente
spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
Come già illustrato nelle precedenti circolari[3], la riduzione contributiva deve essere applicata
sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro,
come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga
ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni
contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione
all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla
parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto
in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione,
dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14,
del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a
qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6,
comma 4, del D.L. n. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni
contributive.
L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità
contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad
iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda
(decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il
codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege
608/1996”.
5. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di
compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di
autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse
stanziate per l’anno 2019
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel
flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno
all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L982”,
avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett.
c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni
di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di pubblicazione della presente circolare.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig).
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi a favore delle imprese che al 30 novembre 2019
abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un
contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, finanziati con le
risorse stanziate per l’anno 2019 (codice causale “L982”), si adotterà nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW
(Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto di
nuova istituzione:
GAW37349 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del Decreto legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017, n. 165/2017 e n. 98/2018.
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal citato D.I n. 2/2017 si rinvia alle circolari n.
98/2018 e n. 133/2019.
[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018 e n. 133/2019.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37349
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro
per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1,
del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 863/1984 – art. 21, c.1, lett. c) del D. Lgs. n.
148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019
Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.CONTR.SOLID.ART.1.L.863/84-ANNO 2019.
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