Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Istruzioni operative
Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Istruzioni operative
Testo normativo
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08/07/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 100
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
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Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della
legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte
nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Istruzioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dell’articolo 10-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l’ambito di
applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai soci di
cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli
enti cooperativi. Viene pertanto riepilogato l’assetto assicurativo e
contributivo dei soci delle predette cooperative della piccola pesca.
INDICE
1. Premessa
2. Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
126/2020
3. Soci di cooperative della piccola pesca
3.1 Ambito di applicazione soggettivo
3.2 Assicurazioni obbligatorie
3.3 Aliquote contributive
3.4 Obbligo contributivo
4. Istruzioni operative. Compilazione del flusso Uniemens
1. Premessa
La legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne”, disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o
associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle
dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
L’ambito di applicazione di tale peculiare regime previdenziale - definito dall’articolo 1 della
citata legge n. 250/1958 - ricomprende i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare,
di cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca professionale quale
esclusiva o prevalente attività lavorativa, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di
stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di specifiche
autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
Per quanto riguarda l’applicazione del regime previdenziale della piccola pesca ai pescatori
autonomi e ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative, si fa
rinvio ai chiarimenti forniti con la circolare n. 38 del 24 febbraio 2021.
In merito all’assicurabilità dei soci di cooperative di pesca al regime di cui alla legge n.
250/1958, l’Istituto ha dato a suo tempo applicazione ai criteri interpretativi indicati dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recepiti dall’INPS nella deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 252 del 18 novembre 1982.
In particolare, il predetto Dicastero aveva espresso l’avviso che sussista la funzione di
cooperazione, ai fini dell’applicabilità della legge n. 250/1958, purché l’organismo cooperativo
eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di
coordinamento delle singole prestazioni lavorative, al fine dello scopo mutualistico, anche
quando l’armamento dei natanti non è assunto direttamente dalla cooperativa.
Pertanto, nei casi in cui tale funzione non venga concretamente svolta dalla cooperativa, la
stessa non è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi per i predetti soci disposti
dall’articolo 11 della legge n. 250/1958.
2. Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 126/2020
Il legislatore è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca con l’articolo 10-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Applicazione del regime previdenziale recato
dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita
sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi”, introdotto in sede di conversione dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126.
Il predetto articolo 10-bis dispone quanto segue:
“1. La disciplina dettata dall’articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si
intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all’articolo 115 del codice della
navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano
associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo
nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata
dalle medesime cooperative.
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico
delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di
pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”.
La disposizione recata dal comma 1 - di natura interpretativa - chiarisce che sono soggetti al
regime previdenziale della piccola pesca i soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita
sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, anche quando le cooperative medesime non
esercitano una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull’attività di pesca degli
associati.
In attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’articolo 223-
sexiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono tenute
all’iscrizione al predetto Albo – istituito dal decreto del Ministro delle Attività produttive del 23
giugno 2004 - tutte le società cooperative, sia quelle a mutualità prevalente che le altre
cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
L’articolo 4 del D.M. 23 giugno 2004, e successive modificazioni, indica le categorie delle
cooperative da indicare nella domanda di iscrizione, distinte per ambito di attività, tra le quali
sono ricomprese le cooperative della pesca.
Tali cooperative sono costituite da soci pescatori e, in base allo scopo mutualistico perseguito
(cfr. l’articolo 2512 del codice civile), svolgono attività di pesca, con un impegno lavorativo
diretto dei soci, o attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo
o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici conferiti dai soci, o la loro
trasformazione.
In particolare, le cooperative di servizio forniscono ai soci, esemplificativamente, servizi di
natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell’acquisto di materiali di consumo o
beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione.
Tali servizi sono finalizzati ad agevolare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della pesca,
in capo ai soci cooperatori, con le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 3.1.
L’attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale dai soci delle cooperative di servizio può
essere svolta dagli interessati sia individualmente che attraverso la costituzione di società di
persone (s.a.s., s.n.c).
Nello svolgimento della predetta attività, gli stessi possono essere imbarcati in qualità di
marittimi su natanti a seguito della stipulazione della convenzione di arruolamento, come
previsto dal codice della navigazione (cfr. la circolare n. 38/2021).
Tuttavia, laddove l’armatore e i marittimi imbarcati, oltre che essere soci di società a base
personale costituita per lo svolgimento dell’attività di pesca, siano anche soci di cooperative di
pesca (di servizio), gli stessi sono assoggettati al regime recato dalla legge n. 250/1958 in
qualità di associati in cooperativa, poiché, ai fini dell’applicazione del predetto regime
previdenziale, ciò che rileva è la circostanza di essere soci di cooperative di pesca.
Quindi, per effetto di quanto disposto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n.
104/2020, rientrano nell’ambito applicativo della legge n. 250/1958 i soci delle cooperative
della pesca – sia quelle strutturate come cooperative di produzione e lavoro che come
cooperative di servizio agli associati - iscritte all’Albo nazionale degli enti cooperativi, sempre
che nei confronti dei soci stessi ricorrano tutti i requisiti indicati dall’articolo 1 della suddetta
legge n. 250/1958.
Il comma 2 dell’articolo 10-bis pone a carico delle cooperative di pesca indicate dal comma 1
del medesimo articolo gli obblighi contributivi nei confronti dei soci.
Il comma 3 della norma in commento fa salvi i versamenti contributivi eventualmente
effettuati direttamente dai soci delle cooperative, prima della data di entrata in vigore della
legge n. 126/2020 (14 ottobre 2020).
3. Soci di cooperative della piccola pesca
Alla luce dell’ambito di applicazione del regime di cui alla legge n. 250/1958, come ridefinito
dalle disposizioni recate dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si riepiloga di seguito l’assetto assicurativo e
contributivo relativo ai soci delle cooperative della piccola pesca, anche al fine di garantirne la
corretta applicazione nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Istituto.
3.1 Ambito di applicazione soggettivo
I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al
regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
• essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli
enti cooperativi;
• possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui
all’articolo 115 del codice della navigazione;
• esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non
superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore
(cfr. il combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 250/1958 e dell’articolo 6,
lettera d), della legge 26 luglio 1984, n. 413).
Gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca, che non siano soci delle cooperative di
pesca sopra richiamate, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale, ma debbono essere
assicurati con le norme della legge n. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell’armatore.
Per determinare l’inclusione dei soci delle cooperative di pesca - strutturate come cooperative
di produzione e lavoro - nell’ambito di applicazione del regime della piccola pesca ai sensi della
legge n. 250/1958, continuano a trovare applicazione anche i criteri indicati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, richiamati in premessa, nei casi in cui le cooperative interessate
non abbiano assunto direttamente l’armamento dei natanti.
Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell’Albo nazionale degli enti
cooperativi, rileva la circostanza che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di
autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
3.2 Assicurazioni obbligatorie
Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di
cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS),
per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore
industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF (cfr. l’art. 1,
comma 1, della legge n. 250/1958).
Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono altresì
soggetti all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti
rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro
autonomo sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dall’ambito applicativo del
Fondo di integrazione salariale.
Anche i soci imprenditori delle cooperative della pesca che svolgono attività di servizio sono
esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego in quanto per tali cooperative, che non sono
cooperative di produzione e lavoro, non trova applicazione la legge n. 142/2001.
I predetti soci sono esclusi anche dall’ambito applicativo del FIS in quanto non sono soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari
convenzionali di cui all’articolo 10 della legge n. 250/1958, annualmente rivalutati.
Per il corrente anno 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.
3.3 Aliquote contributive
Di seguito, si riepilogano le vigenti aliquote contributive da applicare per il calcolo della
contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci.
• Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
Contributo Aliquota %
IVS 14,90
ASpI 0 - Contributo ordinario articolo 2, comma 25, della legge n.
92/2012 (azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore);
0,30 – Contributo articolo 25 della legge n. 845/1978
CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il
settore).
Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a termine è altresì dovuto il contributo
addizionale ASpI di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari
all’1,40%.
Inoltre, si rammenta che - a seguito delle modifiche apportate al suddetto articolo 2, comma
28, dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e successive modificazioni - il contributo
addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato.
Con l’occasione si ricorda anche che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato soppresso, con effetto dal 1° gennaio
1999, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
• Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori
Contributo Aliquota %
IVS 14,90
CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il
settore)
3.4 Obbligo contributivo
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 11 della legge n. 250/1958 e ribadito dall’articolo
10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020,
le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne sono tenute alla
compilazione e all’invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite il modello
“F24” della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci.
Per il versamento della predetta contribuzione le cooperative si avvalgono di apposita
matricola contributiva, contraddistinta dal codice statistico contributivo (CSC) 1.19.01.
Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i soci deve essere effettuato negli
stessi termini osservati dalla generalità dei datori di lavoro per il pagamento dei contributi
dovuti per i lavoratori dipendenti (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è
scaduto il periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva).
4. Istruzioni operative. Compilazione del flusso Uniemens
Per l’esposizione, nel flusso Uniemens, dei dati retributivi e contributivi relativi ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le cooperative interessate continueranno a
utilizzare le modalità già in uso.
Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, a partire dal
periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare, le cooperative
interessate esporranno i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:
• <Qualifica1> il valore “1” (operaio);
• <Qualifica2> il valore F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo
parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);
• <Qualifica3> il valore “I” (Tempo Indeterminato);
• <TipoContribuzione> il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a
rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58”.
• <TipoLavoratore> il valore “00” (nessuna particolarità).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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