Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare
Testo normativo
Roma, 11/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 101
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni
relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i
datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di
rapporti di lavoro irregolare
SOMMARIO: L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela
della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di
lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998,
e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. Con la
presente circolare si forniscono le prime istruzioni relative agli adempimenti
contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro interessati.
INDICE
1. Premessa
2. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
2.1 Requisiti per la presentazione della domanda di emersione
3. I pagamenti propedeutici alla presentazione della domanda di emersione
4. Settori di attività per i quali è stata prevista la possibilità di presentare le istanze di
emersione
5. Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione
5.1 Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati
5.2 Rapporti di lavoro domestico
5.3 Rapporti di lavoro non agricoli
1. Premessa
Il comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020
- Suppl. Ordinario n. 21), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dispone che: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in
conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità
derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di
lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare
istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini
stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio
2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da
organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio
nazionale dall'8 marzo 2020”.
Con il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze,
il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali, del 27 maggio 2020, recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di
rapporti di lavoro” (G.U. Serie Generale n. 137 del 29 maggio 2020) e con la circolare
congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24
luglio 2020, sono state impartite le indicazioni per la presentazione delle istanze.
I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché
cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, hanno potuto presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari
(art. 103, comma 5, lett. a), del D.L. n. 34/2020). Le modalità di presentazione dell’istanza
sono state chiarite con la circolare n. 68/2020, alla quale si rinvia.
Le istanze dei datori di lavoro volte a concludere un contratto di lavoro subordinato con
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o a dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale dovevano, invece,
essere presentate allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo n. 286/1998 (art. 103, comma 5, lett. b), del D.L. n. 34/2020).
Le istanze presentate in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per
l'immigrazione, finalizzate alla conclusione o alla dichiarazione di sussistenza di un contratto di
lavoro in uno dei settori previsti dall’articolo 103, comma 3, del D.L. n. 34/2020, hanno potuto
avere ad oggetto rapporti di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato,
con orario a tempo pieno o a tempo parziale. Nel settore del lavoro domestico e di assistenza
alla persona è stata possibile la regolarizzazione dei rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-
time) purché con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo
previsto per l’assegno sociale (459,83 euro mensili); nei rapporti di lavoro in agricoltura a
tempo determinato deve essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5
giornate (cfr. la circolare congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399).
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per gli adempimenti
contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di
emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
77/2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla
conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative agli obblighi contributivi
per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020 con riferimento alle istanze con cui è stata
dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini
comunitari o extracomunitari.
2. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52[1], ha disposto che: "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno
temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15
agosto 2020”.
Pertanto, la possibilità di presentazione delle istanze di emersione, secondo le modalità di cui
al decreto interministeriale 27 maggio 2020 e le indicazioni della circolare n. 68/2020, è
terminata il 15 agosto 2020.
Entro tale termine è stato altresì consentito di modificare le domande di regolarizzazione (già
tempestivamente inoltrate) contenenti errori materiali, che i datori di lavoro hanno potuto
quindi sanare ripresentando una nuova domanda con i dati corretti (cfr. la circolare del
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione n. 1615 del 19 giugno
2020).
Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 68/2020, qualora la domanda di
regolarizzazione abbia ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, il
rapporto di lavoro subordinato oggetto dell’istanza doveva avere avuto inizio in data
antecedente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e doveva
risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
Al riguardo, si fa presente che, nel caso di ripresentazione di domande contenenti errori
materiali, l’stanza di emersione si considera validamente inoltrata anche qualora il rapporto di
lavoro, iniziato antecedentemente al 19 maggio 2020, si sia protratto sino alla data di
presentazione della prima istanza, fatta salva la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti
necessari ai fini della valida presentazione della domanda di emersione.
2.1 Requisiti per la presentazione della domanda di emersione
Al riguardo, si richiama il contenuto dell’articolo 9 del decreto interministeriale del 27 maggio
2020 e della citata circolare n. 68/2020.
Per quanto attiene, in particolare, ai requisiti reddituali del datore di lavoro, ulteriori
precisazioni sono state inoltre fornite con il messaggio INPS n. 2327/2020.
Si rinvia, altresì, alla FAQ n. 10, pubblicata nell’apposita sezione del sito
www.integrazionemigranti.gov.it, che tratta più nel dettaglio i requisiti reddituali del datore di
lavoro, chiarendo che si deve fare riferimento al reddito imponibile.
3. I pagamenti propedeutici alla presentazione della domanda di
emersione
I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare l’istanza per la dichiarazione della
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di
500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha
istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro
- art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
Con messaggio n. 2327/2020 l’Istituto ha comunicato le indicazioni per la compilazione del
modello F24 per il versamento del contributo forfettario afferente alle domande di emersione
di competenza dell’Inps.
Nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare e di assistenza alla persona, si evidenzia che la circolare congiunta del Ministero
dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 24 luglio 2020, ha previsto,
espressamente, la possibilità di avviare la procedura di emersione da parte anche di più datori
di lavoro, sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, consenta il
raggiungimento del requisito retributivo a favore di ogni singolo lavoratore straniero pari
almeno all’assegno sociale (459,83 euro mensili). In tal caso, il contributo forfettario di cui
all’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 è suddiviso in ragione del numero dei datori di
lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto. La richiamata circolare del
24 luglio 2020 fornisce altresì le istruzioni alle quali i datori di lavoro si sono dovuti attenere
per la compilazione del modello F24 utilizzato per il versamento. In particolare, ogni datore di
lavoro ha dovuto indicare l’importo frazionato, arrotondato in eccesso in caso di decimali e, al
fine di poter ricondurre i versamenti alla medesima procedura, è necessario che ciascun datore
di lavoro abbia indicato il riferimento al medesimo documento di identificazione del lavoratore.
Il mancato pagamento del contributo forfettario determinava l’inammissibilità della domanda.
Si ricorda, altresì, che, nel caso di istanza volta alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro
irregolare in corso, nella domanda di emersione il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di
impegnarsi a pagare il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,
contributivo e fiscale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale,
adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.
4. Settori di attività per i quali è stata prevista la possibilità di presentare
le istanze di emersione
Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della
norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché
non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Più in particolare, è stato possibile presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro
esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di
cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale 27 maggio 2020.
Ulteriori precisazioni sull’ambito di applicazione della disciplina in argomento sono state fornite
con la circolare n. 68/2020.
5. Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di
emersione
La domanda di emersione di cui all’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 presentata dal datore di
lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di
un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o
cittadini extracomunitari.
I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la
contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate,
per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:
1. dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le
istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani
o di Stati dell’Unione europea;
2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico
per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari
presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla
presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione,
secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.
5.1 Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati
Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno
un’istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 afferente agli
operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente circolare dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai
suddetti lavoratori. L’apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando,
esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve
essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova istituzione, del quadro B il
valore: “Si”. La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno
specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a
rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n.
34/2020”.
Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere
l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di
presentazione dell’istanza.
Si precisa che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai
agricoli dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata
all’emersione.
Per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la
comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente circolare indicando, quale data di inizio dell’attività lavorativa, la data di
instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.
Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro
devono trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da
regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di
presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo
retributivo). Per la decorrenza dei periodi da regolarizzare si rinvia alle indicazioni di cui ai
punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.
L’Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza
aggravio di somme aggiuntive per i flussi Uniemens presentati entro i termini indicati in
precedenza; per i flussi inviati tardivamente la contribuzione dovuta sarà gravata delle somme
aggiuntive calcolate secondo le ordinarie modalità.
I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori
interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento DenunciaAgriIndividuale, con le
seguenti precisazioni per la valorizzazione dei seguenti elementi:
<CodiceFiscaleLavoratore>: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
<DatiAgriRetribuzione>: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art.
103 decreto-legge n.34/2020”;
<DataAssunzione>: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del
rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le
indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.
Definita la procedura di emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 di tutti
gli operai agricoli per i quali è stata presentata l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere
tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando
quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più
recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.
Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il
datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
5.2 Rapporti di lavoro domestico
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione ai sensi
dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del
rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.
L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di
emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero
dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di
lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con
le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento
pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi
indicato.
La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di
lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno; nel caso sia assente il
dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a
riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale - corrispondente al livello di
assunzione dichiarato dal datore di lavoro - previsto dal CCNL di settore. Nell’ipotesi di istanza
presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si ricorda
che l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per
l’assegno sociale, come precisato in premessa.
Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della
definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa
comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande
presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di
soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Si richiamano le FAQ n. 22 e n. 23 pubblicate nell’apposita sezione del sito
www.integrazionemigranti.gov.it, in ipotesi, rispettivamente, di tardiva comunicazione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro e di comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro domestico per causa di forza maggiore.
Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare
all’INPS, secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro le ore 24 del giorno precedente
l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il
lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si
tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione
presso lo Sportello Unico. Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con
apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse
utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della
presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.
5.3 Rapporti di lavoro non agricoli
I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di
emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione
(UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, indicando, quale
data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata
nell’istanza di emersione.
I suddetti datori di lavoro, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare,
dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di
un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro,
con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il più ampio significato di “Posizione
contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art 5 del
D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere
l’apertura della matricola aziendale con data inizio attività riferita alla data più remota di
presentazione dell’istanza.
Si precisa che la richiesta di apertura della suddetta matricola dovrà essere effettuata anche
dai datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto.
Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di
lavoro dovranno provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 e al versamento,
tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme
aggiuntive.
Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà
provvedere secondo le ordinarie scadenze.
Laddove il rapporto di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L.
n. 34/2020 cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro
dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.
I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete
modalità.
Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento <Assunzione> indicando
nell’elemento <GiornoAssunzione> la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del
rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le
indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.
La data indicata per ciascun lavoratore nell’elemento <GiornoAssunzione> del flusso Uniemens
dovrà coincidere con quella comunicata all’INAIL.
I suddetti lavoratori saranno esposti nel flusso Uniemens con il <TipoAssunzione> “1E”, che
assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai
sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
Qualora tali lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle
Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio, da utilizzare per i suddetti
adempimenti.
Se il codice fiscale successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è diverso da quello
indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà inviare, secondo le
modalità già in uso, le denunce di variazione Uniemens.
Se il datore di lavoro risulta già titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture
territoriali provvederanno a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche
contributive di quella già in uso.
Si precisa che la suddetta matricola dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli adempimenti
afferenti rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Il decreto-legge n. 52/2020 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge n.
77/2020, in base al quale, tuttavia: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52”.
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