Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/07/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 101
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per
la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di
disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui
sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il NUOVO SINDACATO
ITALIANO (NSI), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di
disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Misura del contributo sindacale
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 17 maggio 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e il NUOVO
SINDACATO ITALIANO (NSI), sulla base dello schema convenzionale approvato con
determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali
dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta
dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà
l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra, con un preavviso di
almeno 60 giorni, a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributivi
associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo
alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto
dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega
alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta
nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal
soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di
validità.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento
della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur
contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.
L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di
prestazione.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà
assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è
espressamente indicato nel testo di delega.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on line del
sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei
nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici
e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima
organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture
relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per
l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l'importo delle
trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della
convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di
pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione
alle attività sottoindicate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono previsti i seguenti costi:
• Gestione delega per singola prestazione € 0,49
È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal
negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione,
dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti
poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione, nonché
qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di
eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale
e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi
legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle
proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo
11 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione,
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI), sono
stati istituiti i seguenti conti:
• GPA25733 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale
NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI);
• GPA11733 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale NUOVO
SINDACATO ITALIANO (NSI)da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO
ITALIANO (NSI), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11733
Denominazione Debito verso l'Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO
completa ITALIANO (NSI), per contributi sindacali trattenuti sulle
indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione
ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione DEB/NSI - ART.2 L.852/73
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25733
Denominazione Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui
completa trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per
conto dell'Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO
ITALIANO (NSI) – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione CTR.SND.C/NSI - ART.2 L.852/73
abbreviata
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