Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo
Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 18/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 104
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera,
maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del
contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni
in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22
gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di
indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo
parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che
esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del
D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
INDICE
Premessa
1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della
legge n. 81/2017
2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Premessa
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 64 dispone che alle lavoratrici iscritte alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica la
disciplina in materia di tutela della maternità, purché “non iscritte ad altre forme obbligatorie”
di previdenza.
Tale disposizione è confermata dal decreto interministeriale 4 aprile 2002, recante “Attuazione
dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed
agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335”, che all’articolo 1 prevede la corresponsione di un’indennità
di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, nel periodo compreso tra i due
mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data stessa, escludendo
espressamente dalla fruizione dell’indennità le lavoratrici madri “iscritte ad altre forme
previdenziali obbligatorie e le pensionate”.
Per la tutela della degenza ospedaliera, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, il decreto interministeriale 12 gennaio 2001, recante “Criteri per la
corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, disciplina il
riconoscimento della prestazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai soggetti iscritti alla
Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica
obbligatoria e che non siano già titolari di pensione.
Per la tutela della malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge Finanziaria 2007), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale
indennità giornaliera, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla
Gestione separata. La tutela è stata progressivamente estesa, attraverso provvedimenti
normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata non iscritti
ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
In particolare, l’articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, l’estensione della citata tutela della malattia anche ai soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla
Gestione separata (lavoratori liberi professionisti).
L’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha stabilito, per i lavoratori iscritti
alla Gestione separata, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti
terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o
che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono
equiparati alla degenza ospedaliera.
Da ultimo, l’articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove
disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad
esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto che i
magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva
e mantengono l’iscrizione, avendone titolo, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, sono iscritti alla Gestione separata.
Il comma 4 del medesimo articolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati non possono
“ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata
dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.
Si evidenzia, inoltre, che il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di
assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono
cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti” (cfr. l’art. 1, comma 5).
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riconoscimento della
malattia, della degenza ospedaliera, della maternità/paternità e del congedo parentale in
favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che, ai sensi
dell’articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, mantengono l'iscrizione presso
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono iscritti alla Gestione separata.
1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all’articolo 8, comma
10, della legge n. 81/2017
Tenuto conto di quanto riportato in premessa, nei casi di malattia e di degenza ospedaliera, i
magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate
dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il
certificato di malattia o di ricovero.
A tale fine, i medesimi devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei
seguenti canali:
- online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di
malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con
SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
- Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero
06 164 164 da rete mobile;
- Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017),
la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12
ottobre 2017, alla quale si rinvia.
In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di
volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di
non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
In merito alla normativa di riferimento per le tutele di cui trattasi, nonché per gli ulteriori
adempimenti richiesti, si rinvia alle circolari n. 147 del 23 luglio 2001, n. 76 del 16 aprile 2007
e n. 141 del 19 novembre 2019.
2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche i magistrati onorari che vogliano avvalersi delle tutele previdenziali di maternità o di
paternità, nonché di congedo parentale, in qualità di iscritti alla Gestione separata, devono
presentare una domanda telematica, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la
volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata,
dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La domanda di maternità o di paternità, nonché di congedo parentale, deve essere presentata
mediante i seguenti consueti canali:
- online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID
di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
- Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero
06 164 164 da rete mobile;
- Istituti di patronato o intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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