Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 14/07/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 107
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune
figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della
Corte dei Conti
SOMMARIO: lla luce della recente giurisprudenza contabile, con la presente circolare si
forniscono i primi chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al
comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato
un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e
inferiore a 18 anni.
INDICE
1. Premessa
2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o
superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni
3. Modalità applicative
4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
5. Gestione dei ricorsi amministrativi
1. Premessa
Con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in
sede giurisdizionale e di questione di massima, hanno dato soluzione ad alcuni quesiti in
materia di determinazione, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del
calcolo della pensione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune
figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di
Finanza), enunciando alcuni principi di diritto.
In particolare, i quesiti presi in considerazione dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti
riguardano l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo del trattamento di pensione
riferito alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali,
che al 31 dicembre 1995 vantavano:
a) un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni;
b) un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
In relazione al quesito di cui alla lettera a) la Corte dei Conti, sulla base dei ragionamenti e
delle argomentazioni esposte, ha stabilito, in merito alle modalità applicative del predetto
articolo 54, che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai
sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare
cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31
dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata
tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con
applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44%
annuo.
Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera b) le Sezioni Riunite della Corte dei Conti
hanno precisato che “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da
ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”. Conseguentemente:
“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei
militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del
D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai
sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in
argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità
contributiva inferiore a 15 anni.
Si fa presente che i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno
maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto,
nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.
2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni
Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni
militari secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 1092/1973 e quelli previsti dalla legge n.
335/1995, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in
discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di
rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni anche se, per i soggetti
richiamati dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, tale anzianità non poteva
trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle
maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che
hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, prevedendo,
per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento
annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre
1995.
Con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla
sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in esame, si deve procedere al
riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità
contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è
intervenuta sentenza passata in giudicato.
3. Modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame,
applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44%
per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono
riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi
legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a
ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi
anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di
cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda,
avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma,
del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione
quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo
l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta
riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti
in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.
5. Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che,
alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n.
1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della
“quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle
Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto
dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi
Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del
trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al
Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura
dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo
Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2006.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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