Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022
Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 107
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui
esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del
22 aprile 2022
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica che la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro.
Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del
libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato
raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo
22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in
favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
INDICE
1. Premessa
2. Effetti della pronuncia e ambito di applicazione
3. Istruzioni operative
1. Premessa
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 1a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 17 del 27 aprile 2022, ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui
prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non
iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di
redditi o di volume d’affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante
“Riforma del sistema previdenziale forense”.
Nella citata sentenza è stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18,
comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa
di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari
minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione
separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni
civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
2. Effetti della pronuncia e ambito di applicazione
In particolare, nella menzionata sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha
statuito che “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che
svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato
all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui
esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo
di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del
solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui
consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.
La Corte ha, inoltre, precisato che, in merito al “contributo integrativo”, l’obbligo di
versamento trova il presupposto nell’iscrizione all’Albo professionale e il relativo pagamento
non crea una vera e propria posizione previdenziale - a differenza dell’obbligo al versamento
del “contributo soggettivo” - ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-
solidaristico.
La pronuncia della Corte Costituzionale tiene in considerazione la funzione e il fondamento
dell’istituzione della Gestione separata INPS nel sistema generale della tutela previdenziale dei
professionisti. Infatti, l’istituzione della Gestione separata INPS a opera dell’articolo 2, comma
26, della legge n. 335/1995, assolve a una funzione di chiusura del sistema e trova “il suo
fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla
finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di
assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria
professionale di riferimento”.
Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della
contribuzione alla Gestione separata INPS, che la Corte Costituzionale definisce “quale gestione
previdenziale di carattere residuale”, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una
Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali,
privatizzati ai sensi del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, o di quelli successivamente costituiti ai
sensi del D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103. Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse
autonome e quello della Gestione separata INPS si pone non in modo alternativo tra loro, ma
complementare. La Corte Costituzionale conferma che la norma si iscrive in una “coerente
tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune
rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", e che ciò "non è in contraddizione
con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali".
I principi espressi dalla Corte Costituzionale possono, pertanto, essere estesi anche alle
categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, con la quale l’Istituto aveva
comunicato l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:
1. i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
2. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti
al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
3. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano
esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi
Statuti o regolamenti.
Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di
appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo
“integrativo”, con esclusione dell’obbligo di versamento del contributo “soggettivo”, che dà
titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell’ambito della categoria
di riferimento.
Nella sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 viene ricordato come, a decorrere dal 2017, la Corte
di Cassazione sia intervenuta sul tema a più riprese, con pronunce riguardanti diverse
categorie di professionisti, e che l'orientamento delle pronunce di legittimità conferma l'obbligo
di iscrizione alla Gestione separata INPS nei casi in cui i professionisti non siano tenuti al
versamento del contributo soggettivo previdenziale alle Casse autonome professionali.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, infatti, discende dal principio di universalizzazione
della copertura assicurativa, desumibile dagli articoli 35 e 38 della Costituzione, che obbliga lo
Stato a prevedere che a ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia collegata
un’effettiva tutela previdenziale.
Ne consegue che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma
professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che
garantisce di ottenere una copertura previdenziale.
La Corte Costituzionale è intervenuta anche sul tema dell’applicabilità delle sanzioni civili
disciplinate dall’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle fattispecie in esame e,
in merito, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 18, comma 12, del
decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella parte in
cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato
raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge n.
576/1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal
pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con
riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011,
pur essendo una norma di interpretazione qualificata come autentica (“costituisce disposizione
non già innovativa con efficacia retroattiva, bensì di effettiva interpretazione autentica”) che
assolve alla finalità, perseguita dal legislatore, di assicurare – a partire dalla riforma
previdenziale del 1995 – una copertura previdenziale anche nell’area non coperta dal regime
della Cassa categoriale, allorché vi sia l’esercizio dell’attività professionale con carattere di
abitualità, lede l’affidamento scusabile riposto dagli interessati nell’esegesi resa dalla
precedente giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda, infatti, che la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in alcune pronunce precedenti la
disposizione di interpretazione autentica (cfr. le sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16
febbraio 2007, n. 3622, e 22 maggio 2008, n. 13218) seppure rese con riferimento all’ipotesi
dell’esercizio di attività di lavoro autonomo in assenza dell’obbligo di iscrizione ad Albi o elenchi
abilitanti, aveva affermato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, secondo la quale l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe
trovato applicazione nei casi – come nella fattispecie dell’attività professionale forense - per i
quali sussisteva una specifica Cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale
dell’obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
La sentenza in oggetto statuisce che il legislatore, nell’esercizio della legittima funzione di
interpretazione autentica, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l’affidamento che ormai era
maturato in costanza di tale giurisprudenza e la reductio ad legitimitatem della norma
censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata
iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore
della norma di interpretazione autentica.
In tale modo è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione
della possibilità per l’Ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre
all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi
contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili.
3. Istruzioni operative
Da quanto sopra esposto consegue che i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non
sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono
versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento
delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS
relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica
e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.
La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non
ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d’ufficio, senza necessità
di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati. Con successivo messaggio
l’Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a
titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza in oggetto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 107/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.