Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 108/2020

Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative

Pubblicato: 23/09/2020 In vigore dal: 23/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 108 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative riguardanti l’attività di raccolta del dato associativo, relativo a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL e modificato il 23 settembre 2019. INDICE 1. Premessa 2. Raccolta del dato associativo 3. Istruzioni operative 1. Premessa Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14 marzo 2019) n. 106 del 26 settembre 2019 (Allegato n.1) è stata adottata la convenzione con cui CONFAPI, CGIL, CISL e UIL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale (di seguito, anche A.I.) sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016, come modificato dall’accordo del 23 settembre 2019, hanno affidato all’Istituto il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di CONFAPI, ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Inoltre, in base alla convenzione saranno l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). All’INPS è anche affidata l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. La citata convenzione, siglata il 27 settembre 2019, ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di CONFAPI, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza. Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione, relativamente al dato associativo, rinviando a successiva circolare le indicazioni riguardanti il dato elettorale e la ponderazione dei dati. 2. Raccolta del dato associativo Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglierà dalle aziende, in un’apposita sezione della denuncia contributiva, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di CONFAPI, e alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori. Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. Tali informazioni verranno acquisite dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale del modulo Uniemens. I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI (Allegato n. 2). Tale Confederazione comunicherà all’INPS, tramite posta elettronica certificata (PEC), nonché alla CGIL, CISL e UIL, le variazioni nell’assetto dei relativi contratti nazionali. Su indicazioni di CONFAPI è stata effettuata una codifica anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’A.I. del 26 luglio 2016 ovvero aderenti al medesimo (Allegato n. 3). CONFAPI si è impegnata, inoltre, a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché alla CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle organizzazioni sindacali al citato Accordo Interconfederale. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle OO.SS. a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo di modifica dell’A.I. sulla Rappresentanza, le adesioni devono pervenire a CONFAPI, al più tardi, entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno. I menzionati elenchi di CCNL e OO.SS. verranno pubblicati nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it nella scheda della prestazione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”, nella sezione “Domanda”. Eventuali revisioni degli elenchi saranno effettuate con le successive pubblicazioni degli aggiornamenti dell’allegato tecnico. Al fine di censire le aziende che partecipano alla raccolta del dato, alle stesse verrà attribuito un apposito codice di autorizzazione “0Y”che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico dell’informazione raccolta, assume il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”. 3. Istruzioni operative Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla convenzione in commento, mediante l’acquisizione dei dati relativi alla rappresentanza, si forniscono le seguenti istruzioni. In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> vanno compilati dai datori di lavoro gli elementi volti ad acquisire le informazioni relative a: - contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti; - federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono; - numero dei lavoratori aderenti a ciascuna federazione, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Per effettuare l’adempimento propedeutico di censimento delle matricole interessate, le imprese o gli intermediari delegati dovranno trasmettere una richiesta finalizzata all’attribuzione del codice di autorizzazione “0Y”, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” nella procedura Cassetto previdenziale aziende, scegliendo come oggetto “Variazione Dati Aziendali”. La Struttura territoriale INPS competente attribuirà alla matricola interessata il codice di autorizzazione, da cui deriverà l’impegno del datore alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali, con validità finale alla scadenza della convenzione CONFAPI (settembre 2022). In particolare, i dati relativi alla rappresentanza sindacale vanno valorizzati su ciascuna matricola con riferimento ai lavoratori che fanno capo alla matricola stessa e il codice di autorizzazione è attribuibile alla singola matricola aziendale per cui viene fatta richiesta. Pertanto, nel caso in cui allo stesso datore di lavoro siano associate più matricole, l’istanza di rilascio del codice di autorizzazione va effettuata per ciascuna matricola. Il servizio “Comunicazione bidirezionale” deve essere inoltre utilizzato per qualunque sistemazione attinente al codice di autorizzazione “0Y”. Come anticipato, le aziende così censite, contraddistinte dal suddetto codice di autorizzazione, forniranno gli elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe sindacali relative al personale non dirigente. In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle OO.SS. di categoria, in ciascun ambito di applicazione del CCNL, secondo quanto previsto dall’A.I. sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL in data 26 luglio 2016. Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>: - <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali; - <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2); - <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3); - <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola; - <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata. Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni di seguito descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020. Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020 saranno accettati anche i dati informativi sulla Rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020. Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta nell’ambito delle dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento (<AnnoMeseRS>) non anteriori a gennaio 2020. Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it. Per quanto concerne la trasmissione dei dati relativi al numero delle deleghe sindacali rilevati nelle denunce Uniemens, ogni organizzazione sindacale firmataria o aderente all’A.I. sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 deve fornire, tramite CONFAPI, un indirizzo di posta elettronica certificata a ognuna di esse univocamente riferito. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 2 Allegato 2 contratti Confapi in <CodContrattoRS> Codice Descrizione CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA E CP0001 VETRO (Confapi) CP0002 METALMECCANICO (Confapi) TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE, SPAZZOLE E CP0003 PENNELLI, OCCHIALI (Confapi) CP0004 ALIMENTARE (Confapi) CP0005 EDILIZIA (Confapi) CP0006 LATERIZI, CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE, LAPIDEI (Confapi) CP0007 LEGNO E ARREDAMENTO, BOSCHIVO E FORESTALE (Confapi) CP0008 COMUNICAZIONE, INFORMATICA, SERVIZI INNOVATIVI E MICROIMPRESA (Confapi) CP0009 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI (Confapi) ALLEGATO 3 Allegato 3 Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti A.I. sulla rappresentanza sindacale CONFAPI / CGIL-CISL- UIL Codice Descrizione F00001 CGIL FILCAMS F00002 CGIL FILCTEM F00003 CGIL FILLEA F00004 CGIL FILT F00005 CGIL FIOM F00006 CGIL FLAI F00007 CGIL FLC F00008 CGIL FP F00009 CGIL NIDIL F00010 CGIL SLC F00011 CISL SCUOLA F00012 CISL FAI F00013 CISL FELSA F00014 CISL FEMCA F00015 CISL FILCA F00016 CISL FIM F00017 CISL FISASCAT F00018 CISL FISTEL F00019 CISL FIT F00020 CISL FLAEI F00021 CISL FP F00022 CISL SLP F00023 UIL FENEAL F00024 UIL FPL F00025 UIL POSTE F00026 UIL SCUOLA F00027 UIL UILA F00028 UIL UILCOM F00029 UIL UILM F00030 UIL UILAPESCA F00031 UIL UILTEC F00032 UIL UILTEMP F00033 UIL UILTRASPORTI F00034 UIL UILTUCS

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