Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 108/2024
Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 108
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO: Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni
sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati
non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per
i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso
UniEmens ListaPosPA.
INDICE
1. Premessa
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
3. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993)
3.1. Compilazione del flusso UniEmens
4. Massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 438/1992)
5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo IVS dell’1%
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
7. Fringe benefit. Articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2023 e articolo 51, comma 3,
del D.P.R. n. 917/1986
7.1 Fringe benefit. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro
8. Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge
29 dicembre 2022, n. 197)
8.1 Modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione
“PosContributiva” del flusso UniEmens in relazione alle mance elargite ai lavoratori del settore
privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
9. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
10. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
11. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
11.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
12. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
12.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro
13. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
14. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge n. 103/1991 su
contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza
complementare
15. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
15.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
15.2 Fringe benefit.Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla
Gestione pubblica
15.3 Massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
15.4 Massimale di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da
valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per i direttori scientifici degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
15.5 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
15.6 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo
utilizzo 1 e 2
15.7 Termini per le operazioni di conguaglio
15.8 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie
sanzionatorie
15.9 Certificazione Unica dati previdenziali e assistenziali
1. Premessa
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo
svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta
quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi
variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1)elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
2)massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
3)contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
4)conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5)fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori
dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024
ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell’articolo 51,
comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, anche TUIR);
6)mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
7)auto aziendali a uso promiscuo;
8)prestiti ai dipendenti;
9)conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
10)rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
11)gestione delle operazioni societarie.
Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce
contributive presentate con il flusso UniEmens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti
e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la
denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio
2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16
febbraio 2025[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di
Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere
inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 16 marzo 2025),
senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei
contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni
per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della
maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà
avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2025”.
3. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993)
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con il D.M. 7.10.1993, ha stabilito che “qualora nel corso del mese intervengano
elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito
ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza
fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.
Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
· compensi per lavoro straordinario;
· indennità di trasferta o missione;
· indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS;
· indennità riposi per allattamento;
· giornate retribuite per donatori di sangue;
· riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
· permessi non retribuiti;
· astensioni dal lavoro;
· indennità per ferie non godute;
· congedi matrimoniali;
· integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa,
i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha altresì ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese
precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla
elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel
mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre
operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si
corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso
UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni
imponibili, di competenza di dicembre 2024, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel
mese di gennaio 2025, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento
<VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e
contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non
dovute.
Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore,
gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della
competenza (dicembre 2024), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo
(aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio
2025.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2025 e della presentazione della dichiarazione tramite il
modello 770/2025, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel
computo dell’imponibile dell’anno 2024.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo
quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976)
deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
3.1 Compilazione del flusso UniEmens
Per gestire le variabili retributive e/o contributive in aumento e in diminuzione con il
conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere
compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità
indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens, al quale si rinvia[3].
4. Massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme
pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che
optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma
23, della medesima legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge
28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.
417[4].
Tale massimale – pari, per l'anno 2024, a 119.650,00euro– deve essere rivalutato ogni anno
in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici
(IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge
384/1992.
In proposito, si rammenta quanto segue:
· il massimale non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l'anno
risulti retribuito solo in parte;
· nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti
rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a
esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente
datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva;
· in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti
del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a
fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a
quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si
verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà
calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
· ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata di cui
alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da
rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa.
4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento
<Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel
limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei
mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà
ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione
dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente
il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un
mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione
in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr>
di <VarRetributive>.
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell’ultimo aggiornamento del
documento tecnico UniEmens.
5.Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992)
L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici
che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella
misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2024, tale limite è risultato 55.008,00euroche, rapportato a dodici mesi, è pari a
4.584,00euro.
Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della
mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad
operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), l’Istituto, con messaggio n. 5327 del 14 agosto
2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.
Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro
simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le
retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della
prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista
Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (o nel mese in cui si risolve il rapporto di
lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di
lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le
operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2024 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà
quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle
certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano
assolti con la denuncia del mese di gennaio 2025, gli elementi variabili della retribuzione non
incidono sulla determinazione del tetto 2024 di 55.008,00 euro. Ai fini del regime contributivo,
infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2025.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui al decreto-legge n. 384/1992, a livello
individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di
<DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
6.Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non
corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui
adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i
compensi.
Nel rinviare a quanto già reso noto in materia[5], si ricorda che l’individuazione del momento in
cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del
lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo
successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso
ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo
compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale
era stato imputato.
In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale si osserva che l’effettiva fruizione delle
ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente,
pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta
e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente
versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa
azione di ripetizione.
6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per
il compenso ferie.
Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di
lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in
diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il
compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la
contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva
FERIE[6], si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico.
7. Fringe benefit. Articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2023 e articolo 51, comma
3, del D.P.R. n. 917/1986
L’articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2023 ha previsto che, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, limitatamente
all’anno d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di
1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le
somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle
spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.
Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.
Il citato comma 16, pertanto, stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di
lavoro dipendente rispetto a quanto già previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per l’anno
2022, e dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per l’anno 2023, includendo tra i fringe benefit concessi ai
lavoratori le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il
pagamento delle “spese per l’affitto della prima casa” ovvero quelle “per gli interessi sul mutuo
relativo alla prima casa” oltre alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
elettrica e del gas naturale[7].
Resta fermo che il superamento dei limiti indicati nel comma 16 – ossia dell’importo di 1.000
euro o di 2.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico –
comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile
secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.
In ordine alle istruzioni operative relative alle modalità di conguaglio si rinvia alle indicazioni
fornite al paragrafo 2.2 del messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, come anche riepilogate
nel paragrafo successivo.
Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile, derivante
dall’applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefit, i datori di lavoro debbano
provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma
281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e
dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi
di regolarizzazione DMVig.
7.1 Fringe benefit. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro
Come sopra precisato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative
ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2024 il datore di
lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la
quota eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da
eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera
il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui
erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF
sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti
modalità:
· portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2024, non assoggettato a
contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal
precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore all’importo di euro 1.000 o di
euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
· provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a
carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al
predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il
datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Si evidenzia che ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente
sottoposta a contribuzione i datori di lavoro devono procedere:
1. secondo le modalità di seguito descritte, applicabili esclusivamente nelle denunce di
competenza dicembre 2024.
Nella denuncia di competenza dicembre 2024 è possibile utilizzare la sezione
<VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna
competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente
in <AnnoMeseVarRetr>:
• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è
presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima
mensilità di competenza.
Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale
all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in sede di verifiche e di controlli
successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata è annullato, ripristinando la
denuncia in essere;
• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la
competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
• è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata
esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere
l’importo del fringe benefit;
• è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile
per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante
dell’importo del fringe benefit;
• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce
di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto
della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se
viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle
competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un
importo pari a “X”, deve essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza
utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il
contributo in <ContributoVarRetr>.
I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, sono successivamente riportati, a cura
dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;
- con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit –
Eccedenza Massimale”;
- con il codice “M963”, avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe
benefit – Eccedenza Massimale”.
2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità
di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
8. Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e
negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a
62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Con l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022 è stato introdotto un regime fiscale
e previdenziale agevolato in relazione alle somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti a
titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, percepite dai
lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
In particolare, ai sensi del comma 58, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 le predette
somme sono assoggettate, “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro”, a
“un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito
nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.
Inoltre, per quanto attiene ai profili relativi all’imposizione contributiva ai fini previdenziali, il
citato comma 58 prevede che le medesime somme, oggetto dell’imposta sostitutiva,
restino“escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
In forza del combinato disposto di cui ai commi 58 e 62 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2023, il regime agevolato in argomento trova applicazione in relazione alle mance percepite dai
lavoratori del settore privato, delle strutture sopra indicate, che risultino “titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000” e che non abbiano rinunciato per
iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Come precisato dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, ai fini del calcolo del limite reddituale di cui
al citato comma 62, sono inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore,
compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-
alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo
d’imposta precedente a quello di percezione delle mance oggetto del regime agevolato,
pertanto, l’eventuale superamento non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma
costituisce meramente un impedimento per l’accesso al regime di esenzione contributiva in
argomento nell’anno successivo.
Per l’applicazione della suddetta agevolazione devono, pertanto, verificarsi i seguenti
presupposti:
a) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato – nel settore privato – alle dipendenze di
strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5
della legge n. 287/1991 (cfr., per i relativi codici Ateco, l’Allegato n. 1);
b) percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro,
anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
c) assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva (cfr. la citata circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 26/E/2023).
Pertanto, in deroga al principio per cui tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, ivi
compresi quelli corrisposti da parte di soggetti terzi nell’ambito del rapporto di lavoro, sono
inclusi nel reddito di lavoro dipendente e sulla base del principio di armonizzazione della
retribuzione imponibile fiscale e previdenziale di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, le mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti del 25 per cento del reddito percepito
nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e al verificarsi di determinate condizioni, sono
escluse dalla base imponibile ai fini contributivi e non sono computate per il calcolo del TFR.
Con la citata circolare n. 26/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che “la base di
calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro
dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero
e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi
con datori di lavoro diversi” e che il limite del 25 per cento del “reddito percepito nell’anno per
le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta
una franchigia”.
Ne consegue che in caso di superamento del suddetto limite del 25 per cento, atteso che le
liberalità in parola costituiscono generalmente reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51
del TUIR, la quota eccedente deve essere assoggettata all’ordinaria contribuzione.
Pertanto, il datore di lavoro di cui al comma 58 dell’articolo 1, previa verifica del rispetto del
limite di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell’anno
precedente – che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i
rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della
ristorazione – al fine di applicare l’agevolazione in argomento entro il limite del 25 per cento
dell’imponibile – per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della
ristorazione – deve avvalersi delle modalità operative indicate al successivo paragrafo 8.1.
Il lavoratore, per contro, è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’insussistenza del diritto ad
avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi
di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro, se conseguiti presso datori di lavoro
diversi.
Il lavoratore, inoltre, può avvalersi della rinuncia – da comunicare a ciascun datore di lavoro in
forma scritta – al regime agevolato. A seguito della rinuncia espressa del lavoratore, l’intero
ammontare delle mance erogate nel periodo d’imposta, concorre alla formazione del reddito di
lavoro dipendente ed è, pertanto, assoggettato alla ordinaria contribuzione previdenziale.
8.1 Modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione
“PosContributiva” del flusso UniEmens in relazionealle mance elargite ai lavoratori
del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29
dicembre 2022, n. 197)
Ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance oggetto dell’agevolazione di cui al
precedente paragrafo 8 i datori di lavoro interessati del settore privato delle strutture ricettive
e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n.
287/1991 (Allegato n. 1), dovranno operare secondo le seguenti indicazioni.
Nella denuncia di competenza di dicembre 2024 i datori di lavoro devono utilizzare la sezione
<VarRetributive> con le variabili retributive di nuova istituzione, di seguito riportate, per
ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione in commento, che deve essere
valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:
• MANCE: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è
presente un imponibile da abbattere riferito all’importo delle mance oggetto
dell’agevolazioneper la medesima mensilità di competenza.
Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore o uguale
all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli
successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la
denuncia in essere;
• MANDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la
competenza specifica ci sia eccedenza del massimale.
Se l’eccedenza del massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
• è maggiore o uguale dell’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la medesima
competenza, deve essere utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la
variabile MANCE, per abbattere l’importo delle mance;
• è minore dell’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la medesima competenza, si
utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile MANCE per abbattere la
parte restante dell’importo mance;
• MANMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce
di competenze successive a quelle interessate delle mance oggetto dell’agevolazione,
nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A
titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche
competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza del
massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile,
a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli
successivi.
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il
contributo in <ContributoVarRetr>.
I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto,
nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici di nuova istituzione, come
segue:
- con il codice “L590”, avente il significato di “Recupero contribuzione mance”;
- con il codice “L973”, avente il significato di “Recupero contribuzione mance – Eccedenza
Massimale”;
- con il codice “M973” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione mance –
Eccedenza Massimale”.
Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2024 la
presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al
recupero della contribuzione versata e non dovuta. Specularmente, nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2024 la mancata sussistenza dei
presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al versamento della
contribuzione omessa. In entrambi i casi, ciascun datore di lavoro dovrà provvedere al
recupero, ovvero al versamento della contribuzione attraverso l’invio di flussi di
regolarizzazione DMVig.
9. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del
TUIR)
Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito, anche legge di
Bilancio 2020), ha modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova
immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le
disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a
tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione
degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua
realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di Bilancio 2020, viene determinato in base ai valori di emissione di
anidride carbonica e all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
In particolare, il novellato articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR, prevede che ai fini della
determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei
ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non
superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere
dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell’importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di
anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
A decorrere dall’anno 2021, la percentuale è elevata al 50 per cento in caso di emissioni
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60 per cento per i veicoli con valori di emissioni
superiore a 190 g/Km.
A norma dell’articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019, resta ferma
l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con
riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria
del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo,
ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al
lavoratore si applica la percentuale del 30 per cento dell’importo corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Si rammenta, infine, che il valore del compenso in natura determinato ai sensi dell’articolo 51,
comma 4, lett. a), del TUIR, relativo all’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori
concessi a uso promiscuo, rientra nella disciplina all’articolo 1, comma 16, della legge n.
213/2023, che disponel’innalzamento a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e,
limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico l’elevazione, a 2.000 euro della soglia di
esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente (cfr. il precedente paragrafo 7).
10. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
Con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, all’articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, è stato introdotto il comma 3-bis, che sostituisce il primo periodo
dell’articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR e modifica il criterio di calcolo, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di
prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In particolare, con la disposizione in parola è
stato previsto che “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito” -
in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno - “e l’importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.
Ai sensi del successivo comma 3-ter, la disposizione trova applicazione con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e
pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2023.
Al riguardo, si ricorda che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di
riferimento), a decorrere dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%[8] (cfr. la circolare n. 103 del
17 dicembre 2024).
11. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[9].
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla
sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle
somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse
misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni
dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025 del
7 agosto 2019.
11.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività
dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine
dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il
limite dei 50 addetti.
In tale caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi
pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto
dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del
predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita
rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa, la misura del tasso di
rivalutazione deve essere, comunque, non inferiore all’1,5%).
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2024, hanno raggiunto il
limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di invio della
denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2025 (31 marzo 2025).
12. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – a
eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento
del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto
al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o
alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta
sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata
dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. Al riguardo, si fa
presente che l’articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato
nella misura del 17 per cento la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal
1° gennaio 2015 (cfr. l’articolo 1, comma 625, della legge n. 190/2014)[10].
Entro il mese di dicembre 2024, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2025, i datori di
lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione
delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del
penultimo) indice ISTAT.
Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare a essere
effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”, nonché sulle somme versate in
adempimento degli obblighi disciplinati con il messaggio n. 2616 del 15 luglio 2021.
12.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2024 sono state versate quote di TFR al
Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo
2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla
stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto
del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite,
attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale>
sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.
13. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio
dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto
al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente
percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le
erogazioni liberali e i fringe benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di
lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi
codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola
di provenienza.
Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante
può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>,
<InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice
dell’azienda di provenienza.
14. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge n.
103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di
previdenza complementare
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in
materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni
o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica
complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%,
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n. 166[11].
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 del citato articolo
16, una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce
presso l’apposito Fondo di garanzia – di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, istituito mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni
temporanee dell’INPS, apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente
versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si
rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono
avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, di seguito indicati.
Codice Significato
L938 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al
F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già
iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
15. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso UniEmens, ListaPosPA da
Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione
pubblica, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2024.
15.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali
contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di
conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
· redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
· redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal
lavoratore.
Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un
altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia
il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno 2024
per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate o
virtuali afferenti al periodo di riferimento.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2024 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 5 e
causale 7 relativi a somme erogate nel 2024 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e
data fine) compreso nell’anno 2024 che non sono stati sostituiti o annullati da nuove
dichiarazioni.
15.2 Fringe benefit.Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro con lavoratori
iscritti alla Gestione pubblica
Come precisato, al paragrafo 7 della presente circolare, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il
valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo
d’imposta 2024 il datore di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, deve provvedere
ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo
conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro o al recupero
della contribuzione versata sul differenziale qualora rientrante nei limiti così come previsti
dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2023.
Per i suddetti lavoratori, le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio
nella sezione <ListaPosPA> devono essere effettuate secondo le indicazioni di seguito riportate.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro debba assoggettare a contribuzione la quota di fringe
benefit precedentemente esclusa, il medesimo deve portare in aumento della retribuzione
imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, l'importo dei fringe benefit corrisposti nel
periodo d'imposta 2024, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno, inserendo nella
denuncia del mese di dicembre 2024 l’elemento V1, Casuale 5 per ciascuno dei mesi
interessati, esponendo quindi l’imponibile comprensivo della quota precedentemente esclusa.
Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui si debba invece procedere al recupero
della contribuzione precedentemente versata e non dovuta: in tali ipotesi, quindi, i datori di
lavoro possono recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a
contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2024, l’elemento
V1, Causale 5 a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato
dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta,
indicandolo al netto della stessa.
In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora a seguito delle operazioni di cui sopra, l’importo da
esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di
regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno
essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà
necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le
opportune correzioni.
15.3 Massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995
L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme
pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che
optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma
23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge n.
355/2001.
Con la circolare n. 58 del 1° aprile 2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di
applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.
Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne
sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ai direttori scientifici
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr. il
successivo paragrafo 15.4)
Il massimale, pari a 119.650,00europer l'anno 2024, è rivalutato ogni anno in base all'indice
dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, nonché per
la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta, inoltre, quanto segue:
· il massimale non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l'anno
solare risulti retribuito solo in parte;
· nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza
dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi,
tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal
precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta
applicazione del massimale;
· nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base
degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la
retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del
mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in
modo proporzionale;
· le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che
comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti
dai rapporti di lavoro subordinato.
15.4 Massimale di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per i
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n.
502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture
indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile
contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice
ISTAT. Per l’anno 2024 il massimale è pari a 218.102,00euro.
Il citato comma 11 dell’articolo 3-bis, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a
carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori
generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela
previdenziale e, in base alle previsioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 1 aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori
scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di
interpretazione estensiva ad altri lavoratori (cfr. la circolare n. 195 del 23 dicembre 2021).
Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di
contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali
deve essere applicato il massimale dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al
precedente paragrafo 15.3.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, nonché per la
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
15.5 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992 e dell’articolo 1, comma
241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui
l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti
retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Si rammenta che per l’anno 2024 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere
corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a 55.008,00euro, corrispondente a 4.584,00euromensili,
per dodici mensilità.
Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il
contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore,
da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale
tenendo conto dei seguenti redditi:
· redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al
lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
· redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle Certificazioni Uniche
rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del
lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri
datori di lavoro.
Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili del 2024 è
necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi
dell’anno 2024. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi
di competenza riferiti ad anni precedenti al 2024 non rilevano ai fini del conguaglio
previdenziale dell’anno 2024, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state
pagate nel 2024.
15.6 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici
motivo utilizzo 1 e 2
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio
anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%,
anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2024, siano in corso più rapporti di lavoro
subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di
lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a ciascun
rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse Amministrazioni
afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di
tutti i redditi liquidati.
Nell’elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei
contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie
denunce. Nell’elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei
contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le
operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell’elemento V1, causale 7, corrisponde
all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2024 – 31/12/2024) o, se inferiore
all’anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.
Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta
principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione
presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di
lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7,
valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale elemento i valori
degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a quelli discendenti
dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.
Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto,
indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo
ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare
record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti
dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso da quello del
dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le
operazioni di conguaglio contributivo.
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono
state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio
deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.
Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel
caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per
redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla Gestione pubblica.
L’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di
imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1,
valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in
termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono
essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non
comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un
elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di
cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei
contributi, non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta
principale devono essere considerati anche ai fini della Certificazione Unica 2025, secondo
quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
15.7 Termini per le operazioni di conguaglio
Per le Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica le operazioni
di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2024, le operazioni di conguaglio
devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a febbraio 2025.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le
operazioni di conguaglio e, comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2025, non
oltre il mese di marzo 2025.
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio,
senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono
effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16
marzo 2025.
15.8 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle
fattispecie sanzionatorie
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i
contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di
cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
15.9 Certificazione Unica dati previdenziali e assistenziali
L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra Amministrazione, corrispondendo
direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme
corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la
denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre
Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di
imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente a effettuare
le denunce contributive, la medesima è tenuta, comunque, a trasmettere i dati al sostituto di
imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio
dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l’elemento V1, causale 7,
codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale
per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli
che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della Certificazione
Unica 2025 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti
alla Gestione pubblica.
Si precisa che la sezione previdenziale della Certificazione Unica deve essere compilata dai
sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini
contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili a un rapporto di lavoro con obblighi
contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte
del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale 7.10.1993.
[2] Cfr. la circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.
[3] Cfr. anche la circolare n. 106 del 9 novembre 2018.
[4] Per gli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti alla soppressa Gestione sostitutiva
dell’AGO dell’INPGI si applicano le disposizioni di cui al comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, paragrafo 3.1.1).
[5] Cfr., da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.
[6] Cfr. Il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019.
[7] Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 7 marzo 2024.
[8] La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024, ha ridotto di 25 punti base
il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento,
TUR), che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.
[9] Cfr. l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 30 gennaio 2007.
[10] Cfr. la risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono state fornite istruzioni
sul punto.
[11] Cfr. la circolare n. 98 del 2 luglio 2007.
ALLEGATO 1
ATECO Descrizione
55.10.00 Alberghi
- fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort,
motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati
per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e
appartamenti o bungalow per vacanze;
- cottage senza servizi di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e
servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e
campeggi
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero
- case dello studente;
- pensionati per studenti e lavoratori;
- altre infrastrutture n.c.a.
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie,
friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi
simili con cucina
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto
per il consumo;
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi
del mercato
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da
imprese separate
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
• bar;
• pub;
• birrerie;
• caffetterie;
• enoteche.
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine,
armadietti, sedie eccetera
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