Articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 11
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.Esonero sulla quota
dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che
l’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023 eccezionalmente riconosce,
per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei
lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono accedere all’esonero
3. Assetto, misura e durata dell’esonero
3.1 Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce
mensili
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA>
del flusso Uniemens
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosAgri>
del flusso Uniemens
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto, all’articolo
1, comma 15, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6
punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile
per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di
tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di
tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro,
al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente
comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come previsto dalla citata disposizione, l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente
sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico
dei lavoratori:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692
euro, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923
euro, al netto del rateo di tredicesima.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla
tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia
erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – il citato
articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero
non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono,
quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
Inoltre, poiché la misura in oggetto trova applicazione sulla sola quota di contribuzione IVS a
carico del lavoratore, l’applicazione della stessa non è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.
In ragione dell'eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
2. Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, tutti
i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che
assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di
apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate
nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa
previsione della norma in trattazione.
Pertanto, la misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al
31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato,
con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della
retribuzione mensile espressamente individuati.
3. Assetto, misura e durata dell’esonero
L’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è
pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 6% dei contributi
IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di
tredicesima. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile, come sopra considerata, non
ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, l’esonero è pari al
7% della contribuzione IVS a carico del lavoratore.
Al riguardo, si chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai
fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti
percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima
erogato mensilmente o in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla
tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia
erogata mensilmente invece che in unica soluzione – l’articolo 1, comma 15, della legge di
Bilancio 2024, prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di
tredicesima.
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di
2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in
forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere
determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.
Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di
contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in
argomento, potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un
ammontare pari a 2,19 punti percentuali.
Ciò posto, l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore
percepita nelle singole mensilità.
Si rappresenta che i limiti massimi mensili di 2.692 euro e di 1.923 euro – dirimenti ai fini
dell’applicabilità della riduzione e della sua entità - sono riferiti alla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali del mese, al netto del rateo di tredicesima. Ne deriva che nelle ipotesi in cui
sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto
dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della
valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai
fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del
massimale.
Come già specificato, le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma
come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva,
ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a
2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a
2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a
1.923 euro al mese, ma sia, comunque, di importo inferiore o pari a 2.692 euro al mese, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il
singolo mese di riferimento, nella misura del 6%;
- laddove la retribuzione mensile, al netto del rateo di tredicesima, non superi il limite pari a
1.923 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere
riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7%.
In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel
singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal
lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della
retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale
di 2.692 euro.
Inoltre, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità
ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di
erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la
riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile
relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità
aggiuntiva o dei suoi ratei.
Con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione
contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,
comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del
lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31
dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui
di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in
trattazione non trova applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31
dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze
(residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2025, su
tali ultime competenze, non troverà applicazione.
Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà
trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2025, pur se
riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
3.1 Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più
denunce mensili
Come già evidenziato, l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità e
al netto del rateo di tredicesima, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (ai fini della
riduzione del 6%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 7%).
Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la
presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (a titolo
esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692
euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto,
nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue
senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del
singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Le medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di
contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso
del mese, da un soggetto datoriale a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro,
come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola
modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in essere. Pertanto, il massimale del singolo
mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel
medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro[1] (ad esempio,
nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale
del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile,
riferita al predetto rapporto di lavoro.
L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale considerato, al netto del rateo
di tredicesima, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di
1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria
prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione
imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente
per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al
medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare
ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per
ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare
di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio,
in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e
autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato
autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei
lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi,
diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolativa anche i rapporti di
apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro
(riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), nonché nei limiti dei soli contributi IVS a
carico del lavoratore.
L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e,
conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva
per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al
possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di
lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, purché venga rispettata la soglia massima della
retribuzione mensile sopra riportata.
Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura volta a creare uno speciale
regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio
in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di
risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a
tutti i rapporti di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 2, instaurati in ogni settore
economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio
nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un
vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla
quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di
Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla
definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle
disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli
aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta
misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla
registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
6. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei
contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente,
nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
Si precisa, con particolare riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del
dipendente, che la riduzione contributiva in esame (sia di 6 punti percentuali che di 7 punti
percentuali) risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui
all’articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024.
Tale ultima disposizione, infatti, prevede espressamente, al comma 180, che: “Fermo restando
quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento
della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel
limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai successivi commi 181 e 182, inoltre, è previsto che: “L’esonero di cui al comma 180 è
riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del
decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche”.
Pertanto, in considerazione dell’entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri,
pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da
riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe
le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri
lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola
mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale
mensile di contribuzione esonerabile.
Difatti, l’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la
retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera
una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione
dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a
247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L’esonero di cui ai commi da 180 a 182
dell’articolo 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell’intera
contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000
euro annui/12 mensilità).
Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di
entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di
entità maggiore rispetto all’esonero IVS in trattazione.
Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di
esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa
misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le
lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età
del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti
legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della
legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può
accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui
al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.
Si precisa infine che, per i lavoratori destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di
cui all’ articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025”, prorogato per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, per
l’esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla circolare
n. 82 del 22 settembre 2023.
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499 del 26
settembre 2022 e con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, nonché con i messaggi n. 1932
del 24 maggio 2023 e n. 2924 del 10 agosto 2023.
Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, si ribadisce che la novella
normativa non ha effetti sulla tredicesima mensilità e sulla quattordicesima mensilità e sui
relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della
determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Continuano, quindi, a trovare applicazione i soli codici di recupero di seguito riportati.
A partire dal mese di competenza di gennaio 2024 i codici in uso assumono un più ampio
significato e devono continuare a essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
esonero in misura del 6%:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di
“Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-
legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di
eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6%
dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
esonero in misura del 7%:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, avente il significato di
“Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-
legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di
eventuali mensilità aggiuntive;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7%
dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
I datori di lavoro che hanno già provveduto all’elaborazione delle buste paga e dei cedolini per
la mensilità di gennaio 2024 e che non hanno potuto procedere all’esposizione dei suddetti
codici sul medesimo flusso di competenza, possono, in alternativa, portare a conguaglio le
somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2024,
con indicazione 01.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<ListaPosPA> del flusso Uniemens
Per quanto attiene alle modalità di esposizione dell’esonero nella sezione “ListaPosPA”
dell’Uniemens, si devono utilizzare i codici di recupero già previsti per i periodi da luglio 2023,
la cui descrizione viene aggiornata, come di seguito indicato, con i riferimenti alla vigente
disciplina:
48: Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e art. 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213;
49: Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e art. 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213.
Nello specifico, per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le consuete modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito uno dei codici di recupero sopra
illustrati;
- nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di retribuzione oggetto
dell’esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio,
pari al 6% o al 7% dei contributi a carico del lavoratore.
Si evidenzia che nei mesi in cui viene corrisposta la tredicesima mensilità, anche in forma di
rateo, o, qualora prevista, la quattordicesima mensilità (anche in forma di rateo), che come
precisato al paragrafo 3 della presente circolare non concorrono al raggiungimento del tetto
mensile previsto dalla norma e non sono altresì oggetto di esonero, il valore relativo a tali
emolumenti, comunque ricompreso nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica,
deve essere dichiarato separatamente anche nell’elemento <AltroImponibile> di
<RecuperoSgravi> utilizzando il codice di recupero “57”, che assume la nuova descrizione di:
“Emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021
– D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art.3 – Emolumenti 2024 neutri ai fini dell’esonero”, indicando
nel corrispettivo elemento <Importo> il valore “0,00”.
Per quanto attiene alla disciplina dei lavoratori cessati/sospesi sia nell’anno 2024 sia, in
particolare, nell’anno 2023 e l’individuazione della base imponibile da considerare ai fini del
beneficio si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 7/2023 e nei messaggi n. 1932/2023 e
n. 2924/2023.
In tutti i casi in cui non è stato possibile esporre l’esonero nella denuncia del mese di gennaio
2024, gli stessi potranno essere dichiarati in quella del mese di febbraio 2024, indicando anche
gli estremi dell’esonero relativi al mese di gennaio 2024.
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosAgri> del flusso Uniemens
L’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 disciplina l’esonero in argomento in
relazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene
effettuato dall’Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l’esposizione dei dati
dell’esonero si devono utilizzare, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte
nelle circolari n. 43 del 22 marzo 2022, n. 7/2024 e nel messaggio n. 1932/2023
(valorizzazione dei codici “7”, “8” e “9” nell’elemento <TipoRetribParticolare>).
La misura dell’esonero del 6% o del 7% viene, quindi, determinata direttamente dall’Istituto in
sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di
competenza.
In dettaglio, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:
- minore o uguale a 1.923 euro, viene applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota
contributiva del 7%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, viene applicata in fase
di calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%;
- superiore a 2.692 euro, non viene riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota.
La norma in argomento ha escluso l’applicazione del citato esonero sulla tredicesima mensilità
(e relativi ratei), nonché, come specificato al precedente paragrafo 3, sulla quattordicesima
mensilità (e relativi ratei).
Infine, come sopra evidenziato, l’esonero è alternativo alla decontribuzione a favore delle
lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024.
Pertanto, il datore di lavoro agricolo può indicare nel flusso Uniemens-PosAgri
alternativamente una delle due agevolazioni.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto per i periodi
di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, si fa riferimento ai conti in uso GAW37195
e GAW37196, istituiti rispettivamente con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n.
7/2023, opportunamente modificati nella denominazione.
Ai medesimi conti, gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, sono
contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con i rispettivi codici evento in uso
“L094” e “L098”, nonché quelle conguagliate con i codici recupero “48” e “49”, per i datori di
lavoro iscritti alla Gestione pubblica, e con i codici “7”, “8” e “9” per il settore agricolo,
secondo le istruzioni operative riportate nei precedenti paragrafi.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Per identificare il datore di lavoro si prende a riferimento il relativo C.F., al quale possono
essere collegate anche più matricole aziendali.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAW37195
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore dipendente nella
misura del 6%, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico -
articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - articolo 1,
comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1,
comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Denominazione abbreviata SGR.L.DIP.ESON.6%-A39,DL48/23-A1,C15,L N.213/2023
Validità e movimentabilità 09/22-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117
Tipo variazione V
Codice conto GAW37196
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore dipendente nella
misura del 7%, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024 con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, –
articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e
articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e
articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Denominazione abbreviata SGR.LAV.DIP.ESON. 7%-A39DL48/23-A1,C15,L N.213/2023
Validità e movimentabilità 01/23-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117
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