Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 29/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 111
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”. Proroga di due mensilità delle
indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ipotesi di risoluzione
del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e
accesso all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in
materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo
aziendale e accesso all’indennità NASpI di cui all’articolo 14, comma 3, del
citato decreto-legge n. 104 del 2020.
INDICE
1. Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
2. Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso
all’indennità NASpI
3. Istruzioni contabili e fiscali
1. Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale
compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con
decorrenza dal giorno di scadenza.
Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone altresì che la suddetta
proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza
delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia).
Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS-
COLL il percettore non deve essere beneficiario:
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito,
anche decreto Cura Italia);
delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori
sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia – che ha
espressamente previsto che la proroga NASpI e DIS-COLL è incompatibile con le indennità
COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – anche le indennità onnicomprensive e
l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a
favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di
cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle
indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, di
cui al citato articolo 5 del decreto in argomento.
Per quanto sopra, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 di cui ai
decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché delle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del
2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le
esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio
a carico delle Strutture territoriali.
La disposizione di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, inoltre, prevede
espressamente che la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai
soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL
introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla
disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, è pari all’importo dell’ultima
mensilità spettante per la prestazione originaria.
Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-
COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di
rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL),
di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro
dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare
alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la
pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità,
queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate
saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata –
“ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’articolo 92 del citato decreto
Rilancio Italia – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia
già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai
sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale,
pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato,
entro il 31 ottobre 2020,potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione
del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della
manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di
proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle
prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La
manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come
accettazione degli effetti che ne derivano.
Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 49/2020, al paragrafo 7 della
circolare n. 67/2020, al paragrafo 7 della circolare n. 80/2020 e al paragrafo 5 della circolare
n. 94/2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può
cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del decreto-legge n.
18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo per il periodo
di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in
attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-
COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto
l’accredito della contribuzione figurativa - si precisa che anche per le ulteriori due mensilità
aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020
verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo
familiare.
La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 non
è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma
anticipata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs 4 marzo 2020, n. 22, e il cui
periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30
giugno 2020.
2. Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo
aziendale e accesso all’indennità NASpI
L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – per i datori di lavoro che
non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104
del 2020 - la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e prevede altresì che rimangono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – ferme le
condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 – che è preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
prevedendo altresì che restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
Il successivo comma 3 dell’articolo 14 in argomento dispone che le preclusioni e le sospensioni
di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non
trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad
oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo.
La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che
cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque
riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015.
A tale ultimo riguardo, si fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a
seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad
oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di
presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di
cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore
interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
3. Istruzioni contabili e fiscali
Per le rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità NASpI e DIS-
COLL, prorogate per ulteriori 2 mesi dall’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, oggetto
del paragrafo 1 della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella
circolare n. 76 del 23 giugno 2020, i cui conti verranno opportunamente ridenominati.
Le indennità NASpI e DIS-COLL in commento, percepite in sostituzione del reddito di lavoro
dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di
quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione ai sensi
dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Istituto, in qualità di sostituto
d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione
fiscale (mod. CU).
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30261
Denominazione completa Onere per la proroga delle indennità NASPI il cui termine
di fruizione ricade tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020- art.
92 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; art. 5 del
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata PROROGA INDENN.NASPI-ART92 DL34/20-ART.5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU30262
Denominazione completa Onere per la proroga delle indennità DIS-COLL il cui
termine di fruizione ricade tra il 1° marzo e il 30 giugno
2020 - art. 92 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
art. 5 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata PROROGA INDENN.DIS COLL-ART92 DL34/20-ART5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU10261
Denominazione completa Debito verso i beneficiari delle indennità NASPI e DIS-
COLL prorogate- art. 92 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34; art. 5 del Decreto legge 14 agosto 2020, n.
104
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEFIC.NASPI-DISCOLL-ART.92 DL.34/20-AR5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24261
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità di
disoccupazione Naspi prorogate - art. 92 del Decreto Legge
19 maggio 2020 n. 34; art. 5 del Decreto legge 14 agosto
2020, n. 104
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REN.IND.NASPI-ART92 DL34/20-ART.5
DL104/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24262
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità DIS-
COLL prorogate- art. 92 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34; art. 5 del Decreto legge 14 agosto 2020, n.
104
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REN.IND.DIS COLL-ART92 DL34/20-ART5
DL104/20
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