Decreto-legge n. 115/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Istruzioni applicative
Decreto-legge n. 115/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Istruzioni applicative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 111
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge n. 115/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 142/2022. Articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di
lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Istruzioni applicative
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative in materia di
indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n.
115/2022, all’articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di
lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50”
INDICE
1. Quadro normativo
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
1. Quadro normativo
Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, ha previsto all’articolo 22, comma 1, quanto segue: “L'indennità di cui all'articolo
31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese
di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del
2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa
integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di
lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore
di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo
32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con
copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo
periodo”.
Con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro,
in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in
forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio
2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità
mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 - con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa
della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n.
234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
Si evidenzia che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono
sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio
2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
Il lavoratore, per gli effetti di cui al predetto articolo 22, comma 1, secondo periodo, deve
dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32
del decreto-legge n. 50/2022, di essere stato destinatario di eventi con copertura di
contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022,
nonché, di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre
2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.
Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione di cui al citato
articolo 22, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Il citato articolo 22 prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro,
nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 22 in esame disciplina un’estensione della platea dei
soggetti destinatari dell’indennità di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022,
il cui successivo comma 4 così dispone: “Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per
effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di
cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno
fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Pertanto, la compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità di cui all’articolo
22 in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia
UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione
sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative
che seguono.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di
lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità una tantum, l’Istituto
comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione
effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni
che saranno fornite con successivo messaggio.
Per quanto non disciplinato con la presente circolare, si rinvia alla circolare n. 73/2022.
Di seguito si riportano le istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso
UniEmens.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di
competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad
essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l’elemento
<RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio,
la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell’elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif>
dell’elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.
2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo
indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di
ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con
il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo
31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che
espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente
l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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